Cassazione Penale, Sentenza n. 37348/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di un cane di razza pastore dell'Asia disposto dal G.I.P. per il reato di cui all'art. 659 c.p. Il ricorrente contestava la valutazione probatoria del Tribunale del riesame, denunciando manifesta illogicità e travisamento della prova perché la decisione sarebbe stata fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dei querelanti, non avendo il Tribunale attribuito il giusto rilievo: ai verbali dei sopralluoghi della Polizia locale che descrivevano un abbaiare reattivo e normale per un cane da guardia; alla collaborazione dell'indagato che aveva cercato di applicare un collare anti-abbaio su indicazione del veterinario; all'assenza di maltrattamento attestata da visita veterinaria; e al possibile interesse personale dei querelanti all'allontanamento definitivo dell'animale (con la frase riportata nella missiva: "non basta che il cane abbai di meno, lo dovete proprio togliere"). Inoltre il ricorrente sollecitava un'interpretazione giurisprudenziale evolutiva che riconosca maggiori tutele agli animali in quanto esseri senzienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché lo stesso era stato personalmente rinunciato dal ricorrente con atto sottoscritto (rinuncia ricevuta il 2/10/2025). La Corte ha ritenuto valida la rinuncia personale e ha applicato l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) c.p.p., per cui non è stata esaminata la questione di merito sul sequestro. Quanto alle spese, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha liquidato, in via equitativa e attenuata per la tempestiva rinuncia, la somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 659 c.p.
Norma penale richiamata come titolo del reato contestato (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo dell'animale.
art. 591, primo comma, lett. a) c.p.p.
Principio per cui la rinuncia all'impugnazione, se effettuata personalmente dal ricorrente, ha effetti preclusivi sull'impugnazione stessa; la Corte ha ritenuto valida la rinuncia e ne ha seguito la conseguenza di dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare il merito.
art. 616 c.p.p.
Richiamato in ordine al principio della soccombenza e agli oneri delle spese processuali: la Corte applica la regola della condanna alle spese ma ne mitiga l'entità nei confronti del ricorrente, disponendo comunque una somma a favore della Cassa delle Ammende in misura attenuata visto che la rinuncia ha impedito la valutazione del merito e non vi è prova di colpa nel determinare l'inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia personale e formale all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce la disamina di merito: prima di rinunciare occorre valutare attentamente le conseguenze processuali.
- La tempestiva comunicazione della rinuncia può indurre il giudice a mitigare le sanzioni economiche (es. somma per la Cassa delle Ammende), purché non emerga colpa grossolana nella determinazione dell'inammissibilità.
- Nei procedimenti relativi al sequestro di animali, l'organo giudicante valuta il quadro probatorio complessivo; tuttavia, se la parte rinuncia all'impugnazione, il giudice di legittimità non esamina le critiche sulla valutazione delle prove.
- Per chi contesta misure cautelari su animali, è utile documentare sistematicamente sopralluoghi, referti veterinari, interventi mitigativi (es. collari anti-abbaio) e ogni elemento oggettivo che possa contrastare le dichiarazioni dei querelanti.
- Le dichiarazioni dei querelanti trovano rilievo, ma possono essere confutate con elementi probatori oggettivi; tuttavia la loro efficacia dipende dalla tempestività e dalla completezza della prova contraria prodotta in grado di incidere sulla decisione cautelare.
- L'argomentazione in termini di evoluzione giuridica e riconoscimento della qualità di esseri senzienti agli animali è rilevante sul piano dogmatico e sostanziale, ma non elimina i requisiti processuali formali (ad es. non rinunciare all'impugnazione se si intende ottenere la revisione del sequestro).
- I difensori dovrebbero considerare alternative alla impugnazione (negoziazione, ritiro di denunce, raccolta e produzione di prove tecniche) prima di optare per una rinuncia, poiché la rinuncia priva il ricorrente della possibilità di ottenere pronunce favorevoli sul merito.
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