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Circolare

Circolare numero 152 del 26-9-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni sulla qualificazione previdenziale degli insegnanti e istruttori di scuola guida e sull’iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali per le imprese che somministrano alimenti e bevande. Per le autoscuole si chiarisce che, in base alla normativa vigente, possono essere impiegati anche lavoratori autonomi abilitati, superando le precedenti indicazioni che imponevano l’inquadramento come dipendenti, fermo restando che la reale natura del rapporto va accertata caso per caso. Per il settore della somministrazione, si ribadisce che l’iscrizione al REC o i requisiti abilitativi possono far capo al titolare, al legale rappresentante o a un delegato/persona preposta, e che l’iscrizione nella Gestione commercianti spetta ai soggetti che possiedono i requisiti sostanziali previsti dalla legge.

Lavoratori autonomi: chiarimenti su insegnanti di scuola guida e gestione commercianti per somministrazione di alimenti e bevande

Lavoratori autonomi: chiarimenti su insegnanti di scuola guida e attività di somministrazione di alimenti e bevande

La circolare interviene su due questioni distinte ma accomunate dal tema dell’obbligo contributivo e della corretta qualificazione previdenziale del rapporto di lavoro o della posizione del soggetto obbligato. Da un lato chiarisce l’inquadramento di insegnanti e istruttori di scuola guida; dall’altro definisce i presupposti di iscrizione alla Gestione commercianti per le imprese operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Insegnanti e istruttori di scuola guida

La circolare richiama l’art. 123 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e l’art. 8 del d.m. 17 maggio 1995, n. 317, che disciplinano le autoscuole e i requisiti per l’esercizio dell’attività. In base a tali disposizioni, le autoscuole o i centri di istruzione possono avvalersi non solo di insegnanti e istruttori dipendenti, ma anche di lavoratori autonomi regolarmente abilitati, anche a tempo parziale.

Alla luce di ciò, vengono considerate superate le precedenti indicazioni contenute nella circolare n. 74 del 23 marzo 1990, che imponevano in ogni caso l’assicurazione dei lavoratori in questione come subordinati. La circolare precisa però che la qualificazione del rapporto non può dipendere esclusivamente dalla volontà delle parti di instaurare una collaborazione autonoma o coordinata continuativa: le sedi devono procedere a verifiche puntuali sulla base dei consueti criteri per stabilire la reale natura del rapporto di fatto tra autoscuola e docente/istruttore.

Presupposti per l’iscrizione alla Gestione commercianti

La seconda parte affronta il tema dell’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali per le imprese che svolgono somministrazione di alimenti e bevande, in particolare nei casi in cui l’iscrizione al REC e la correlata autorizzazione amministrativa siano intestate a un delegato del titolare o del legale rappresentante.

La circolare richiama l’art. 29 della l. n. 160/1975, come modificato dall’art. 1, comma 203, lett. d), della l. n. 662/1996, evidenziando che il possesso di licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi, registri o ruoli è richiesto per escludere dalla copertura previdenziale le ipotesi in cui non siano rispettate prescrizioni poste a tutela di interessi diversi, come la tutela del consumatore. Se tali prescrizioni sono rispettate dall’impresa nel suo complesso, non vi è ostacolo all’iscrizione nella gestione previdenziale dei soggetti che presentino anche i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa, quali responsabilità, abitualità e prevalenza dell’attività.

Impresa individuale, società e iscrizione al REC

La circolare richiama poi l’art. 2 della l. 25 agosto 1991, n. 287, che per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevede l’iscrizione al REC del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, oppure di un suo delegato. Richiama inoltre l’art. 5 del d.lgs. n. 114/1998, che per il settore alimentare richiede i requisiti, incluso il REC, in capo al titolare nelle imprese individuali e, per le società, in capo al rappresentante legale o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.

Ne deriva che, per le imprese individuali, il titolare deve necessariamente risultare iscritto al REC per poter essere autorizzato all’esercizio dell’attività e quindi essere assicurato. Per le società, invece, è sufficiente che l’iscrizione riguardi il legale rappresentante o un’altra persona appositamente preposta, anche se la formalizzazione amministrativa è effettuata tramite delegato. Viene infine confermato che nulla cambia rispetto all’art. 3 della l. 28 febbraio 1986, n. 45, che aveva escluso l’obbligo di iscrizione al REC per i soci di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice.

Punti principali

Insegnanti e istruttori di scuola guida

Le autoscuole possono avvalersi, per l’insegnamento e l’istruzione, anche di lavoratori autonomi regolarmente abilitati, in forza dell’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 8 del d.m. n. 317/1995. Di conseguenza vengono superate le precedenti direttive della circolare n. 74 del 23 marzo 1990, che imponevano l’assicurazione come lavoratori dipendenti. Tuttavia la semplice volontà delle parti di qualificare il rapporto come autonomo o coordinato continuativo non è sufficiente: le sedi devono accertare concretamente la reale natura del rapporto applicando i criteri consueti.

Gestione commercianti e attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande viene ribadito che il possesso di licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi/registri, richiesto dall’art. 29 della l. n. 160/1975 come modificato dalla l. n. 662/1996, serve a escludere dalla copertura previdenziale solo le situazioni in cui non siano rispettate prescrizioni poste a tutela di interessi diversi, come quelli dei consumatori. Se la normativa amministrativa è rispettata dall’impresa nel suo complesso, l’iscrizione nella Gestione previdenziale non è preclusa ai soggetti che posseggono i requisiti sostanziali di responsabilità, abitualità e prevalenza dell’attività.

REC, delega e soggetti tenuti all’iscrizione

Richiamando l’art. 2 della l. n. 287/1991 e l’art. 5 del d.lgs. n. 114/1998, la circolare precisa che per l’impresa individuale il titolare deve necessariamente essere iscritto al REC per ottenere l’autorizzazione e quindi l’assicurazione previdenziale. Per le società, invece, è sufficiente l’iscrizione del legale rappresentante o di altra persona specificamente preposta all’attività commerciale, anche quando l’iscrizione al REC e la relativa autorizzazione facciano capo a un delegato. Resta fermo quanto già previsto dall’art. 3 della l. n. 45/1986, che esclude l’obbligo di iscrizione al REC per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice.

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