Sentenza del 27/09/2018 n. 6483 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Legittimazione endoprocedimentale - Ultimo rappresentante legale prima del fallimento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che l'ex legale rappresentante conserva la legittimazione a contestare gli avvisi di accertamento in presenza dell'inerzia del curatore fallimentare. La legittimazione è quindi ammessa in via sostitutiva o concorrente per evitare che la pretesa tributaria si consolidi senza alcuna impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione dell'ultimo legale rappresentante della società fallita a impugnare gli avvisi di accertamento e a partecipare al contraddittorio endoprocedimentale. Tale legittimazione sussiste quando il curatore fallimentare rimane inerte e non promuove la lite fiscale, poiché l'accertamento può incidere direttamente sulla posizione della società e sulla massa fallimentare.
Norme richiamate
Art. 43 della legge fallimentare
La norma disciplina gli effetti del fallimento sui rapporti processuali e la legittimazione del curatore nelle controversie relative ai beni e ai rapporti compresi nel fallimento. In caso di inerzia del curatore, può essere riconosciuta la legittimazione dell'ex rappresentante a tutelare la posizione della società.
Art. 14 del D.lgs. n. 546/1992
La norma riguarda il litisconsorzio e la partecipazione dei soggetti necessari nel processo tributario, assicurando che la controversia sia trattata nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione fiscale può essere incisa.
Cassazione, sentenza n. 8132/2018
La giurisprudenza ammette la legittimazione dell'ex legale rappresentante della società fallita a impugnare gli atti tributari quando il curatore fallimentare non agisce.
Massime di principio
- Il fallimento non esclude automaticamente ogni possibilità di iniziativa processuale dell'ex legale rappresentante: se il curatore resta inerte, quest'ultimo può essere legittimato a impugnare gli atti tributari che incidono sulla società.
- La legittimazione dell'ex rappresentante è collegata all'inerzia del curatore e non opera necessariamente in modo automatico in ogni controversia fiscale.
- L'impugnazione può essere ammessa per evitare che una pretesa tributaria diventi definitiva senza che nessun soggetto abbia tutelato gli interessi della società fallita.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia l'effettiva inerzia del curatore sia l'incidenza concreta dell'accertamento sulla massa fallimentare e sulla posizione della società.
- La questione riguarda la legittimazione processuale e non implica, da sola, che l'ex legale rappresentante sia personalmente responsabile del debito tributario della società.
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