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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2167

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2167 della Commissione, del 19 agosto 2024, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32024R2167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza le mappe di restrizione per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione tiene conto dei nuovi focolai in suini domestici e selvatici in Germania, Italia e Polonia e dell’evoluzione della situazione epidemiologica in diversi Stati membri. Vengono inoltre aggiornate le aree dell’allegato II relative alle zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito di un focolaio in Germania. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è rilevante, in particolare, per le autorità veterinarie competenti, gli operatori della filiera suinicola, i detentori di suini domestici e gli operatori che movimentano suini, carni e prodotti derivati nelle aree elencate. Incide sulle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nonché sulle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni di cui all’allegato II. Non contiene deroghe sostanziali generali, ma aggiorna le delimitazioni territoriali sulla base della situazione epidemiologica e dei nuovi focolai segnalati in Germania, Italia e Polonia.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento aggiorna in via urgente la delimitazione delle zone soggette a restrizioni relative alla peste suina africana nell’Unione europea, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione è adottata alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dei nuovi focolai segnalati in Germania, Italia e Polonia, con l’obiettivo di ridurre il rischio di ulteriore diffusione della malattia e di mantenere coerente la classificazione delle aree infette con il quadro sanitario unionale e internazionale.

Contesto e finalità

La Commissione richiama la gravità della peste suina africana, che colpisce suini domestici e selvatici e può incidere pesantemente sulla redditività degli allevamenti, sulla movimentazione degli animali e dei prodotti e sulle esportazioni verso Paesi terzi. Le nuove delimitazioni devono essere fondate sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sul rischio di diffusione, sugli orientamenti scientifici elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri e sulle norme WOAH. Il provvedimento è quindi concepito come aggiornamento tecnico-sanitario immediato delle mappe di restrizione.

Base normativa e struttura del provvedimento

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Esso si articola in due disposizioni operative principali:

  • l’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;
  • l’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore, fissandola al giorno successivo alla pubblicazione.

Ragioni dell’aggiornamento delle zone

Nei considerando la Commissione spiega che, dopo il precedente aggiornamento del 9 agosto 2024, la situazione epidemiologica si è ulteriormente evoluta. Sono stati registrati nuovi focolai:

  • in Germania, in un suino selvatico nel Baden-Württemberg;
  • in Italia, in suini detenuti nelle regioni Piemonte e Lombardia;
  • in Polonia, in suini detenuti nella regione Cuiavia-Pomerania.

Tali eventi hanno imposto un riesame delle zone soggette a restrizioni ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2023/594. La Commissione afferma espressamente che le nuove delimitazioni devono essere sufficientemente ampie e tener conto della situazione epidemiologica delle aree circostanti.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I, sostituito integralmente, contiene l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III per i vari Stati membri interessati. Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e riguardano, tra l’altro:

  • Germania;
  • Estonia;
  • Lettonia;
  • Ungheria;
  • Polonia;
  • Slovacchia;
  • Italia;
  • Cechia;
  • Grecia;
  • Croazia;
  • Svezia;
  • Lituania.

Le aree sono identificate fino al livello di comuni, frazioni, quartieri, distretti o, per l’Ungheria, unità di gestione venatoria. Per l’operatore economico questo significa che la disciplina concreta dipende dalla localizzazione puntuale dell’allevamento, del macello, del centro di raccolta o del movimento di animali e prodotti all’interno delle aree elencate.

Focus su Germania, Italia e Polonia

Il provvedimento riflette in particolare l’evoluzione della malattia in tre Stati membri:

  • in Germania, un nuovo focolaio in suino selvatico ha portato alla ridefinizione di porzioni del Baden-Württemberg e di altre aree, con un passaggio di classificazione di alcuni territori vicini tra zona I e zona II;
  • in Italia, nuovi focolai in Piemonte e Lombardia hanno determinato l’ampliamento o la ridefinizione di molte zone, con particolare incidenza sulle aree del nord-ovest;
  • in Polonia, i focolai in suini detenuti hanno condotto a una nuova elencazione di ampie porzioni di territorio in diverse regioni, con passaggi tra zone I, II e III in funzione del rischio.

Allegato II: zone di protezione e sorveglianza in Germania

L’allegato II contiene le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e di sorveglianza. Per la Germania sono individuate misure con riferimento a un focolaio localizzato con coordinate GPS 14.018538, 53.519260:

  • zona di protezione: raggio di 3 km;
  • zona di sorveglianza: raggio di 10 km.

Per la zona di protezione e per la successiva zona di protezione prevista all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687, è indicata l’area di Pasewalk con varie frazioni e insediamenti coinvolti. La zona di sorveglianza comprende numerosi comuni e parti di comuni limitrofi, tra cui Krugsdorf, Zerrenthin, Polzow, Papendorf, Schönwalde, diverse porzioni di Pasewalk, Bergholz, Rothemühl, Torgelow, Viereck, Koblentz, Rothenklempenow, Rossow, Fahrenwalde, Rollwitz, Nieden, Brietzig, Jatznick e Hammer a. d. Uecker.

Entrata in vigore e effetto diretto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ricorda inoltre il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per i professionisti del diritto e della consulenza fiscale/aziendale, il regolamento rileva soprattutto perché:

  • impone una verifica aggiornata della localizzazione degli allevamenti e delle filiere interessate;
  • incide sulle condizioni di movimentazione di suini, prodotti suinicoli e materiale connesso;
  • può determinare restrizioni operative, obblighi sanitari aggiuntivi e impatti contrattuali nella filiera agroalimentare;
  • richiede di monitorare costantemente gli allegati del regolamento (UE) 2023/594, in quanto la geografia delle restrizioni è dinamica e suscettibile di ulteriori revisioni.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana.

Criteri epidemiologici e urgenza dell’intervento

Nei considerando la Commissione richiama la natura virale e altamente impattante della peste suina africana e afferma che le delimitazioni devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti scientifici della Commissione e degli Stati membri e sulle norme WOAH. Il regolamento è adottato con procedura urgente per assicurare l’efficacia immediata delle misure.

Nuovi focolai e ricalibrazione delle zone

La Commissione segnala nuovi focolai in agosto 2024: in Germania in un suino selvatico nel Baden-Württemberg; in Italia in suini detenuti nelle regioni Piemonte e Lombardia; in Polonia in suini detenuti nella regione Cuiavia-Pomerania. Tali eventi giustificano l’ampliamento, la ridefinizione o il passaggio di categoria di specifiche aree da zona I a II o III, secondo gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2023/594.

Contenuto dell’allegato I: zone soggette a restrizioni

L’allegato I elenca in modo analitico, per Stato membro e per regione/area, le zone soggette a restrizioni I, II e III. Le elencazioni riguardano Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia e Lituania, con delimitazioni molto dettagliate fino al livello di comuni, frazioni, quartieri, parcellari o unità di gestione venatoria.

Aggiornamento dell’allegato II: zone di protezione e sorveglianza in Germania

L’allegato II individua aree istituite come zone infette o soggette a restrizioni a livello unionale. Per la Germania sono riportate una zona di protezione e una zona di sorveglianza attorno a un focolaio con coordinate GPS 14.018538, 53.519260, con radius di 3 km per la zona di protezione e 10 km per la zona di sorveglianza, riferite in particolare all’area di Pasewalk e comuni limitrofi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareagricolturamovimentazione degli animaliprevenzione e controllo delle malattie animali

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