Cassazione Penale, Sentenza n. 15224/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., deducendo la nullità della sentenza di primo grado per totale omissione della motivazione. Ha censurato il fatto che, avendo dedotto unicamente la nullità per omessa motivazione, il giudice d'appello non avrebbe potuto redigere ex novo la motivazione, perché ciò priverebbe l'imputato di un grado di giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo e confermato il principio consolidato secondo cui la mancanza assoluta della motivazione costituisce una nullità relativa che non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p. che impongono il rinvio al giudice di primo grado. Pertanto il giudice d'appello, esercitando i suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, può redigere integralmente la motivazione mancante. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente non ha sollevato censure sulla motivazione della sentenza di appello. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma richiamata per individuare il reato per cui la ricorrente era imputata e condannata; nel testo di cassazione è citata quale titolo di reato oggetto della sentenza impugnata.
art. 604 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, le ipotesi tassative previste dall'art. 604 c.p.p. (che impongono il rinvio al giudice di primo grado) non comprendono la totale omissione della motivazione; quest'ultima costituisce nullità relativa che può essere sanata dal giudice d'appello tramite la redazione della motivazione, in virtù dei poteri di piena cognizione.
Massime di principio
- La totale omissione della motivazione nella sentenza di primo grado costituisce, secondo la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione, una nullità relativa e non una causa automatica di annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 604 c.p.p.
- Il giudice d'appello, avuto il potere di piena cognizione del fatto, può redigere ex novo e integralmente la motivazione mancante della sentenza impugnata e decidere nel merito, senza che ciò configuri la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.
- Se il ricorrente deduce unicamente la nullità per omessa motivazione ma non contesta la motivazione resa in appello, il rimedio processuale più probabile è il rigetto del ricorso: per ottenere il rinvio è utile dedurre anche vizi che impediscano una valutazione piena del fatto o che dimostrino la necessità del riesame in primo grado.
- Sono tuttavia esistite pronunce isolate che ritenevano invece necessario il rinvio quando l'appello fosse limitato esclusivamente alla constatazione della totale assenza di motivazione: è quindi consigliabile, per la difesa, formulare argomentazioni alternative e chiedere espressamente il rinvio se si ritiene che la redazione ex post della motivazione sia incompatibile con la tutela dei diritti dell'imputato.
- In sede di impugnazione è strategico contestare specificamente la motivazione di appello (se resa) o lamentare l'insufficienza di elementi di fatto e prova, perché la sola censura formale dell'omessa motivazione potrebbe non essere sufficiente a determinare il rinvio.
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