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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23972/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale su immobili demaniali, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 a seguito dell'accatastamento di una serie di unità immobiliari facenti parte del complesso "Porto Mirabello", con irrogazione di sanzioni per omessa presentazione della denuncia di accatastamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, e la CTR Liguria aveva confermato la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse applicato d'ufficio l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva senza una specifica domanda del contribuente; il secondo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, per avere la CTR ritenuto comunque sussistenti i presupposti dell'esimente. La resistente ha eccepito giudicato esterno e l'estinzione di altro giudizio, ma la Corte ha rilevato che l'eccezione di giudicato non era pertinente e che mancava prova documentale dell'estinzione invocata. Tuttavia, poiché avverso la stessa sentenza di primo grado erano stati proposti due distinti appelli, mai riuniti, e uno di essi era già stato definito da altra decisione di legittimità, la Corte ha ritenuto applicabile il principio per cui l'esame del secondo ricorso diviene improcedibile per evitare una duplicazione di giudizi sulla medesima decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese di lite. La decisione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, perché ha ritenuto che la proposizione di due distinti appelli contro la stessa sentenza di primo grado, mai riuniti, e la successiva definizione di uno di essi, precludessero l'esame dell'altro per il principio di unicità della decisione e per evitare una violazione del ne bis in idem processuale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 336, L. n. 311/2004

    norma posta a fondamento dell'avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale relativo agli immobili oggetto di accatastamento; la Corte non ne esamina il merito, perché il ricorso viene dichiarato improcedibile per ragioni processuali.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    norma invocata per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; la Corte non decide nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare la preclusione processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre il vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'applicazione d'ufficio dell'esimente; la censura resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato con riferimento al rinvio disposto da precedente ordinanza di legittimità in altro giudizio tra le stesse parti o comunque connesso.

Massime di principio

  • Quando avverso la stessa sentenza di primo grado siano proposte distinte impugnazioni e una di esse sia già stata definita, la successiva impugnazione può divenire improcedibile per il principio di unicità della decisione e per evitare duplicazioni di giudizi sulla medesima pronuncia.
  • La mancata riunione di impugnazioni autonome non incide sulla validità della decisione già resa, ma può precludere l'esame dell'altra impugnazione, che deve essere dichiarata improcedibile per ragioni di economia processuale e di rispetto del ne bis in idem processuale.
  • L'eccezione di giudicato esterno richiede che il precedente decisorio invocato concerna il medesimo rapporto sostanziale; in difetto di identità, l'eccezione va rigettata.
  • L'allegazione dell'estinzione di un processo a seguito di mancata riassunzione post-rinvio deve essere provata con idonea attestazione di cancelleria, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di parte.
  • La declaratoria di improcedibilità per ragioni processuali assorbe l'esame dei motivi di ricorso di merito e giustifica, ove ricorrano peculiari ragioni, la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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