Circolare numero 328 del 20-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 646/1994, già richiamato dalla circolare n. 316 del 1/12/1994. Precisa che la sospensione riguarda l’intero ammontare dei contributi dovuti all’INPS, inclusa la quota a carico dei lavoratori, e indica le modalità operative per DM10/1 e DM10/2, nonché l’ambito dei contributi effettivamente sospesi e quelli esclusi. Vengono inoltre definite le scadenze di recupero al 2/5/1995 per versamenti volontari e contributi dei domestici/familiari, la sospensione del mod. DM10/S e la gestione contabile dei crediti tramite il nuovo conto GPA 06/55.
Sospensione contributiva per aziende colpite dall'alluvione del novembre 1994
Sospensione dei contributi per le aziende colpite dall’alluvione del novembre 1994
La circolare interviene a chiarimento dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 646/1994, richiamando la circolare n. 316 del 1/12/1994. Vengono precisati l’ambito della sospensione, le modalità di esposizione nei modelli contributivi, le scadenze differite e la gestione contabile dei contributi sospesi.
Ambito soggettivo e oggettivo della sospensione
La sospensione del versamento riguarda l’intero ammontare dei contributi dovuti all’INPS per la contribuzione corrente, comprensiva della quota a carico dei lavoratori. Ne deriva che l’azienda che intenda avvalersi del beneficio non deve operare la trattenuta sulla quota contributiva dei dipendenti. Se, pur avendone diritto, decide di non utilizzare la sospensione, deve invece trattenere la quota ai lavoratori e versarla insieme alla propria quota.
La circolare chiarisce inoltre che non è consentito un utilizzo misto del beneficio: l’azienda non può contemporaneamente versare le trattenute dei dipendenti e sospendere la sola quota datoriale.
Somme anticipate dal datore di lavoro e rimborso tramite DM10
Le somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, quali assegni familiari, indennità economiche di malattia e maternità e integrazioni salariali, possono essere oggetto di rimborso tramite presentazione del mod. DM10 con saldo a credito.
Per la compilazione dei modelli DM10/1 e DM10/2 devono essere seguite le seguenti modalità:
- compilazione dei quadri B e C del mod. DM10/2 con le consuete modalità e riporto del TOTALE A (rigo 33) nel corrispondente campo del DM10/1;
- compilazione del quadro D con le consuete modalità, senza effettuare la sommatoria del TOTALE B (rigo 57);
- determinazione dell’importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, comprensivo della quota a carico dei lavoratori;
- sottrazione degli importi eventualmente indicati nel quadro D per fiscalizzazione e altre agevolazioni contributive;
- esposizione della differenza in un rigo libero del quadro D, preceduto dal codice N927 e dalla dicitura "CONTR. SOSP. art.7 c.1 DL n.646/94";
- sommatoria delle partite del quadro D e riporto del totale nel rigo 57 (TOTALE B) e nel corrispondente campo del DM10/1;
- calcolo della differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 del DM10/2 e riporto della stessa nel riquadro sottostante il rigo 57 e nel relativo campo del DM10/1;
- presentazione della denuncia con saldo a credito INPS.
Aziende con accentramento contributivo e mod. DM10/S
Le istruzioni possono essere applicate anche alle aziende autorizzate all’accentramento contributivo che operano nelle province interessate, se intendono presentare nei termini ordinari le denunce relative ai lavoratori occupati nelle province alluvionate e, nello stesso tempo, usufruire della sospensione. In tale ipotesi il saldo della denuncia a credito INPS deve essere versato con le consuete modalità.
Per le aziende che intendono avvalersi del beneficio resta comunque sospesa la presentazione del mod. DM10/S. È inoltre sospesa la denuncia riepilogativa mod. DM10/S-R, che dovrà essere presentata entro il termine differito del 2/5/1995.
Adempimenti sospesi e scadenze differite
La sospensione opera per il termine di versamento della contribuzione corrente e si estende anche:
- ai versamenti volontari;
- ai contributi dovuti dai datori di lavoro domestici.
Per i versamenti volontari sono sospesi i pagamenti con scadenza tra il 4/11/1994 e il 30/4/1995, e precisamente quelli relativi al 3° e 4° trimestre 1994, da effettuare il 2/5/1995.
Per i lavoratori domestici e familiari sono sospesi:
- i contributi del 4° trimestre 1994, ordinariamente da versare entro il 10/1/1995;
- i contributi del 1° trimestre 1995, ordinariamente da versare entro il 10/4/1995.
Entrambi i versamenti dovranno essere effettuati entro il 2/5/1995.
Esclusioni dalla sospensione
Non rientrano nell’ambito dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 646/1994:
- gli oneri di prepensionamento;
- i riscatti;
- le ricongiunzioni;
- i pagamenti per il recupero di prestazioni indebite.
Per tali adempimenti può eventualmente trovare applicazione la diversa sospensione prevista dall’art. 6, comma 1, del medesimo decreto, già fissata fino al 28/2/1995, ove ne ricorrano i presupposti.
Rilevazione contabile dei contributi sospesi
Per i contributi sospesi contraddistinti dal codice N927 è istituito il conto GPA 06/55, che deve essere assistito da apposito partitario.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede all’emissione, in duplice copia, di una lista di analisi delle posizioni aziendali confluite sul conto. Una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità, ai fini dell’apertura e della gestione del credito sul partitario.
La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità di recupero dei contributi e per le relative istruzioni contabili. L’allegato al documento modifica il piano dei conti e denomina il conto come credito per contributi sospesi alle aziende dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 646/1994.
Punti principali
Ambito della sospensione contributiva
La sospensione del versamento dei contributi ex art. 7, comma 1, del D.L. n. 646/1994 riguarda l’intero importo dovuto all’Istituto, quindi anche la quota contributiva trattenuta ai lavoratori. Le aziende aventi diritto che scelgono di avvalersene non devono trattenere la quota a carico dei dipendenti; se invece non utilizzano la sospensione, devono operare la trattenuta e versarla insieme alla propria quota. Non è possibile, nello stesso tempo, versare le quote trattenute ai lavoratori e sospendere il versamento della quota aziendale.
Modalità operative per i rimborsi e la denuncia DM10
Le somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, come assegni familiari, indennità di malattia e maternità e integrazioni salariali, possono essere rimborsate mediante DM10 con saldo a credito del datore di lavoro. La circolare detta le modalità di compilazione dei modelli DM10/1 e DM10/2: compilazione dei quadri B e C del DM10/2 con riporto del TOTALE A nel DM10/1; compilazione del quadro D senza sommare il TOTALE B; determinazione dei contributi sospesi comprensivi della quota lavoratori; sottrazione di eventuali importi per fiscalizzazione e altre agevolazioni; esposizione della differenza in un rigo libero del quadro D con codice N927 e dicitura "CONTR. SOSP. art.7 c.1 DL n.646/94"; calcolo del totale del quadro D e del saldo finale da riportare nei modelli. La denuncia deve essere presentata con saldo a credito INPS.
Applicazione alle aziende con accentramento contributivo e sospensione del DM10/S
Le istruzioni si applicano anche alle aziende autorizzate all’accentramento contributivo che operano nelle province interessate dalla sospensione, se intendono presentare nei termini ordinari le denunce per i lavoratori occupati nelle province alluvionate e, al contempo, avvalersi del beneficio. In tal caso, il saldo della denuncia a credito INPS deve essere versato con le consuete modalità. Resta sospesa, per le aziende che intendano usufruire del beneficio, la presentazione del mod. DM10/S. Resta altresì sospesa la denuncia riepilogativa di mod. DM10/S-R, che dovrà comunque essere presentata entro il termine differito del 2/5/1995.
Contributi e adempimenti inclusi o esclusi dalla sospensione
La sospensione riguarda il termine per il versamento della contribuzione corrente e si applica anche ai versamenti volontari e ai contributi dei datori di lavoro domestici. Per i versamenti volontari sono sospesi i termini dei pagamenti con scadenza tra il 4/11/1994 e il 30/4/1995, in particolare quelli relativi al 3° e 4° trimestre 1994, da versare il 2/5/1995. Per i lavoratori domestici e familiari sono sospesi i contributi del 4° trimestre 1994 e del 1° trimestre 1995, da corrispondere entro il 2/5/1995. Restano esclusi dalla sospensione gli oneri di prepensionamento, i riscatti, le ricongiunzioni e i pagamenti per il recupero di prestazioni indebite; per questi può però operare la diversa sospensione prevista dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 646/1994, fino al 28/2/1995, se ne ricorrono i presupposti.
Rilevazione contabile e nuovo conto GPA 06/55
Per la contabilizzazione dei contributi sospesi identificati dal codice N927 è stato istituito il conto GPA 06/55, da assistere con apposito partitario. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali confluite su tale conto; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità per l’apertura e la gestione del credito sul partitario. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità di recupero dei contributi e per le relative istruzioni contabili. L’allegato modifica il piano dei conti con la denominazione "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 - Art. 7, comma 1, del D.L. n. 646/1994".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 dic 1994Circolare numero 329 del 20-12-1994
- Circolare · 20 dic 1994Circolare numero 330 del 20-12-1994
- Circolare · 20 dic 1994Circolare numero 331 del 20-12-1994
- Circolare · 20 dic 1994Circolare numero 332 del 20-12-1994
- Circolare · 19 dic 1994Circolare numero 327 del 19-12-1994
- Circolare · 21 dic 1994Circolare numero 336 del 21-12-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →