Ordinanza n. 2973/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del diniego dell’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/94, reso con nota del Comune di Terzigno prot. n. 30910 del 6 novembre 2024; b) della nota del Comune di Terzigno prot. n. 31416 dell’11 novembre 2024, recante diniego di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale (AUA); c) di ogni atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto; quanto al ricorso per motivi aggiunti: d) del diniego delle istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/94 e della legge n. 326/03, reso con nota del Comune di Terzigno del 29 aprile 2025; e) della dichiarazione di nullità del certificato di agibilità n. 7 del 4 aprile 2016, resa dal Comune di Terzigno in data 24 aprile 2025; f) della comunicazione di irricevibilità della SCIA del 26 marzo 2025 per opere di demolizione, resa con nota del Comune di Terzigno del 29 aprile 2025; g) della nota del Comune di Terzigno prot. n. 11993 del 24 aprile 2025, recante la conferma del diniego di rinnovo dell’AUA; h) di ogni atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di condono edilizio, diniego di rinnovo dell'AUA, nullità del certificato di agibilità, irricevibilità di una SCIA per opere di demolizione e conferma del diniego di rinnovo dell'AUA
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, una serie di atti del Comune di Terzigno riguardanti un complesso immobiliare e produttivo: il diniego di istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 724/1994 e della legge n. 326/2003, il diniego di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, la dichiarazione di nullità di un certificato di agibilità e la comunicazione di irricevibilità di una SCIA relativa a opere di demolizione. Nel corso del giudizio il TAR, con precedente ordinanza cautelare e istruttoria, aveva disposto una verificazione tecnica per accertare la consistenza effettiva e l'ubicazione dei manufatti, la loro collocazione urbanistica e regolarità edilizia, l'esatta individuazione delle opere comprese nelle diverse istanze di condono, l'eventuale interferenza tra le opere oggetto delle istanze del 1995 e del 2004, la loro autonoma eliminabilità e la collocazione temporale del manufatto interessato dal certificato di agibilità, anche in relazione alla concessione edilizia del 1986. Il verificatore ha chiesto una proroga di trenta giorni, motivata dalla complessità degli accertamenti, dalla necessità di ulteriori sopralluoghi e dai rilievi metrici; entrambe le parti hanno aderito alla richiesta.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle impugnazioni e non ha deciso sulla legittimità dei dinieghi e degli altri atti comunali. Ha accolto l'istanza del verificatore e ha assegnato un nuovo termine di trenta giorni per l'espletamento della verificazione, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, mantenendo fermi gli ulteriori termini già stabiliti nell'ordinanza n. 506 del 26 gennaio 2026 per l'avviso alle parti, la trasmissione della bozza, le osservazioni e il deposito della relazione conclusiva. In conseguenza della proroga, ha differito la trattazione della causa all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026, nel rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 73 c.p.a.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la disposizione e la gestione della verificazione tecnica nel giudizio amministrativo.
art. 73 c.p.a.
Impone il rispetto dei termini a difesa nel differimento della trattazione della causa a una nuova udienza pubblica.
legge n. 724/1994
È indicata quale disciplina delle istanze di condono edilizio oggetto dei dinieghi impugnati, senza che l'ordinanza ne interpreti le disposizioni.
legge n. 326/2003
È indicata quale disciplina di una delle istanze di condono edilizio oggetto dei motivi aggiunti, senza decisione nel merito.
Massime di principio
- La proroga del termine assegnato al verificatore può essere concessa quando la complessità degli accertamenti tecnici, la necessità di ulteriori sopralluoghi e rilievi e l'ampiezza dei luoghi da esaminare rendano necessario completare l'attività istruttoria, soprattutto quando vi sia l'adesione di entrambe le parti.
- La concessione di una proroga per la verificazione non incide sui termini successivi già fissati per la trasmissione della bozza di relazione, la presentazione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione conclusiva, che restano fermi salvo diversa disposizione del giudice.
- Il differimento dell'udienza pubblica è conseguenza necessaria della proroga dell'istruttoria quando occorra assicurare alle parti il rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 73 c.p.a.
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