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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/662

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 della Commissione, del 25 aprile 2019, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta), del ghiozzo di Ferrer (Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

Normativa europea32019R0662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino al 31 dicembre 2019 la deroga al divieto generale di utilizzo di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata dei 50 metri, limitatamente ad alcune sciabiche da natante impiegate nelle Isole Baleari. La misura riguarda una pesca tradizionale, selettiva e circoscritta a 55 imbarcazioni autorizzate, nell'ambito di un piano di gestione spagnolo e con specifici obblighi di monitoraggio e relazione. La Commissione fonda la proroga sulle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006 e sulle valutazioni scientifiche e di controllo trasmesse dalla Spagna.

Proroga della deroga alle restrizioni su distanza dalla costa e profondità minima per le sciabiche da natante impiegate nella pesca di rossetto, ghiozzo di Ferrer e zerro nelle acque territoriali delle Isole Baleari.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma delle Isole Baleari e riguarda esclusivamente la pesca del rossetto (Aphia minuta), del ghiozzo di Ferrer (Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) effettuata con sciabiche da natante. Beneficia della deroga solo un numero limitato di imbarcazioni registrate nel censimento marittimo delle Isole Baleari, con attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca, titolari di autorizzazione e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna. La deroga non riguarda altre attività di pesca né altre aree geografiche; si applica dal 6 dicembre 2016 al 31 dicembre 2019.

Proroga della deroga per le sciabiche da natante nelle Isole Baleari

Il regolamento proroga una deroga già concessa alla disciplina generale del regolamento (CE) n. 1967/2006, consentendo in via eccezionale l'impiego di sciabiche da natante per la pesca di rossetto, ghiozzo di Ferrer e zerro nelle acque territoriali delle Isole Baleari. La Commissione fonda la decisione sulla richiesta della Spagna, sulla valutazione dello CSTEP e sull'esistenza di un piano di gestione nazionale ritenuto conforme ai requisiti dell'articolo 13 del regolamento di base.

Ambito territoriale e soggetti beneficiari

La deroga opera soltanto nelle acque territoriali spagnole adiacenti alla costa della Comunità autonoma delle Isole Baleari. È riservata alle imbarcazioni:

  • registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari;
  • con attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca;
  • titolari di autorizzazione di pesca;
  • inserite e operanti nel piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il numero delle unità autorizzabili è limitato a 55, così da evitare incrementi dello sforzo di pesca.

Presupposti della deroga e valutazioni richiamate

Il testo richiama il divieto generale dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che vieta gli attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l'isobata dei 50 metri quando essa sia raggiunta prima. La Commissione ritiene che la proroga sia compatibile con i requisiti dell'articolo 13, paragrafi 5 e 9, in ragione di specifici vincoli geografici, della distribuzione circoscritta delle specie bersaglio e del carattere selettivo della pesca con sciabiche da natante, che non entra in contatto con il fondale e non avrebbe un impatto significativo sull'ambiente marino.

Piano di gestione, controlli e coerenza con altre norme UE

La Spagna ha adottato un piano di gestione mediante decreto, che disciplina l'attività delle sciabiche da natante, include misure di monitoraggio e mira a mantenere minime le catture di specie dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, evitando che la pesca sia mirata ai cefalopodi. Il testo richiama anche la conformità con il regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo della pesca. Inoltre, la Commissione precisa che:

  • si applica la deroga dell'articolo 4, paragrafo 1, per la pesca sopra habitat protetti, purché senza contatto con le praterie marine;
  • non si applicano le norme sulle maglie minime dell'articolo 9, paragrafo 3, perché ricorre la deroga dell'articolo 9, paragrafo 7;
  • non si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), poiché relativo ai pescherecci da traino.

Obblighi di comunicazione e durata

La Spagna deve trasmettere alla Commissione, entro giugno 2019, una relazione conforme al piano di monitoraggio del piano di gestione. La durata della proroga è limitata fino al 31 dicembre 2019, in modo da consentire eventuali misure correttive sulla base dei risultati del monitoraggio e di ulteriori elementi scientifici. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 6 dicembre 2016, data di scadenza della precedente deroga, per garantire continuità normativa.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di pesca con attrezzi trainati in prossimità della costa

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali spagnole adiacenti alle Isole Baleari, alla pesca del rossetto, del ghiozzo di Ferrer e dello zerro praticata con sciabiche da natante.

Soggetti e condizioni per beneficiare della deroga

La deroga vale solo per imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari, con attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nel quadro del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il numero delle imbarcazioni è limitato a 55 e il piano deve escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca.

Piano di gestione e motivazione scientifica

La proroga si fonda su un piano di gestione spagnolo per il periodo 2016-2019, considerato migliorato rispetto al precedente, e su ulteriori dati e chiarimenti trasmessi dalla Spagna, oltre a uno studio scientifico. La Commissione richiama vincoli geografici specifici, la distribuzione delle specie target e il carattere selettivo della pesca.

Compatibilità con altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006

La Commissione ritiene applicabili le condizioni dell'articolo 13, paragrafi 5 e 9. Viene inoltre richiamato che le attività rispettano l'articolo 4, paragrafo 1, sulle deroghe per la pesca sopra habitat protetti senza contatto con le praterie marine; non si applicano le norme dell'articolo 9, paragrafo 3, sulle maglie minime, poiché la pesca beneficia della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 7; non si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), perché riferito ai pescherecci da traino.

Obblighi di monitoraggio e relazione

La Spagna deve trasmettere alla Commissione, entro giugno 2019, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione. Il piano include misure di monitoraggio coerenti con l'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e con gli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Durata della proroga ed efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 6 dicembre 2016 al 31 dicembre 2019, per assicurare continuità rispetto alla precedente deroga scaduta il 6 dicembre 2016.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse ittichecontrollo della pescaambiente marino

Testo integrale

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