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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23105/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma che aveva deciso su un ricorso del contribuente. Avverso quella decisione furono proposti due gravami separati: uno dal contribuente e uno dall'agenzia della riscossione. Il contribuente ha poi impugnato per cassazione la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, accogliendo l'appello dell'agente della riscossione e riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che: a) il proprio appello era stato già definito con sentenza della corte tributaria regionale passata in giudicato prima della decisione poi impugnata; b) l'appello dell'agenzia della riscossione, essendo successivo e riguardando la stessa sentenza, avrebbe dovuto essere trattato come appello incidentale e quindi proposto nei termini e nelle forme dell'art. 54 del rito tributario; c) in mancanza di rituale costituzione tempestiva, quel gravame autonomo sarebbe stato inammissibile. In sostanza, il ricorrente ha contestato la possibilità di una seconda decisione sulla medesima impugnazione e la qualificazione/ammissibilità dell'appello avversario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che il dato decisivo era la pendenza di due impugnazioni avverso la medesima sentenza di primo grado tra le stesse parti e che, una volta deciso il primo appello, il secondo avrebbe dovuto essere trattato in un simultaneus processus mediante riunione. Richiamando i principi sul ne bis in idem processuale, sull'unità dell'impugnazione e sull'incidentalità delle impugnazioni successive, ha affermato che, in difetto di riunione, la decisione sulla prima impugnazione rende improcedibile la seconda, perché l'impugnazione successiva perde autonoma rilevanza e deve confluire nello stesso giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il giudicato formatosi sulla precedente decisione di appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre l'intangibilità della decisione già passata in giudicato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23

    Richiamato dal ricorrente come norma del rito tributario evocata a supporto delle censure processuali.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54

    La Corte lo richiama per affermare che, nel rito tributario, l'impugnazione successiva rispetto a quella principale deve seguire la logica dell'appello incidentale e confluire nel giudizio già instaurato.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte quale fondamento del principio del ne bis in idem processuale, che impedisce due decisioni sul medesimo oggetto tra le stesse parti.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che le impugnazioni successive hanno carattere incidentale e devono essere proposte nello stesso processo, a pena di decadenza.

  • art. 335 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come base dell'obbligo di riunione delle impugnazioni separatamente proposte avverso la stessa sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel caso di più impugnazioni avverso la stessa sentenza tra le stesse parti, vale il principio dell'unità dell'impugnazione: il primo gravame radica il processo nel quale le impugnazioni successive devono confluire come incidentali.
  • Le impugnazioni successive alla prima, se proposte separatamente, non possono essere trattate come autonome quando la legge impone la loro proposizione incidentale; la mancata riunione non consente comunque una seconda decisione di merito sulla medesima domanda.
  • Nel rito tributario, l'appello successivo alla prima impugnazione deve essere coordinato con la forma incidentale e con la riunione degli appelli; se il simultaneus processus non viene realizzato, la seconda impugnazione è improcedibile per effetto della decadenza connessa al carattere incidentale.
  • Il principio del ne bis in idem processuale impedisce che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda già definita con decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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