Circolare numero 31 del 13-09-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, avverso i provvedimenti contributivi adottati dai dirigenti degli uffici periferici, è ammesso ricorso al Direttore Generale dell’Ente entro 30 giorni, senza ulteriori gradi di ricorso amministrativo. Precisa inoltre che, dopo la notifica della cartella esattoriale, le contestazioni sull’iscrizione a ruolo devono essere portate davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni, mentre resta possibile presentare all’Ufficio periferico un’istanza per insussistenza del credito, ad esempio se il pagamento risulta già effettuato. La circolare disciplina anche gli adempimenti delle Sedi e Sezioni distaccate, che devono trasmettere il ricorso al Servizio Contributi e Vigilanza con relazione istruttoria.
Ricorso gerarchico avverso decisioni degli uffici periferici e opposizione a cartella esattoriale
Ricorso gerarchico e opposizione alle pretese contributive
La circolare disciplina i rimedi esperibili contro i provvedimenti adottati in ambito contributivo dagli uffici periferici dell’Ente, distinguendo tra impugnazione amministrativa prima della cartella esattoriale e opposizione giurisdizionale dopo l’iscrizione a ruolo. Vengono inoltre definite le modalità operative che devono seguire le Sedi e le Sezioni distaccate nella gestione del ricorso.
Quadro normativo richiamato
Il testo richiama l’evoluzione della disciplina del ricorso gerarchico, avviata con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e successivamente consolidata dal decreto legislativo n. 80 del 1998. La normativa è oggi ricondotta all’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in base al quale:
- i dirigenti di uffici dirigenziali generali decidono sui ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
Ricorso al Direttore Generale avverso la pretesa contributiva
Poiché in precedenza non era prevista una specifica impugnazione amministrativa contro i provvedimenti contributivi adottati dai dirigenti degli uffici periferici, con determinazione del 12 luglio 2002, n. 156, è stato istituito il ricorso gerarchico di secondo grado al Direttore Generale dell’Ente.
Il ricorso:
- può essere proposto avverso la decisione del dirigente dell’ufficio periferico;
- deve essere presentato entro 30 giorni dalla ricezione della decisione;
- va depositato presso la Sede o Sezione distaccata dell’Ente che ha emesso il provvedimento;
- è ammissibile solo dopo l’esaurimento del primo grado di ricorso oppure dopo la decisione adottata dal dirigente dell’ufficio periferico a seguito di audizione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981.
La circolare specifica che la decisione del Direttore Generale non è ulteriormente impugnabile in via gerarchica.
Tutela dopo la notifica della cartella esattoriale
La circolare distingue chiaramente la fase amministrativa da quella successiva alla notifica della cartella di pagamento. Dopo l’iscrizione a ruolo, il contribuente che intenda contestare la pretesa deve proporre opposizione al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
Il termine è di 40 giorni dalla notifica della cartella e l’atto deve essere notificato:
- all’ente impositore;
- al concessionario.
Istanza per insussistenza del credito
Pur dopo la notifica della cartella esattoriale, la circolare ammette la presentazione di un’istanza all’Ufficio periferico competente quando il credito sia insussistente. L’ipotesi indicata è quella della cartella emessa per somme già pagate, in tutto o in parte, purché il contribuente sia in grado di dimostrare l’avvenuto versamento.
In tal caso l’Ufficio periferico:
- esamina la documentazione prodotta;
- verifica la validità delle prove di pagamento;
- procede, se la documentazione è ritenuta valida, al discarico dell’importo contestato.
Adempimenti operativi delle strutture territoriali
La gestione del ricorso è affidata alle Sedi Compartimentali e alle Sezioni distaccate territorialmente competenti, o agli uffici che hanno emanato il provvedimento in contestazione. Ricevuta l’istanza, tali strutture devono:
- esaminare la documentazione prodotta dal contribuente;
- allegare copia della documentazione presente agli atti;
- trasmettere il ricorso e gli atti al Servizio Contributi e Vigilanza;
- predisporre una relazione con osservazioni e parere sulla nuova richiesta.
Il Servizio Contributi e Vigilanza, a sua volta, esamina la documentazione e sottopone al Direttore Generale una proposta di accoglimento o di reiezione dell’istanza. Successivamente provvede a comunicare la decisione del Direttore Generale sia al contribuente sia all’Ufficio periferico.
Punti principali
Ricorso gerarchico al Direttore Generale
È istituito il ricorso gerarchico di secondo grado al Direttore Generale avverso le decisioni adottate dal dirigente dell’ufficio periferico in materia contributiva. Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione ed è ammesso solo dopo l’esperimento del primo grado di ricorso oppure dopo la decisione resa a seguito di audizione ex art. 18 della legge n. 689/1981. La decisione del Direttore Generale non è ulteriormente impugnabile in via gerarchica.
Fondamento normativo della disciplina del ricorso
La circolare richiama l’evoluzione normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dal decreto legislativo n. 80 del 1998, poi confluita nell’art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. In base a tale disciplina, i dirigenti di uffici dirigenziali generali decidono sui ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti, mentre gli atti adottati dai dirigenti al vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono soggetti a ricorso gerarchico.
Impugnazione dopo la cartella esattoriale
Per le contestazioni relative all’iscrizione a ruolo dopo la notifica della cartella di pagamento, la circolare rinvia all’art. 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999: il contribuente deve proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella. L’opposizione deve essere notificata sia all’ente impositore sia al concessionario.
Istanza per insussistenza del credito
Dopo la notifica della cartella esattoriale, il contribuente può comunque presentare istanza all’Ufficio periferico competente quando il credito sia insussistente. La circolare fa l’esempio della cartella emessa per somme già versate, in tutto o in parte, purché il contribuente sia in grado di documentare l’avvenuto pagamento. In tale caso l’Ufficio periferico, verificata la validità della documentazione, procede al discarico dell’importo contestato.
Adempimenti delle Sedi e Sezioni distaccate
Le Sedi Compartimentali o Sezioni distaccate territorialmente competenti, ovvero l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ricevono il ricorso e devono trasmetterlo al Servizio Contributi e Vigilanza insieme alla documentazione prodotta dal contribuente, alla copia degli atti d’ufficio e a una relazione contenente osservazioni e parere sulla nuova richiesta. Il Servizio Contributi e Vigilanza esamina gli atti, formula al Direttore Generale una proposta di accoglimento o reiezione e comunica poi la decisione sia al contribuente sia all’Ufficio periferico.
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