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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42769/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo l'inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari e, perciò, la carenza di gravi indizi di colpevolezza. Sono stati depositati anche motivi aggiunti con medesima censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: la ricorrente non ha confutato specificamente il passaggio dell'ordinanza impugnata (fg. 9) che affermava l'assenza di sforamento dei termini delle indagini relativamente alle date di iscrizione della medesima nel registro degli indagati. L'inammissibilità si estende ai motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Il provvedimento è stato trasmesso alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    L'articolo è stato applicato per estendere l'inammissibilità dichiarata del ricorso principale anche ai motivi aggiunti: se il ricorso principale è inammissibile per genericità, lo stesso destino si applica alle doglianze aggiunte.

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1‑ter disp.att. cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla pronuncia (trasmissione/annotazioni a cura della Cancelleria); nel provvedimento viene disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti previsti da quella disposizione.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione per inammissibilità viene spesso dichiarato tale se è generico: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni e i fatti esposti nell'ordinanza impugnata; argomentazioni vaghe o riferimenti errati a date/posizioni di altri indagati sono insufficienti.
  • La censura sull'inutilizzabilità delle prove per presunto superamento dei termini delle indagini richiede l'indicazione precisa delle date rilevanti (iscrizione nel registro degli indagati, scadenza dei termini) e la dimostrazione del collegamento temporale; senza questi elementi la doglianza è debole.
  • I motivi aggiunti seguono l'esito del ricorso principale ai sensi dell'art. 585, comma 4: se il ricorso principale è inammissibile, anche i motivi aggiunti saranno dichiarati inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e, in presenza di dolo o colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; è quindi rischioso proporre ricorsi generici o infondati.
  • Per aumentare le possibilità di successo in situazioni simili è fondamentale: (a) verificare e documentare con precisione le date rilevanti; (b) confrontare punto per punto le argomentazioni dell'ordinanza impugnata; (c) spiegare in termini concreti perché l'interpretazione del giudice sarebbe errata; (d) evitare censure generiche o riferimenti non pertinenti ad altre posizioni processuali.

Testo integrale

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