Regolamento (UE) 2024/2166
Regolamento (UE) 2024/2166 della Commissione, del 20 agosto 2024, relativo all’introduzione e alla gestione di contingenti tariffari per il miele a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione e l’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione alla misura di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392 per il miele originario dell’Ucraina. Poiché i volumi cumulativi delle importazioni di miele hanno raggiunto la soglia rilevante, la Commissione reintroduce il contingente tariffario sospeso n. 09.6701 fino al 31 dicembre 2024 e istituisce un contingente tariffario per il periodo successivo, fino al 5 giugno 2025. Il contingente è gestito secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali e il beneficio è subordinato alla prova dell’origine preferenziale ucraina.
Introduzione e gestione di un contingente tariffario per il miele originario dell’Ucraina, in attuazione della clausola di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di miele classificato nella NC 0409, originario dell’Ucraina, che intendano beneficiare del contingente tariffario a dazio zero. Riguarda gli operatori che presentano dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica e si applica sul territorio doganale dell’Unione. Il regime opera in due fasi: reintroduzione del contingente sospeso n. 09.6701 fino al 31 dicembre 2024 e introduzione di un nuovo contingente dal 1° gennaio 2025 fino al 5 giugno 2025. È richiesto il rispetto delle norme di origine del protocollo I dell’accordo di associazione UE-Ucraina; non sono previste altre esclusioni nel testo fornito.
Regolamento (UE) 2024/2166 della Commissione: contingenti tariffari per il miele originario dell’Ucraina
Il regolamento interviene nell’ambito delle misure temporanee di liberalizzazione degli scambi previste dal regolamento (UE) 2024/1392 per i prodotti ucraini. In particolare, prende atto del superamento della soglia di importazione rilevante per il miele e attiva la clausola di salvaguardia automatica prevista da tale atto, con effetti sia immediati sia per il periodo successivo.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1392, che ha sospeso tutti i contingenti tariffari dell’accordo di associazione UE-Ucraina e ha previsto, all’articolo 4, paragrafo 7, una misura di salvaguardia automatica per alcuni prodotti, tra cui il miele. Secondo i considerando, i volumi cumulativi delle importazioni di miele a decorrere dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la media aritmetica dei volumi registrati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023; tale media è superiore al volume del contingente sospeso. Ne consegue la necessità di reintrodurre il contingente sospeso e di predisporre un nuovo contingente per il periodo successivo.
Reintroduzione del contingente sospeso fino al 31 dicembre 2024
L’articolo 1 reintroduce il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6701, sospeso in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392. La reintroduzione opera fino al 31 dicembre 2024. Il considerando 5 precisa che, ai fini della gestione di tale contingente, deve essere preso in considerazione il quantitativo importato durante l’anno civile 2024 fino al 31 dicembre 2024, in conformità all’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392.
Nuovo contingente dal 1° gennaio 2025
L’articolo 2 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, il contingente tariffario indicato nell’allegato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392. L’allegato fissa per il miele, codice NC 0409, origine Ucraina, un quantitativo di 18 507 320 kg di peso netto, con periodo contingentale dal 1° gennaio 2025 al 5 giugno 2025. Il dazio doganale applicabile nell’ambito del contingente è pari a 0 EUR.
Gestione doganale del contingente
L’articolo 3 stabilisce che il contingente è gestito dall’Unione secondo il criterio cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica del miele. Il rinvio è agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano le regole operative di gestione dei contingenti tariffari nel codice doganale dell’Unione.
Requisiti di origine e prova preferenziale
L’articolo 4 richiede, per beneficiare del contingente, la conformità alle norme di origine del protocollo I dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra. Nell’allegato è inoltre indicato che è necessaria la prova di origine e che la richiesta di trattamento preferenziale deve essere formulata a norma del protocollo I dell’accordo di associazione.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’esigenza di rispettare i termini fissati dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392. Il regolamento si applica fino al 5 giugno 2025 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Reintroduzione del contingente sospeso 09.6701
L’articolo 1 dispone la reintroduzione, fino al 31 dicembre 2024, del contingente tariffario n. 09.6701 che era stato sospeso dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392.
Nuovo contingente dal 1° gennaio 2025
L’articolo 2 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, il contingente tariffario riportato nell’allegato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, entro il quantitativo massimo fissato nell’allegato stesso.
Gestione cronologica del contingente
L’articolo 3 prevede che il contingente sia gestito dall’Unione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica del miele, conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Condizioni di origine
L’articolo 4 subordina il beneficio del contingente al rispetto delle norme di origine dei prodotti previste dal protocollo I dell’accordo di associazione UE-Ucraina.
Ambito temporale di efficacia
L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione fino al 5 giugno 2025.
Dati del contingente in allegato
L’allegato indica un contingente per miele, codice NC 0409, origine Ucraina, quantitativo pari a 18 507 320 kg di peso netto, periodo contingentale 1° gennaio 2025 - 5 giugno 2025, dazio doganale applicabile 0 EUR, con prova di origine richiesta ai fini del trattamento preferenziale.
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