Regolamento (UE) 2019/661
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le regole operative per l’iscrizione nel registro elettronico centrale previsto dal regolamento (UE) n. 517/2014 per la gestione delle quote di idrofluorocarburi. Definisce quali informazioni devono essere fornite dalle imprese, quali controlli e integrazioni può richiedere la Commissione, come devono essere aggiornati i dati e in quali casi la registrazione può essere rifiutata, sospesa o cancellata. Introduce inoltre una regola anti-elusiva per trattare come un’unica impresa le entità con gli stessi titolari effettivi ai fini dell’assegnazione delle quote.
Regolamento di esecuzione che fissa le prescrizioni operative per l’iscrizione e la gestione nel registro elettronico centrale delle imprese che commerciano idrofluorocarburi, ai fini dell’assegnazione delle quote di immissione in commercio.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese stabilite nell’Unione che devono iscriversi nel registro istituito dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 per partecipare al sistema delle quote di immissione in commercio di idrofluorocarburi, nonché alle imprese stabilite al di fuori dell’Unione che hanno conferito mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Incide anche sugli Stati membri, tenuti a cooperare con la Commissione per verificare completezza ed esattezza delle informazioni fornite. Rileva inoltre per il trattamento dei dati personali contenuti nel registro, soggetto al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione: registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
Il regolamento dà attuazione all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, specificando le condizioni operative per l’iscrizione nel registro elettronico centrale utilizzato per la gestione delle quote di immissione in commercio di idrofluorocarburi. La disciplina si colloca nel quadro del sistema di quote dell’Unione e tiene conto, nei considerando, dell’emendamento di Kigali al protocollo di Montreal, nonché dell’esigenza di prevenire elusioni, distorsioni e violazioni nella ripartizione delle quote.
Finalità e contesto normativo
Il registro è concepito come strumento centrale per l’assegnazione e il monitoraggio delle quote. Il regolamento mira a garantire che le imprese registrate siano correttamente identificate, che le informazioni fornite siano complete e verificabili e che l’assegnazione delle quote avvenga in modo lecito ed equo. In quest’ottica, la Commissione deve poter verificare lo status giuridico e finanziario delle imprese e gli Stati membri sono chiamati a collaborare nella verifica dei dati, anche in relazione alle norme nazionali su costituzione e attività delle imprese.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda, in primo luogo, le imprese stabilite nell’Unione che intendono ottenere o mantenere l’iscrizione nel registro per partecipare al sistema delle quote. Si applica anche alle imprese stabilite fuori dall’Unione che abbiano nominato un rappresentante esclusivo ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014. Il registro e le regole di iscrizione incidono dunque sia sugli operatori che importano o producono idrofluorocarburi, sia sui soggetti che agiscono tramite rappresentanza esclusiva. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725.
Informazioni richieste per l’iscrizione
Per l’iscrizione, l’articolo 3 richiede alle imprese UE una serie articolata di dati:
- denominazione e forma giuridica;
- indirizzo completo;
- numero di telefono;
- partita IVA;
- numero EORI, se applicabile;
- nominativo di un referente autorizzato e relativo indirizzo elettronico professionale;
- descrizione dell’attività;
- conferma scritta dell’intenzione di iscriversi, firmata da un titolare effettivo o da un dipendente autorizzato;
- coordinate bancarie comprovate da documentazione bancaria recente, riferita a un conto UE utilizzato per le attività commerciali.
Per le imprese extra-UE con rappresentante esclusivo, i dati richiesti sono adattati alla struttura di rappresentanza: alcune informazioni devono riguardare sia l’impresa sia il rappresentante esclusivo, altre soltanto il rappresentante; sono inoltre richieste traduzioni giurate in inglese per determinati documenti ufficiali.
Termini per la domanda e per le imprese già registrate
Il regolamento prevede che i termini per presentare e completare la domanda di iscrizione ai fini della dichiarazione annuale siano fissati nella comunicazione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014. Le imprese già registrate alla data di entrata in vigore del regolamento devono trasmettere le informazioni richieste entro 3 mesi, salvo che tali dati siano già stati inseriti nel registro.
Poteri di controllo della Commissione
La Commissione può chiedere informazioni supplementari sull’identità dei titolari effettivi, sul tipo di titolarità e sul livello di controllo esercitabile. Può inoltre richiedere, quando giustificato da una valutazione preliminare, documentazione integrativa idonea a dimostrare l’esattezza e completezza dei dati, inclusi:
- rendiconti finanziari dell’ultimo esercizio o prova di fondi sufficienti;
- piano aziendale e panoramica delle attività precedenti;
- documento sulla struttura di gestione;
- informazioni su legami giuridici, economici o fiscali con altre imprese o con i relativi titolari effettivi.
Le risposte devono essere fornite entro 10 giorni lavorativi, salvo termine più lungo concordato in caso di richiesta di proroga motivata.
Aggiornamento, rifiuto, sospensione e cancellazione
Le imprese iscritte devono mantenere costantemente aggiornate le informazioni. Se i requisiti non sono soddisfatti o i dati risultano inesatti o incompleti, la Commissione può rifiutare o sospendere la registrazione. La sospensione viene revocata quando l’impresa si conforma agli obblighi o corregge i dati. La cancellazione è prevista in caso di informazioni deliberatamente false oppure di persistente mancata integrazione/aggiornamento dopo la sospensione. In tutti i casi l’impresa interessata e l’autorità competente dello Stato membro sono informate tramite il registro.
Regola sui titolari effettivi comuni
Una previsione centrale, di natura anti-elusiva, riguarda le imprese che condividono gli stessi titolari effettivi. Ai fini della distribuzione delle quote, tali imprese sono trattate come un unico dichiarante; ai fini del ricalcolo dei valori di riferimento, sono considerate un unico importatore o produttore. In pratica, il soggetto rilevante è di regola la prima impresa registrata, salvo diversa indicazione del titolare effettivo. Se la situazione permane per due periodi di dichiarazione, la Commissione cancella le registrazioni delle imprese ulteriori, salvo che vi siano altri obblighi pendenti che impongano ancora l’iscrizione.
Cooperazione con gli Stati membri e protezione dei dati
Gli Stati membri devono cooperare con la Commissione e scambiare le informazioni necessarie per verificare i dati forniti dalle imprese, soprattutto quando rilevano norme e prassi nazionali. Quanto ai dati personali trattati nel registro, essi possono essere conservati per un massimo di 5 anni dopo la cancellazione della registrazione; la Commissione deve predisporre misure tecniche per la loro eliminazione al termine del periodo di conservazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del registro
L’articolo 1 stabilisce le prescrizioni operative generali per l’iscrizione nel registro istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014. Il registro serve alla gestione delle quote di immissione in commercio di idrofluorocarburi e alla comunicazione dei relativi dati, inclusi i prodotti caricati contenenti tali gas.
Definizione di titolare effettivo
L’articolo 2 rinvia alla definizione di titolare effettivo di cui all’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849.
Informazioni necessarie per l’iscrizione
L’articolo 3 impone alle imprese stabilite nell’Unione di fornire dati identificativi, fiscali e operativi, tra cui denominazione, forma giuridica, indirizzo, telefono, partita IVA, EORI se del caso, referente autorizzato, descrizione dell’attività, conferma scritta dell’intenzione di iscriversi e coordinate bancarie comprovate da documentazione recente (entro gli ultimi 3 mesi). Per le imprese extra-UE con rappresentante esclusivo sono previste informazioni analoghe, con adattamenti riferiti sia all’impresa sia al rappresentante esclusivo, incluse traduzioni giurate in inglese per alcuni documenti. Il paragrafo 3 rinvia ai termini fissati dalla comunicazione della Commissione per presentare e completare la domanda ai fini della dichiarazione annuale di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014. Il paragrafo 4 impone alle imprese già registrate prima dell’entrata in vigore di trasmettere le informazioni mancanti entro 3 mesi, salvo che siano già presenti nel registro.
Informazioni supplementari e prove integrative
L’articolo 4 consente alla Commissione di chiedere ulteriori informazioni sull’identità dei titolari effettivi e sul tipo e livello di controllo esercitato. Se giustificato da una valutazione preliminare, può inoltre richiedere prove aggiuntive, rendiconti finanziari dell’esercizio precedente o prova di fondi sufficienti, piano aziendale e attività pregresse, documento sulla struttura di gestione e informazioni su eventuali legami con altre imprese o con altri titolari effettivi. Per le imprese con rappresentante esclusivo, la Commissione può richiedere traduzioni autenticate in inglese. Le informazioni o prove devono essere fornite entro 10 giorni lavorativi, salvo proroga concordata.
Obbligo di aggiornamento continuo
L’articolo 5 impone alle imprese iscritte di mantenere aggiornate tutte le informazioni fornite e di comunicare senza ritardo ogni modifica o perdita di completezza/esattezza.
Rifiuto, sospensione e cancellazione della registrazione
L’articolo 6 consente alla Commissione di rifiutare o sospendere la registrazione se i requisiti del regolamento non sono soddisfatti o se i dati sono inesatti o incompleti; l’impresa e l’autorità competente dello Stato membro interessato sono informate dei motivi tramite il registro. La sospensione è revocata quando gli obblighi sono adempiuti o i dati sono resi esatti e completi. La cancellazione interviene in caso di informazioni deliberatamente false o di persistente inadempimento dopo la sospensione.
Imprese con gli stessi titolari effettivi: regola anti-elusiva
L’articolo 7 prevede che, ai fini dell’assegnazione delle quote e del ricalcolo dei valori di riferimento, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi siano considerate come un unico dichiarante o un unico importatore/produttore. Il soggetto unico corrisponde, in linea di principio, all’impresa registrata per prima o a un’altra indicata dal titolare effettivo. Se la situazione si protrae per due periodi di dichiarazione, la Commissione cancella la registrazione delle imprese ulteriori, salvo obblighi pendenti che richiedano ancora l’iscrizione.
Cooperazione degli Stati membri
L’articolo 8 impone agli Stati membri di cooperare e scambiare informazioni con la Commissione, su richiesta, per verificare completezza ed esattezza delle informazioni presentate, soprattutto quando occorre interpretare leggi e prassi nazionali.
Conservazione dei dati personali
L’articolo 9 limita a 5 anni dopo la cancellazione della registrazione il periodo massimo di conservazione dei dati personali trattati nel registro e impone alla Commissione di garantirne la cancellazione con mezzi tecnici.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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