Sentenza del 20/06/2019 n. 16554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società M. aveva impugnato diverse intimazioni di pagamento, per complessivi Euro 69.019,96, lamentando la mancata notifica delle cartelle sottostanti e la nullità degli atti per omessa indicazione del responsabile del procedimento. La CTP e la CTR avevano ritenuto irregolari le notifiche perché i soggetti che avevano ricevuto gli atti non risultavano dipendenti della società. Riscossione Sicilia ha contestato tale valutazione, sostenendo che la consegna presso la sede a una persona presente nei locali fa presumere che essa sia addetta alla ricezione degli atti, anche se non dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Riscossione Sicilia, ritenendo inammissibile il motivo relativo al vizio di motivazione per il regime della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ma fondato il motivo di violazione di legge. Ha stabilito che, quando la notifica a una persona giuridica viene eseguita presso la sede e l'ufficiale giudiziario attesta la consegna a una persona presente nei locali, opera una presunzione di addetta alla ricezione degli atti. Il fatto che il consegnatario non sia dipendente non è sufficiente a superare tale presunzione: la società deve provare anche che la persona non era incaricata, neppure occasionalmente o provvisoriamente, della ricezione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR di Palermo, in diversa composizione, per esaminare gli ulteriori motivi della contribuente rimasti assorbiti e per liquidare le spese.
Norme richiamate
Art. 145, comma 1, c.p.c.
Notificazione alle persone giuridiche mediante consegna presso la sede a una persona addetta alla ricezione degli atti.
La notifica presso la sede della persona giuridica è regolare se l'atto viene consegnato a una persona che si trova stabilmente o comunque non occasionalmente nei locali in virtù di un rapporto o di un incarico, anche temporaneo e non lavorativo, che la renda addetta alla ricezione degli atti.
Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Preclude la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando la decisione di primo grado e quella d'appello sono fondate sulle medesime ragioni di fatto.
In presenza di una doppia conforme, il ricorrente non può censurare in cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione sui fatti, salvo dimostrare che le decisioni non si fondano sulle medesime ragioni.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile in cassazione quando ricorre il limite della doppia conforme previsto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Cass. civ., nn. 27420/2017, 14865/2012 e 13954/2017
Il consegnatario presso la sede della persona giuridica si presume addetto alla ricezione degli atti, anche se non dipendente, salvo prova contraria.
La società destinataria deve dimostrare non solo che il consegnatario non era un proprio dipendente, ma anche che non aveva ricevuto alcun incarico, neppure provvisorio o occasionale, di ricevere notificazioni.
Massime di principio
- Per le notifiche dirette a una società, la consegna presso la sede a una persona presente nei locali fa presumere la regolarità della notifica e l'incarico alla ricezione degli atti.
- La mancata appartenenza del consegnatario al personale dipendente non rende automaticamente nulla la notifica: occorre provare che egli non fosse comunque addetto alla sede o incaricato, anche occasionalmente, di ricevere la corrispondenza.
- La relata dell'ufficiale giudiziario relativa alla presenza del consegnatario presso la sede assume particolare rilievo e può essere superata solo con una prova concreta e specifica contraria.
- Quando primo grado e appello hanno deciso sulla base delle stesse valutazioni di fatto, il ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione è normalmente inammissibile per effetto della doppia conforme.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente tutti gli aspetti della controversia: il giudice di rinvio deve esaminare le ulteriori contestazioni rimaste assorbite e provvedere anche sulle spese.
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