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Circolare

Circolare numero 153 del 27-9-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare istituisce il nuovo modello DMAG UNICO, che dal 3° trimestre 2002 sostituisce i modelli DMAG/D e DMAG/R per la denuncia trimestrale della manodopera agricola. Il modello è destinato alla gestione delle denunce di operai a tempo determinato, indeterminato e compartecipanti individuali, e disciplina anche dichiarazioni tardive, variazioni e i rapporti con riallineamento, emersione e contribuzione differenziata. La circolare illustra in modo analitico struttura, quadri, codici, compatibilità tra tipologie aziendali e contrattuali, termini di presentazione, regole di compilazione e basi imponibili, con allegati contenenti istruzioni operative, tabelle sedi e codici.

Istituzione del modello DMAG UNICO per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata

Istituzione del modello DMAG UNICO per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata

La circolare introduce il modello DMAG UNICO quale nuovo strumento per la denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata, destinato a sostituire i modelli DMAG/D e DMAG/R. L’intervento si colloca in un più ampio processo di semplificazione, riqualificazione delle informazioni e graduale transizione verso la trasmissione telematica dei dati.

Finalità e ambito di applicazione

Il nuovo modello è predisposto per la dichiarazione della manodopera occupata dalle aziende agricole con riferimento a:

  • operai a tempo determinato (OTD),
  • operai a tempo indeterminato (OTI),
  • compartecipanti individuali (CI).

L’obiettivo è quello di superare alcune criticità gestionali del comparto agricolo, ridurre i tempi di lavorazione presso le Sedi e migliorare la qualità delle informazioni utili alla gestione contributiva, all’archivio delle aziende agricole e alla predisposizione degli elenchi annuali dei lavoratori.

Decorrenza, sostituzione dei modelli precedenti e modalità di presentazione

Il DMAG UNICO è dichiarato utilizzabile dal 3° trimestre 2002, con scadenza del 25 ottobre 2002 per la presentazione cartacea. Per le trasmissioni su supporto magnetico o via Internet, le scadenze indicate sono:

  • 25 maggio per il 1° trimestre,
  • 15 settembre per il 2° trimestre,
  • 25 novembre per il 3° trimestre,
  • 25 febbraio dell’anno successivo per il 4° trimestre.

La circolare precisa che, a partire da tale momento, non devono più essere utilizzati i modelli DMAG/R e DMAG/D in vigore dal 1° gennaio 1998. Il modello può essere presentato su supporto cartaceo, supporto magnetico oppure via Internet.

Dichiarazioni tardive e variazioni

La nuova struttura del DMAG UNICO consente anche:

  • la presentazione di dichiarazioni tardive relative a periodi pregressi non denunciati, a partire dal 1° trimestre 1998;
  • la presentazione di denunce di variazione di dati aziendali e/o retributivi riferite a dichiarazioni già presentate, purché non anteriori al 1° trimestre 1998.

Per le variazioni, la circolare distingue i casi in cui il modello può essere usato da quelli in cui è invece necessaria una comunicazione alla Sede competente.

Struttura del modello

Il DMAG UNICO è composto da due parti.

La prima parte comprende il frontespizio e i quadri:

  • A - Azienda,
  • B - Adesione,
  • C - Importi a contribuzione differenziata,
  • D - Dichiarazioni di responsabilità.

La seconda parte comprende i quadri:

  • E - Dati azienda,
  • F - Dati anagrafici e retributivi del lavoratore.

Il quadro E rappresenta il raccordo tra l’identificazione dell’azienda e i dati dei lavoratori; il quadro F contiene tutte le informazioni occupazionali, contributive e retributive necessarie alla gestione assicurativa e contributiva.

Quadro A: identificazione dell’azienda e codici ditta

Nel quadro A il datore di lavoro deve indicare gli elementi di identificazione dell’azienda, compresa la tipologia aziendale. La circolare evidenzia l’introduzione di nuovi codici legati agli aggiornamenti normativi in materia agricola.

Tra le novità più rilevanti sono richiamati:

  • codice identificativo azienda, al momento non da valorizzare perché riservato a successiva gestione INPS;
  • codice fiscale 2, introdotto per segnalare una eventuale posizione assegnata a titolo di ex partita IVA;
  • accentramento;
  • associazione;
  • e-mail.

Sono inoltre riportate le tabelle dei codici ditta 1 e codici ditta 2, con indicazione delle principali tipologie aziendali e dei relativi regimi contributivi. Tra i codici sono compresi, a titolo esemplificativo, cooperative agricole, consorzi di bonifica, ditte in economia, cooperative sociali, aziende inquadrate extra-agricole per i soli contributi INAIL, aziende con contribuzione di assistenza contrattuale non versata o versata su base volontaria.

Accentramento e organizzazione aziendale

La circolare richiama le regole per le aziende che operano su più fondi o su più comuni della stessa provincia.

In sintesi:

  • se il datore di lavoro organizza più fondi come un’unica azienda, presenta una sola denuncia aziendale e una sola dichiarazione trimestrale per tutta la manodopera;
  • se invece gestisce separatamente i fondi, presenta più denunce aziendali e le corrispondenti dichiarazioni trimestrali;
  • per le aziende autorizzate all’accentramento su province diverse, la circolare rinvia a successive istruzioni.

Quadro B: riallineamento ed emersione

Il quadro B consente la gestione completa:

  • degli accordi di riallineamento ex legge n. 196/1997 e successive modifiche,
  • dell’emersione ai sensi della legge n. 383/2001.

Per il riallineamento:

  • il campo data di adesione non è obbligatorio, perché già disponibile alle Sedi;
  • i campi data contratto e data scadenza vanno comunicati in occasione della prima dichiarazione DMAG UNICO.

Per l’emersione:

  • le informazioni data di emersione e data scadenza non sono obbligatorie, perché desumibili dalla dichiarazione di emersione.

Quadro C: importi a contribuzione differenziata

Il quadro C è destinato alla denuncia di lavoratori e imponibili soggetti a contribuzione differenziata. La circolare richiama le principali fattispecie trattate, in particolare:

  • contributo di solidarietà ex legge n. 166/1991, pari al 10% delle somme a carico del datore di lavoro destinate a casse, gestioni, forme assicurative e fondi previsti da contratti collettivi o accordi sindacali;
  • contributo di solidarietà ex legge n. 135/1997, applicato alle erogazioni di secondo livello correlate a produttività, qualità e competitività;
  • straordinario ex legge n. 549/1995, con contributo aggiuntivo del 5% sulla retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali per imprese con più di 15 dipendenti.

Quadro D: dichiarazioni di responsabilità

Il quadro D contiene dichiarazioni di responsabilità che devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante, a pena di nullità.

Con la sottoscrizione il datore di lavoro:

  • conferma, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto alle agevolazioni contributive;
  • dichiara il rispetto della legislazione sul collocamento e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi;
  • autorizza l’INPS alla riscossione dei contributi per previdenza e assistenza integrative e per l’assistenza contrattuale nazionale, secondo le convenzioni previste dall’art. 11 della legge n. 334/1968;
  • conferma la consistenza della denuncia e assume responsabilità civile e penale sulla veridicità dei dati riportati.

La circolare sottolinea che l’omissione della firma rende la dichiarazione nulla e che la mancata o infedele presentazione può comportare sanzioni amministrative e il recupero dei contributi evasi con somma aggiuntiva.

Quadro F: dati dei lavoratori e contenuto informativo

Il quadro F è la parte più analitica del modello e deve riportare i dati di ciascun lavoratore occupato nel trimestre. La circolare precisa che nel quadro possono essere denunciati al massimo due lavoratori per sezione, e che, se necessario, si utilizzano più sezioni mantenendo invariato il numero di sezione per lo stesso lavoratore.

Devono essere indicati i dati anagrafici e occupazionali, tra cui:

  • cognome e nome,
  • data di nascita,
  • sesso,
  • codice fiscale,
  • comune o Stato estero di nascita,
  • provincia di nascita,
  • comune, provincia e CAP di residenza,
  • codice ISTAT,
  • progressivo pagina del Registro d’Impresa,
  • classificazione,
  • categoria,
  • area/livello,
  • data assunzione,
  • data licenziamento,
  • eventuale dimissione,
  • accantonamenti,
  • riallineamento,
  • emersione,
  • zona tariffaria,
  • tipo contratto,
  • tipo retribuzione,
  • giornate,
  • part-time,
  • ore,
  • retribuzione.

Classificazione, categoria, area/livello e contratto

Il campo classificazione serve a individuare lavoratori originariamente inquadrati in altri settori ma da ricondurre in agricoltura per effetto dei decreti legislativi n. 226, 227 e 228/2001.

La categoria individua il settore produttivo in cui il lavoratore è impiegato, con codici che coprono, tra gli altri, tradizionale, florovivaista, idraulico forestale, consorzi di bonifica, lattiero-caseario, avicolo, ortofrutticolo, giardiniere in ville private, cooperative di trasformazione e categoria residuale.

L’area/livello indica il livello professionale secondo il contratto collettivo.

Il tipo contratto è esteso rispetto alla modulistica precedente e consente la gestione di numerose fattispecie, tra cui:

  • lavoro ordinario;
  • formazione e lavoro;
  • apprendistato;
  • lavoro extracomunitario;
  • socio svantaggiato o volontario di cooperative sociali;
  • lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o in mobilità;
  • LSU e PIP;
  • contratti di reinserimento;
  • part-time;
  • lavoratori disabili con fiscalizzazione totale o al 50%;
  • detenuti o internati;
  • lavoratori che hanno optato per l’iscrizione alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza;
  • lavoratori in riallineamento;
  • lavoratori per i quali è dovuta la sola contribuzione INAIL.

La circolare specifica anche numerose compatibilità e incompatibilità tra codici contratto, tipo di denuncia (OTD/OTI) e tipo ditta.

Tipo di denuncia e tipo di retribuzione

Il campo tipo dichiarazione può assumere i seguenti valori:

  • P, per la prima dichiarazione del trimestre, anche se presentata oltre i termini;
  • V, per variazioni di dati precedentemente comunicati;
  • S, per sostituzione in caso di errori o incompletezze, nei termini previsti.

Il campo tipo retribuzione si articola in due caselle:

  • la prima per indicare retribuzioni soggette a regole particolari di imponibilità, con codici come 1, 4 e 6;
  • la seconda per distinguere:
    • O, retribuzioni relative alle giornate effettivamente lavorate o comunque retribuite;
    • M, integrazioni per malattia, infortunio o carenza;
    • P, integrazioni per sospensioni involontarie dal lavoro, come la cassa integrazione.

Giornate, part-time e ore

Le giornate devono essere denunciate senza frazioni e comprendono anche quelle retribuite per ferie, festività e permessi. Le assenze volontarie, gli scioperi e le giornate non retribuite non vanno denunciate.

Per il part-time:

  • codice 3 = part-time orizzontale;
  • codice 5 = part-time verticale o ciclico.

Nel part-time orizzontale va indicato anche il numero delle ore lavorate nel mese; le frazioni di ora devono essere sommate fino al raggiungimento dell’unità, con arrotondamento per eccesso nel mese finale o alla cessazione del rapporto.

Retribuzioni e base imponibile

La retribuzione da dichiarare è quella che costituisce base imponibile contributiva e previdenziale. La circolare richiama il principio di allineamento tra base fiscale e base contributiva introdotto dal D.lgs. n. 314/1997 e ribadisce che il reddito di lavoro dipendente comprende, salvo deroghe, tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

Sono disciplinati anche:

  • la corresponsione di acconti mensili con saldo successivo, per cui va denunciata la retribuzione effettivamente dovuta;
  • l’indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento senza preavviso;
  • tredicesima, quattordicesima, premi, gratifiche e altri emolumenti, che vanno sommati alla retribuzione del mese;
  • le indennità di trasferta, che dal 1° gennaio 1998 seguono il nuovo regime contributivo e vanno denunciate per la parte eccedente le soglie di esenzione;
  • il trattamento delle retribuzioni di OTD, per i quali in via ordinaria continua a valere il salario medio provinciale, salvo i casi di salario effettivo o part-time.

Sono inoltre elencate le esclusioni dalla base imponibile, tra cui TFR, somme per incentivazione all’esodo, risarcimenti danni, somme a carico di gestioni obbligatorie, erogazioni di casse e fondi, trattamenti di famiglia, spese anticipate per conto del datore di lavoro e altri casi tassativi.

Minimali, massimali e limiti contributivi

La circolare riporta i minimali di legge per gli operai agricoli per gli anni 1998-2002, distinti tra tempo pieno, part-time verticale e part-time orizzontale.

Inoltre, specifica:

  • i massimali annui della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995;
  • le soglie dell’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter, legge n. 438/1992;
  • il trattamento del contributo di solidarietà ex art. 8, comma 19, legge n. 537/1993 per i periodi antecedenti il 4° trimestre 1998.

Varianti, comunicazioni e allegati operativi

L’allegato b disciplina l’uso del modello per le variazioni: si possono denunciare solo variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni e alcune variazioni del quadro C. Restano escluse dal DMAG UNICO le variazioni antecedenti il 1998, le diminuzioni di giornate o retribuzioni e altre modifiche rilevanti come zona tariffaria, codice contratto, codice ditta e tipo retribuzione, per le quali occorre una comunicazione alla Sede.

L’allegato c chiarisce le basi imponibili e le regole di calcolo dei contributi dovuti per diverse fattispecie, inclusi lavoratori LSU e PIP, part-time, lavoratori disabili e programmi di riallineamento.

La circolare richiama infine la disponibilità di un manuale allegato e di ulteriori allegati con tabelle sedi, istruzioni per variazioni aziendali e per la base imponibile, raccomandando ai Direttori di Sede di organizzare incontri con le organizzazioni datoriali e sindacali per illustrare correttamente il nuovo modello.

Punti principali

Istituzione e finalità del DMAG UNICO

Il nuovo modello DMAG UNICO è introdotto per superare criticità gestionali del settore agricolo, semplificare la modulistica, migliorare la qualità delle informazioni, gestire le novità legislative e favorire la trasmissione telematica dei dati tramite Internet. Il modello è pensato per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata da operai a tempo determinato, operai a tempo indeterminato e compartecipanti individuali.

Decorrenza, sostituzione dei vecchi modelli e termini

Dal 3° trimestre 2002, con scadenza 25 ottobre 2002 per il cartaceo, le aziende devono utilizzare esclusivamente DMAG UNICO, che sostituisce DMAG/D e DMAG/R. Per le trasmissioni su supporto magnetico o via Internet i termini sono, rispettivamente, 25 maggio, 15 settembre, 25 novembre e 25 febbraio dell’anno successivo a seconda del trimestre. Il modello può essere usato anche per denunce tardive e variazioni riferite a periodi dal 1° trimestre 1998 in poi.

Struttura del modello e quadri

Il modello è articolato in due parti: la prima contiene frontespizio e quadri A, B, C e D; la seconda contiene i quadri E e F. Il quadro A raccoglie i dati aziendali e contributivi, il quadro B gestisce adesioni a riallineamento ed emersione, il quadro C gli importi a contribuzione differenziata, il quadro D le dichiarazioni di responsabilità; il quadro E riepiloga i dati aziendali e il quadro F contiene i dati anagrafici, occupazionali e retributivi dei lavoratori.

Codici aziendali, accentramento e associazione

Nel quadro A vengono introdotti o disciplinati il codice identificativo azienda, il codice fiscale 2 per eventuale ex partita IVA, l’accentramento, l’associazione e l’e-mail. Il codice identificativo azienda non va compilato perché riservato all’INPS. Per l’accentramento sono richiamate le regole per aziende operanti su più comuni della stessa provincia, con eventuale singola denuncia o più denunce a seconda dell’organizzazione dei fondi; per più province si rinvia a future istruzioni. Il campo associazione va valorizzato solo se esiste delega alla riscossione dei contributi associativi.

Gestione di riallineamento ed emersione

Il quadro B consente di gestire gli accordi di riallineamento ex legge n. 196/1997 e l’emersione ex legge n. 383/2001. Per il riallineamento la data di adesione non è obbligatoria; data contratto e data scadenza vanno comunicati, in via generale, solo nella prima dichiarazione DMAG UNICO. Analogamente, per l’emersione la data di emersione e la data di scadenza non sono obbligatorie perché desumibili dalla dichiarazione di emersione.

Contribuzione differenziata e dichiarazioni di responsabilità

Il quadro C serve a dichiarare lavoratori e imponibili soggetti a contribuzione differenziata, inclusi contributo di solidarietà ex legge n. 166/1991, contributo ex legge n. 135/1997 e straordinario ex legge n. 549/1995. Il quadro D contiene dichiarazioni di responsabilità che devono essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante a pena di nullità e include l’autorizzazione alla riscossione dei contributi di assistenza integrativa e contrattuale. La mancanza della firma rende la dichiarazione nulla.

Quadro F: dati del lavoratore e compatibilità dei codici

Il quadro F richiede i dati anagrafici e retributivi del lavoratore, la classificazione, il tipo contratto, il codice ISTAT, le dimissioni, le giornate, le ore, il part-time e le retribuzioni. La circolare elenca numerosi codici tipo contratto e specifica le relative compatibilità con il tipo di denuncia (OTD/OTI) e con alcune tipologie aziendali. Sono inoltre disciplinati i casi di lavoratori disabili, detenuti, LSU, PIP, mobilità, apprendistato, extracomunitari, cooperative sociali, contratti di formazione e lavoro e rapporti part-time.

Regole su giornate, ore e retribuzioni

Le giornate devono essere indicate per intero, senza frazioni, e comprendono anche ferie, festività e permessi retribuiti; non vanno invece indicate le giornate non retribuite per assenze volontarie, scioperi e simili. Per il part-time orizzontale va indicato il numero totale di ore effettivamente lavorate, con arrotondamento per eccesso nel mese finale o alla cessazione. La retribuzione da dichiarare segue la base imponibile contributiva, con regole specifiche per OTD a salario convenzionale, retribuzioni effettive, diarie, indennità di mancato preavviso, tredicesima, quattordicesima e altri emolumenti.

Basi imponibili, minimali e limiti annuali

L’allegato c chiarisce che la base imponibile segue il principio di allineamento tra imponibile fiscale e contributivo, ai sensi del D.lgs. n. 314/1997, con esclusioni tassative. Sono indicati i contributi di solidarietà sulle casse e fondi, il trattamento delle indennità di trasferta, e i minimali di legge e contrattuali, con valori per il 1998-2002. Sono inoltre riportati i massimali annui per il contributo ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 e per l’aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter, legge n. 438/1992, nonché le relative modalità di esposizione nel campo TR.

Variazioni e comunicazioni alla sede

Il modello può essere usato per variazioni in aumento di giornate, retribuzioni e importi del quadro C, dal 1° trimestre 1998 in poi. Per le variazioni si usa il tipo dichiarazione V, con compilazione dei quadri richiesti; per alcune fattispecie occorre la sola comunicazione alla sede, ad esempio per variazioni antecedenti il 1998, diminuzioni di giornate o retribuzioni, cambio di zona tariffaria, codice contratto, codice ditta o tipo retribuzione, e per altri casi non ammessi nel DMAG UNICO.

Allegati e supporti operativi

La circolare richiama un manuale allegato per la compilazione, reso disponibile anche su INTRANET e INTERNET, e ulteriori allegati con denominazione e codici sede, istruzioni per variazioni aziendali e istruzioni sulla base imponibile. È inoltre raccomandata l’organizzazione di incontri con le parti sociali per illustrare il nuovo modello e le sue novità.

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