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Circolare

Circolare INAIL n. 30 del 24 aprile 1991

Interesse di rateazione e di dilazione. Decreto del Ministero del Tesoro 23 febbraio 1991.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al DM 23 febbraio 1991, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori è fissato al 25,125% con decorrenza 4 marzo 1991. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, secondo i criteri già richiamati dalla circolare INAIL n. 51/1982, anche alle istanze anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede il 4 marzo 1991 o successivamente. La variazione incide anche sul calcolo delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988. In allegato viene riepilogata la serie storica dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.

Interesse di rateazione e dilazione: fissazione al 25,125% dal 4 marzo 1991

Interesse di rateazione e di dilazione: tasso al 25,125% dal 4 marzo 1991

La circolare INAIL n. 30 del 24 aprile 1991 dà applicazione al Decreto Ministeriale 23 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1991, che ha stabilito il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’art. 2, comma 12, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Nuova misura del tasso e decorrenza

Il tasso viene fissato nella misura del 25,125% e decorre dal 4 marzo 1991. La circolare precisa che tale misura deve essere applicata alle istanze di rateazione e di dilazione presentate da quella data in poi, secondo le ordinarie modalità operative previste dall’Istituto.

Applicazione alle istanze già presentate

In base a quanto richiamato dalla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso non riguarda solo le domande successive al 4 marzo 1991. Esso si applica anche alle istanze presentate in precedenza, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 4 marzo 1991 o in una data successiva. Il criterio rileva quindi la data di comunicazione del piano da parte della Sede, oltre a quella di presentazione dell’istanza.

Effetti sul calcolo delle somme aggiuntive

La circolare chiarisce che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988. Ne deriva che il mutamento della misura del tasso incide non solo sulle rateizzazioni e dilazioni, ma anche su ulteriori importi accessori collegati al ritardo o alla regolarizzazione dei debiti contributivi.

Prospetto storico dei tassi

È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, fissati ai sensi dell’art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificato e integrato, nonché del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Il prospetto ricostruisce l’evoluzione delle misure dal 29 dicembre 1978 fino al nuovo valore del 25,125% con decorrenza 4 marzo 1991, indicando per ciascun aggiornamento il decreto e la circolare di riferimento.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse per rateazioni e dilazioni

Il Decreto Ministeriale 23 febbraio 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1991, ha fissato al 25,125% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi assicurativi e dei relativi accessori. La decorrenza del nuovo tasso è stabilita dal 4 marzo 1991.

Ambito di applicazione temporale

Il tasso del 25,125% si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 4 marzo 1991, secondo le consuete modalità operative. La circolare precisa inoltre che, in conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima di tale data, se la Sede ha comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 4 marzo 1991 o successiva.

Incidenza sulle somme aggiuntive

La variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare INAIL n. 55/1988, in coerenza con la decorrenza del nuovo tasso.

Prospetto storico dei tassi

La circolare allega un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi vigenti dal 29 dicembre 1978, con indicazione delle varie misure succedutesi nel tempo e dei relativi decreti e circolari di riferimento.

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