Cassazione Penale, Sentenza n. 11203/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. in pendenza del giudizio di revisione relativo alla condanna definitiva inflitta dal GUP del Tribunale di Palermo (sentenza 21/05/2018, confermata il 14/05/2020, irrevocabile 02/04/2021). La Corte d'appello di Caltanissetta, con ordinanza del 05/11/2024, ha rigettato l'istanza ritenendo non possibile effettuare, allo stato, valutazioni sulla fondatezza della richiesta di revisione (già respinta con sentenza del 09/10/2023, poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 38271 del 09/07/2024). Il ricorrente ha denunciato in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la motivazione della Corte di cassazione avrebbe invece indicato elementi tali da giustificare comunque la sospensione provvisoria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, in data 20/11/2024, la Corte d'appello, quale giudice del rinvio, ha rigettato la richiesta di revisione presentata da Vitanus Ematuwa. Ciò ha fatto venir meno il titolo ed l'interesse del ricorrente a chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., e la sospensione sarebbe comunque stata superata dall'esito del successivo giudizio di merito (art. 637, comma 4). Per effetto della sopravvenuta carenza di interesse non sono state disposte statuizioni accessorie (spese o versamento alla Cassa per le ammende), poiché il venir meno dell'interesse per causa a lui non imputabile non configura soccombenza. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 635 cod. proc. pen.
Norma che prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena in pendenza del giudizio di revisione; la sospensione è strumento provvisorio subordinato all'effettivo interesse del richiedente e alla pendency della revisione.
art. 637, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che la sospensione disposta in via provvisoria può essere travolta e superata dalla successiva decisione a cognizione piena, rendendo priva di effetto la misura cautelare una volta definito il merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Regola le statuizioni accessorie (spese processuali, versamento alla Cassa per le ammende); la Corte ha ritenuto che, per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, non si debbano applicare sanzioni o oneri accessori perché non configurabile soccombenza.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non determina una condanna alle spese o agli oneri della Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 635 c.p.p. diventa priva di interesse se, prima che la cassazione si pronunci, il giudice del rinvio decide definitivamente sulla revisione rigettandola; in tal caso il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'annullamento con rinvio della decisione di merito da parte della Corte di cassazione non equivale automaticamente a riconoscimento di un diritto alla sospensione: il giudice remittente deve comunque svolgere la valutazione piena e la successiva decisione di merito (art. 637, comma 4) può travolgere le misure provvisorie.
- La perdita dell'interesse per causa non imputabile al ricorrente non configura di per sé soccombenza: non si applicano automaticamente statuizioni accessorie come il pagamento delle spese o dei versamenti alla Cassa per le ammende.
- Se si ritiene che la corte di cassazione abbia dato indicazioni sulla fondatezza di una revisione tali da giustificare una sospensione, è opportuno chiedere la sospensione con tempestività e fornire elementi concreti che mostrino la probabilità della fondatezza; tuttavia la valutazione definitiva resta di competenza del giudice del rinvio.
- In situazioni analoghe conviene monitorare l'esito del giudizio di merito sul rinvio: una pronuncia negativa del giudice del rinvio rende in genere impossibile ottenere successivamente la sospensione per sopravvenuta carenza di interesse.
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