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Circolare

Circolare numero 150 del 13-9-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di applicazione, per l’anno 2002, dello sgravio contributivo pari all’80% previsto a favore delle imprese armatoriali per le navi adibite al cabotaggio marittimo, come modificato dall’art. 34 della legge n. 166/2002. Vengono chiariti i destinatari del beneficio, le esclusioni, i lavoratori interessati, la decorrenza, gli adempimenti dichiarativi delle aziende, le modalità di conguaglio sul DM10/2 e le istruzioni contabili con i relativi conti e codici di autorizzazione.

Sgravio contributivo 2002 per imprese armatoriali di navi adibite al cabotaggio marittimo: modifiche alla disciplina e istruzioni operative/contabili

Sgravio contributivo 2002 per le imprese armatoriali di navi adibite al cabotaggio marittimo

La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 34 della legge n. 166/2002, che modifica la disciplina degli sgravi contributivi prevista dall’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001. L’intervento stabilisce, per l’anno 2002, un beneficio pari all’80% dei contributi dovuti per specifiche navi impiegate in attività di cabotaggio marittimo e fornisce le istruzioni operative, dichiarative e contabili per la corretta applicazione dello sgravio.

Quadro normativo e finalità

La norma si inserisce nel quadro delle misure di sostegno alla competitività e ai livelli occupazionali delle imprese armatoriali italiane. La circolare precisa che la disposizione costituisce un regime di aiuti notificato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE ed è stata dichiarata compatibile con il mercato comune per l’anno 2002 con provvedimento della Commissione del 6 settembre 2002.

La modifica introdotta dalla legge n. 166/2002 presenta aspetti di novità rispetto al regime precedente, sia quanto all’individuazione dei destinatari sia quanto alla misura dell’attività di cabotaggio da assumere quale requisito di accesso.

Navi destinatarie del beneficio

Il beneficio riguarda le singole navi e non l’impresa in via generale. Rientrano nello sgravio le navi:

  • battenti bandiera italiana;
  • iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" o nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti";
  • gestite da armatori privati;
  • adibite ad attività di cabotaggio marittimo anche in via non esclusiva per l’intero anno 2002.

Ai fini della nozione di cabotaggio marittimo nazionale, la circolare rinvia ai chiarimenti già forniti nella circolare n. 29 del 10 febbraio 2000.

Sono invece escluse dallo sgravio le navi:

  • di proprietà dello Stato;
  • di imprese che abbiano con lo Stato convenzioni o contratti di servizio.

La circolare elenca espressamente tra le escluse le navi operate dalle società ADRIATICA, TIRRENIA, CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR e SAREMAR, nonché le navi traghetto per Sicilia e Sardegna gestite da FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Viene inoltre precisato che restano escluse le navi iscritte nel Registro internazionale che svolgano anche navigazione di cabotaggio entro il limite massimo di quattro viaggi mensili, poiché tali navi continuano a beneficiare del diverso esonero previsto per il Registro internazionale.

Lavoratori interessati e imponibile contributivo

Lo sgravio si applica alla contribuzione dovuta per il personale che compone l’equipaggio delle navi ammesse al beneficio. Il riferimento normativo utilizzato dalla circolare è l’art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 30/1998.

Il beneficio spetta esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione, cioè ai marittimi italiani e comunitari. Per tali soggetti, la retribuzione imponibile deve essere determinata in base al CCNL italiano stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, con riferimento al tipo di nave su cui essi operano.

Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL), lo sgravio opera anche sulle retribuzioni dovute per il periodo di riposo compensativo a terra, corrispondente ai riposi maturati a bordo e non fruiti durante l’imbarco. La contribuzione relativa a tali periodi di riposo deve essere versata su una posizione contributiva separata dell’azienda armatoriale, distinta dalla posizione nave; i restanti periodi trascorsi a terra continuano invece a essere gestiti nella posizione INPS ordinaria del personale dell’impresa armatoriale.

Misura e durata dello sgravio

Il beneficio è determinato nella misura dell’80% dei contributi relativi ai lavoratori ammessi. La circolare chiarisce che la contribuzione agevolata comprende sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore.

La decorrenza è fissata dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore della legge n. 448/2001, e la durata del beneficio è limitata al 31 dicembre 2002.

Adempimenti richiesti alle imprese armatoriali

Per poter usufruire dello sgravio, ciascuna impresa armatoriale deve presentare alla Sede INPS competente, per ogni nave gestita, una dichiarazione di responsabilità conforme al fac-simile allegato alla circolare. La dichiarazione deve attestare che la nave ha esercitato, nell’anno 2002, attività di cabotaggio marittimo nazionale anche in via non esclusiva per l’intero anno.

La medesima dichiarazione deve essere inviata anche all’Ufficio marittimo presso cui la nave è iscritta, così da consentire gli accertamenti dell’Autorità marittima e la successiva comunicazione dell’esito alla Sede INPS, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 413/1984. La dichiarazione riferita al 2002 deve comunque pervenire alla Sede INPS contestualmente alla prima operazione di conguaglio del beneficio.

Codifica delle posizioni contributive e gestione dei conguagli

Le posizioni contributive del personale marittimo imbarcato dipendente dalle imprese aventi diritto devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E, che dal 1° gennaio 2002 assume il significato di "posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 52 legge n. 448/2001".

Per gli adempimenti contributivi relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in CRL, le Sedi devono attribuire alle aziende armatoriali una posizione separata con codice 9N, avente il significato di "posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art. 52 L. 448/2001".

I codici non devono essere attribuiti alle posizioni già contraddistinte dal codice 2N, riferito al personale non soggetto alla legge n. 413/1984. Le Sedi devono inoltre rimuovere i codici dalle posizioni di imprese non destinatarie dello sgravio.

In sede di conguaglio sul modello DM10/2, i datori di lavoro devono:

  • esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C secondo le ordinarie modalità;
  • indicare nel quadro D l’importo mensile del beneficio, pari all’80% della contribuzione complessiva, con la dicitura "sgravio cabot. ex art. 52 L.448/2001" e il codice C920;
  • indicare nel quadro D gli importi relativi ai periodi pregressi con la dicitura "arr. sgravio cabot. ex art. 52 L.448/2001" e il codice C921.

Se devono essere restituite somme fruite in precedenza a titolo di sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, la restituzione va esposta nella stessa denuncia con la dicitura "rest. sgravio L. 448/1998" e il codice M204.

La circolare precisa che non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Recupero dei crediti per periodi pregressi

Per i crediti maturati in relazione ai periodi pregressi, la circolare indica tre modalità alternative di recupero:

  • compensazione con modello F24, entro il limite massimo di euro 516.456,90;
  • richiesta di rimborso alla Sede INPS competente;
  • richiesta di compensazione mediante la procedura ordinaria.

La compensazione in F24 è consentita dalla scadenza di presentazione della denuncia da cui emerge il credito e nei dodici mesi successivi, purché non sia stato richiesto il rimborso nella stessa denuncia. Le denunce a credito devono essere presentate direttamente alla Sede INPS territorialmente competente entro i termini di legge.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Gli sgravi esposti con i codici C920 e C921 devono essere imputati ai conti GAW 37/76, per la competenza dell’anno in corso, e GAW 37/56, per la competenza degli anni precedenti. I recuperi degli sgravi fruiti a titolo di sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, identificati con il codice M204, devono essere imputati al conto GAW 24/49.

La circolare riporta anche l’aggiornamento della denominazione dei conti GAW 37/56 e GAW 37/76, già istituiti per la rilevazione di questi sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo.

Punti principali

Quadro normativo e misura del beneficio

L’art. 34 della legge n. 166/2002 modifica l’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001 e fissa per il 2002 uno sgravio contributivo nella misura dell’80% per le imprese armatoriali delle navi che esercitano attività di cabotaggio, anche non in via esclusiva per l’intero anno. La disciplina è stata notificata come aiuto di Stato ed è stata ritenuta compatibile con il mercato comune dalla Commissione europea per l’anno 2002.

Navi ammesse e navi escluse

Rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera italiana, iscritte nelle Matricole delle navi maggiori o nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, gestite da armatori privati e adibite al cabotaggio anche se non in modo esclusivo per tutto l’anno. Restano invece escluse le navi di proprietà dello Stato o di imprese che abbiano con esso convenzioni o contratti di servizio; sono quindi escluse, tra le altre, le navi delle società ADRIATICA, TIRRENIA, CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR, SAREMAR e le navi traghetto per Sicilia e Sardegna gestite da FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Sono inoltre escluse le navi iscritte nel Registro internazionale che svolgano cabotaggio entro il limite di quattro viaggi mensili, poiché continuano a fruire del diverso esonero previsto per il Registro internazionale.

Lavoratori interessati e base contributiva

Il beneficio riguarda i contributi relativi al personale che compone l’equipaggio delle navi ammesse allo sgravio. Il riferimento è al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione, cioè personale italiano e comunitario. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL) lo sgravio si estende anche alle retribuzioni dovute per il periodo di riposo compensativo a terra; per tali periodi la contribuzione va versata su una posizione separata dell’azienda armatoriale, mentre i restanti periodi a terra restano a carico della normale posizione INPS dell’impresa.

Misura, durata e decorrenza

Lo sgravio è pari all’80% della contribuzione e comprende sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore. Si applica dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. La circolare precisa inoltre che, per i marittimi italiani o comunitari imbarcati su navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio, la retribuzione imponibile va determinata secondo il CCNL italiano applicabile al tipo di nave.

Adempimenti delle imprese armatoriali

Per accedere al beneficio, ciascuna impresa armatoriale deve trasmettere alla Sede INPS competente, per ogni nave gestita, una dichiarazione di responsabilità redatta secondo il fac-simile allegato, attestante l’esercizio dell’attività di cabotaggio nel 2002. La dichiarazione va inviata anche all’Ufficio marittimo di iscrizione della nave, così da consentire i controlli dell’Autorità marittima e la relativa comunicazione all’INPS. La dichiarazione riferita all’attività 2002 deve comunque pervenire alla Sede INPS contestualmente alla prima operazione di conguaglio del beneficio.

Codici di autorizzazione e gestione delle posizioni

Le posizioni contributive del personale marittimo imbarcato vanno contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E, che dal 1° gennaio 2002 assume il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 52 L. 448/2001. Per i marittimi in CRL va istituita una posizione accessoria con codice 9N. I codici non devono essere attribuiti alle posizioni con codice 2N, relativo al personale non soggetto alla legge n. 413/1984. Le Sedi devono eliminare i codici dalle posizioni riferite a imprese non beneficiarie.

Modalità di conguaglio sul modello DM10/2

I datori di lavoro devono esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del DM10/2 secondo le modalità ordinarie. L’importo del beneficio mensile, pari all’80% della contribuzione, va indicato nel quadro D con la dicitura "sgravio cabot. ex art. 52 L.448/2001" e il codice C920. Gli importi riferiti a periodi pregressi vanno indicati con la dicitura "arr. sgravio cabot. ex art. 52 L.448/2001" e il codice C921. Qualora vi sia restituzione di somme fruite come sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, la restituzione va esposta nella stessa denuncia con il codice M204 e la dicitura "rest. sgravio L. 448/1998". Non devono essere compilate le caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Le operazioni devono essere effettuate entro il 16° giorno del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Recupero dei crediti pregressi

Per i periodi pregressi l’eventuale credito può essere recuperato mediante compensazione in F24, entro il limite massimo di euro 516.456,90, richiesta di rimborso alla Sede competente oppure richiesta di compensazione tramite la procedura ordinaria. La compensazione in F24 è possibile dalla scadenza di presentazione della denuncia da cui emerge il credito e nei dodici mesi successivi, a condizione che il rimborso non sia stato richiesto nella denuncia stessa. Le denunce a credito devono essere presentate direttamente alla Sede INPS competente entro i termini di legge.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Gli sgravi esposti con i codici C920 e C921 devono essere imputati ai conti GAW 37/76 per la competenza dell’anno in corso e GAW 37/56 per la competenza degli anni precedenti. I recuperi degli sgravi fruiti a titolo di sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, contraddistinti dal codice M204, vanno imputati al conto GAW 24/49. La circolare riporta inoltre la variazione della denominazione dei conti GAW 37/56 e GAW 37/76.

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