Circolare numero 231 del 4-11-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il rinnovo per l'anno 1998 della convenzione tra INPS e Regione Friuli Venezia Giulia per il pagamento dell'indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella regione. La convenzione si applica alle domande presentate dall'1 gennaio al 31 dicembre 1998 e introduce alcune modifiche rispetto al testo 1997, in particolare sugli obblighi di comunicazione della beneficiaria, sulle modalità di rendicontazione alla Regione e sull'aggiornamento del compenso per il servizio. Restano ferme, per quanto non modificato, le istruzioni delle precedenti circolari richiamate.
Rinnovo per il 1998 della convenzione INPS-Friuli Venezia Giulia per l'indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella regione
Rinnovo 1998 della convenzione INPS-Friuli Venezia Giulia per l'indennità di maternità
La circolare comunica il rinnovo della convenzione tra INPS e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'erogazione dell'indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella regione. Il rinnovo riguarda l'anno 1998 e si applica alle domande presentate dall'1 gennaio al 31 dicembre 1998, subordinatamente alla registrazione del decreto regionale che rende operativo l'accordo.
Ambito di applicazione e continuità con le istruzioni precedenti
La convenzione rinnova il meccanismo di erogazione già disciplinato negli anni precedenti, confermando il ruolo dell'INPS quale soggetto che corrisponde la prestazione in nome e per conto della Regione, attraverso la propria organizzazione territoriale. Per quanto non modificato, restano ferme le istruzioni impartite con le circolari n. 320 del 30.12.1995, n. 214 dell'8.11.1996 e n. 272 del 30.12.1997.
Modifiche introdotte rispetto al rinnovo 1997
La circolare segnala che le variazioni riguardano gli articoli 2, 6, 8 e 9 della convenzione.
- Nell'art. 2 viene introdotto l'obbligo, per l'interessata, di comunicare eventuali variazioni di residenza, domicilio o recapito.
- L'art. 6 viene adeguato in conseguenza della modifica dell'art. 2.
- L'art. 8 modifica le modalità di rendicontazione alla Regione.
- L'art. 9 aggiorna l'importo del compenso dovuto dalla Regione per ciascuna liquidazione.
Domanda di prestazione e termini di presentazione
L'indennità di maternità è erogata su domanda dell'interessata, predisposta su modulistica approntata dall'INPS. La domanda deve essere presentata tra il compimento del sesto mese di gravidanza e il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, la domanda deve essere presentata entro tre mesi dall'ingresso del bambino in famiglia.
Requisiti soggettivi e condizioni di accesso
La prestazione è subordinata a una serie di requisiti:
- mancanza di occupazione all'inizio del periodo corrispondente all'astensione obbligatoria per maternità prevista per le lavoratrici dipendenti;
- per i casi di adozione o affidamento, mancanza di occupazione alla data di ingresso del bambino nella famiglia;
- iscrizione dell'interessata nei registri anagrafici di un comune della Regione da almeno cinque mesi rispetto alla data della domanda;
- assenza, per l'anno solare precedente alla domanda, di redditi personali pari o superiori ai limiti previsti per ottenere la pensione sociale in misura intera;
- assenza, per il periodo di interdizione obbligatoria, del diritto a trattamenti economici di malattia, maternità, disoccupazione o integrazione salariale previsti dalle norme richiamate nella convenzione.
Per l'adozione o l'affidamento preadottivo, la prestazione spetta solo se l'adottando non ha superato i 10 anni di età alla data di ingresso nella famiglia.
Documentazione richiesta e autocertificazioni
Per ottenere la prestazione, la richiedente deve produrre:
- certificato di gravidanza con indicazione della data presunta del parto, rilasciato dall'azienda sanitaria competente per territorio;
- successivamente, certificato di nascita accompagnato da dichiarazione della madre resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante la maternità del bambino indicato nel certificato.
In alternativa al certificato di nascita e alla dichiarazione, sono ammessi il certificato di assistenza al parto o il certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela.
La mancanza dei redditi, del diritto ad altri trattamenti, della residenza, della nascita o dello stato di famiglia può essere comprovata mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968.
Per l'adozione o l'affidamento preadottivo, i documenti richiesti sono quelli dell'art. 4, con esclusione del certificato di gravidanza e di nascita, da sostituire con certificato di esistenza in vita e copia del certificato di affidamento o del verbale dell'autorità competente attestante la data di ingresso del bambino in famiglia.
Gestione delle domande incomplete o non accoglibili
Se la documentazione è incompleta, la SAP competente dell'INPS richiede l'integrazione:
- contestualmente, se la domanda è presentata allo sportello;
- altrimenti, con lettera semplice.
All'interessata viene assegnato un termine di 30 giorni per adempiere. Trascorsi inutilmente 40 giorni dalla consegna o spedizione della richiesta, la pratica viene trasmessa alla Regione.
Le domande non accoglibili per carenza dei requisiti sono trasferite alla Regione con apposito elenco, per le comunicazioni dirette alle interessate.
Misura dell'indennità e modalità di erogazione
L'indennità è corrisposta in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di nascita del bambino o, se posteriore, dalla data di esecutività della convenzione, nella misura di lire 1.500.000.
Per l'adozione o l'affidamento preadottivo, l'indennità è pari a lire 1.500.000, aumentata di lire 750.000 per ogni ulteriore bambino adottato o affidato oltre il primo. L'aumento si applica sia se l'ingresso di più bambini nella famiglia avviene contemporaneamente sia se avviene entro tre mesi dall'ingresso del primo.
Rapporti finanziari tra Regione e INPS
Per la gestione della convenzione, la Regione assegna alla SAP INPS di Trieste un'anticipazione pari al 50% dello stanziamento annuale. Le successive integrazioni vengono effettuate su richiesta dell'INPS, sulla base del fabbisogno risultante dalle somme da erogare e tenendo conto degli oneri per il servizio.
I versamenti sono effettuati dalla Regione su un apposito conto corrente bancario intestato all'INPS, che è autorizzato a disporre i pagamenti ai beneficiari. Le spese di tenuta e gestione del conto, comprese quelle per l'esecuzione dei pagamenti, e gli interessi maturati sulle somme giacenti sono addebitati o accreditati alla Regione.
L'INPS si impegna a erogare le indennità fino a concorrenza delle anticipazioni e delle successive integrazioni ricevute.
Rendicontazione alla Regione
Entro il termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento, concordato con l'INPS, la SAP di Trieste trasmette alla Regione una dichiarazione sottoscritta dal direttore della SAP, quale delegato del rappresentante legale dell'Istituto, attestante che l'attività è stata svolta nel rispetto della legge regionale n. 49/1993, come modificata dalla legge n. 34/1996, e della convenzione.
Alla dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo che deve indicare:
- i versamenti effettuati dalla Regione;
- l'importo complessivamente erogato dall'INPS, suddiviso per SAP e centri operativi;
- il compenso per il servizio di cui all'art. 9;
- le spese connesse con la tenuta e gestione del conto;
- gli interessi maturati sulle somme in giacenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione del rendiconto.
Tali interessi non rientrano, salvo diversa indicazione espressa dalla Regione, tra le somme disponibili per l'erogazione delle indennità.
Compenso per il servizio e spese a carico della Regione
Per ogni liquidazione di indennità la cui domanda sia presentata nel periodo 1.1.1998-31.12.1998, gli oneri a carico della Regione per il servizio di erogazione sono fissati in lire 65.351 più IVA. L'importo rappresenta il puro costo del servizio.
L'INPS è autorizzato a prelevare tale somma dal conto corrente regionale al momento di ciascuna erogazione.
Sono inoltre a carico della Regione le spese connesse alla stipula della convenzione, compresa l'IVA, che grava sulla Regione ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 633/1972. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
Profili di responsabilità, sicurezza dei dati e foro competente
La Regione solleva l'INPS da ogni responsabilità per i criteri di accertamento e valutazione dei requisiti e per l'erogazione delle prestazioni effettuate in applicazione della legge regionale e della convenzione. I recuperi di prestazioni indebite sono effettuati dalla Regione, salvo i casi in cui l'indebito sia imputabile all'INPS, nel qual caso le sedi dell'Istituto provvedono direttamente al recupero, riversando alla Regione le somme recuperate.
La Regione resta sollevata anche per i mancati recuperi. Se l'INPS viene chiamato in giudizio per fatti connessi alla gestione del servizio, la Regione sostiene le relative spese, salvo dolo o colpa grave dell'operatore INPS addetto al servizio.
Le parti si impegnano inoltre all'uso dei dati esclusivamente per fini istituzionali, al controllo degli accessi e all'individuazione degli operatori solo tra il proprio personale autorizzato, con divieto di consultazione o cessione dei dati a terzi salvo i casi previsti dalla legge. Si richiama l'adeguamento alla legge n. 675/1996 e alla legge n. 676/1996, soprattutto in materia di sicurezza dei dati e misure minime di sicurezza.
Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della convenzione è competente in via esclusiva il foro di Trieste.
Punti principali
Rinnovo della convenzione e ambito temporale
La convenzione tra INPS e Regione Friuli Venezia Giulia è stata rinnovata per il 1998 secondo lo schema approvato dal Consiglio di amministrazione. Diverrà operativa solo dopo la registrazione del decreto regionale e riguarderà le domande di indennità di maternità presentate dalle donne non occupate residenti nel Friuli Venezia Giulia dall'1.1.1998 al 31.12.1998.
Modifiche rispetto al rinnovo 1997
Le variazioni riguardano gli articoli 2, 6, 8 e 9 della convenzione. È stato introdotto l'obbligo per l'interessata di comunicare variazioni di residenza, domicilio o recapito; sono state aggiornate le modalità di rendicontazione alla Regione; è stato ridefinito il prospetto riepilogativo; è stato aggiornato il compenso per ciascuna liquidazione dell'indennità.
Domanda, requisiti e documentazione
L'indennità spetta su domanda dell'interessata, da presentare su modulistica INPS tra il compimento del sesto mese di gravidanza e il termine perentorio di 180 giorni dal parto. La prestazione richiede la mancanza di occupazione, l'iscrizione anagrafica in un comune della regione da almeno cinque mesi alla data della domanda, l'assenza di redditi personali nell'anno solare precedente pari o superiori ai limiti per la pensione sociale intera e l'assenza di altri trattamenti economici di malattia, maternità, disoccupazione o integrazione salariale nel periodo di astensione obbligatoria. La documentazione comprende certificato di gravidanza, certificato di nascita o documentazione sostitutiva, con possibilità di autocertificazioni per alcuni requisiti.
Istruttoria delle domande non complete o non accoglibili
Se la documentazione è incompleta, la SAP competente chiede l'integrazione con termine di 30 giorni; se la richiesta non viene adempiuta entro 40 giorni dalla consegna o spedizione, la pratica è trasmessa alla Regione. Le domande non accoglibili per mancanza dei requisiti sono invece inviate alla Regione con apposito elenco, affinché provveda alle comunicazioni alle interessate.
Misura della prestazione e adozione/affidamento
L'indennità di maternità è corrisposta in unica soluzione nella misura di lire 1.500.000. In caso di adozione o affidamento preadottivo, la misura è sempre di lire 1.500.000, aumentata di lire 750.000 per ogni altro bambino adottato o affidato preadottivamente oltre il primo, con domanda da presentare entro tre mesi dall'ingresso del bambino in famiglia. La prestazione spetta solo se l'adottando non ha superato i 10 anni di età all'ingresso in famiglia.
Rendicontazione e rapporti finanziari
La Regione assegna alla SAP INPS di Trieste un'anticipazione pari al 50% dello stanziamento annuale, con eventuali integrazioni su richiesta dell'INPS. La SAP di Trieste trasmette alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento, una dichiarazione di conformità sottoscritta dal direttore e un prospetto riepilogativo contenente versamenti regionali, importo complessivamente erogato dall'INPS, compenso per il servizio, spese di conto e interessi maturati. Il prospetto deve essere suddiviso per SAP e centri operativi.
Compenso e oneri a carico della Regione
Per ogni liquidazione di indennità richiesta nel periodo 1.1.1998-31.12.1998, gli oneri a carico della Regione sono aggiornati a lire 65.351 più IVA, quale puro costo del servizio. L'INPS è autorizzato a prelevare tale importo dal conto corrente regionale al momento di ciascuna erogazione. Restano a carico della Regione anche le spese connesse alla stipula della convenzione e l'IVA.
Trattamento dei dati, responsabilità e foro competente
Le parti si impegnano a utilizzare i dati solo per fini istituzionali, a limitarne l'accesso ai soli operatori autorizzati e a non cederli a terzi, salvo previsione di legge. Si richiamano gli obblighi della legge n. 675/1996 in materia di sicurezza, responsabilità e misure minime. La Regione solleva l'INPS da responsabilità sui criteri di accertamento e valutazione dei requisiti, salvo il caso di pagamento indebito imputabile all'Istituto. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Trieste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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