Circolare numero 233 del 29-7-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 299/1994 in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi. Per il trasporto aereo vengono confermate le istruzioni già fornite. Per la fiscalizzazione viene eliminata, con effetto dall’1 gennaio 1994, la condizione del rispetto degli istituti economici e normativi dei contratti dell’artigianato, mentre restano ferme le altre condizioni generali. Per gli sgravi nel Mezzogiorno si conferma la fruizione fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1994 e si disciplinano le modalità di recupero degli importi spettanti e degli interessi già versati.
Conversione del D.L. n. 299/1994 su occupazione, fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi per il Mezzogiorno
Conversione del D.L. n. 299/1994 in materia di occupazione, fiscalizzazione e sgravi contributivi
La circolare dà conto della legge di conversione, pubblicata nella G.U. n. 167 del 19 luglio 1994, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299. L’intervento normativo riguarda soprattutto la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, con alcune conferme integrali e una modifica di rilievo per il settore artigiano.
Disposizioni sul trasporto aereo
Per il trasporto aereo il testo approvato in conversione è sostanzialmente invariato rispetto al decreto-legge. Di conseguenza, restano confermate le istruzioni già emanate con la circolare n. 175 del 6 giugno 1994.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
La legge riconferma gli esoneri contributivi già previsti per gli anni 1992 e 1993 dalla L. 20 maggio 1993, n. 151, con decorrenza dall’1 gennaio 1994 e senza termine finale, secondo le condizioni, i limiti e le modalità del D.L. 22 marzo 1993, n. 71.
La modifica principale consiste nell’esclusione dell’art. 3 del D.L. n. 71/1993. Tale disposizione prevedeva, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell’artigianato, la subordinazione dei benefici al rispetto integrale degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. Con la nuova disciplina, dal 1 gennaio 1994 tale condizione non opera più ai fini della fiscalizzazione.
La circolare precisa che, per effetto della modifica, le istruzioni applicative già fornite con la circolare n. 131 del 2 maggio 1994 devono ritenersi parzialmente revocate nella parte incompatibile con il nuovo quadro normativo. Viene inoltre chiarito che, per le imprese artigiane, restano comunque ferme le condizioni generali richieste per la fiscalizzazione dalla disciplina ordinaria, in particolare quelle dell’art. 6, comma 9, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, tra cui l’obbligo di corrispondere al lavoratore e di denunciare all’Istituto la retribuzione derivante dagli istituti contrattuali aventi incidenza sul trattamento retributivo ed economico.
La circolare sottolinea che l’inapplicabilità dell’art. 3 è solo parziale: essa riguarda esclusivamente la fiscalizzazione degli oneri sociali e non incide sulla disciplina degli sgravi per il Mezzogiorno.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno
Per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno la legge di conversione conferma quale termine ultimo di fruizione il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, in attesa del decreto che definirà e attribuirà, in conformità con gli indirizzi comunitari, gli sgravi previsti dall’art. 59 del Testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218.
È stata inoltre introdotta una proroga del termine originariamente fissato al 31 dicembre 1993 dall’art. 3, comma 1, del D.L. 12 luglio 1988, n. 258, convertito nella L. 5 agosto 1988, n. 337. Le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 68 del 28 febbraio 1994 e n. 151 del 14 maggio 1994 risultano quindi superate per la disciplina degli sgravi nei confronti delle imprese di trasformazione di prodotti di cui all’allegato II del Trattato CEE.
Recupero delle somme per periodi pregressi
Per i periodi pregressi, le aziende che non abbiano effettuato il conguaglio oppure abbiano restituito gli sgravi operati dall’1 gennaio 1994 possono recuperare quanto spettante fino al 30 giugno 1994 mediante una delle denunce successive all’emanazione delle istruzioni e, comunque, non oltre quella relativa al mese di ottobre 1994, da presentare entro il 20 novembre 1994.
Il recupero degli sgravi deve essere esposto nel mod. DM 10/2, quadro D, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "REC. SGR. L. 1089/68" e il codice "L307".
Se le aziende hanno già restituito gli sgravi maggiorandoli degli interessi al tasso legale, possono recuperare anche gli interessi versati. In tal caso l’importo va indicato con il codice "Q903" e la dicitura "REC. INTERESSI", mentre il recupero degli interessi già pagati avviene con il codice "Q900".
Il codice di autorizzazione "8V" già attribuito in base alla circolare n. 151 del 14 maggio 1994 deve essere conservato.
Conferma di ulteriori disposizioni e salvezza degli effetti
Le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 19 del D.L. n. 299/1994 risultano confermate dalla legge di conversione nel testo precedente. Per tali profili si rinvia nuovamente alle istruzioni della circolare n. 175 del 6 giugno 1994.
Infine, l’art. 1, comma 2, fa salvi la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e gli effetti già prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge indicati in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi e ulteriori interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.
Punti principali
Conversione in legge del D.L. n. 299/1994
La legge pubblicata in G.U. n. 167 del 19 luglio 1994 converte il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, con modificazioni rilevanti in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali. La circolare si concentra sulla parte relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno.
Disposizioni sul trasporto aereo
Per la materia del trasporto aereo il testo risultante dalla conversione è conforme al decreto-legge originario. Restano quindi valide le istruzioni già impartite con la circolare n. 175 del 6 giugno 1994.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
Sono riconfermati gli esoneri contributivi già previsti per gli anni 1992 e 1993 dalla L. n. 151/1993, con decorrenza dall’1 gennaio 1994 e senza termine finale, secondo condizioni, limiti e modalità del D.L. n. 71/1993. La modifica di rilievo è l’esclusione dell’art. 3 di tale decreto, che subordinava i benefici per le imprese artigiane al rispetto integrale degli istituti economici e normativi dei contratti collettivi del settore. Tale condizione cessa quindi di avere efficacia dal 1 gennaio 1994, con conseguente revoca parziale delle precedenti istruzioni operative. Restano però ferme per le imprese artigiane le condizioni generali di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 338/1989, incluse l’obbligazione di corrispondere e denunciare la retribuzione derivante dagli istituti contrattuali che incidono sul trattamento retributivo ed economico.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno
La legge di conversione conferma il termine ultimo di fruizione degli sgravi nel periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, in attesa del decreto di definizione e attribuzione degli sgravi ai sensi dell’art. 59 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR n. 218/1978). Viene inoltre prorogato fino a tale scadenza il termine del 31 dicembre 1993 previsto dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 258/1988. Sono quindi superate le precedenti circolari n. 68/1994 e n. 151/1994 per la disciplina degli sgravi alle imprese di trasformazione di prodotti dell’allegato II del Trattato CEE.
Recupero di sgravi e interessi per i periodi pregressi
Le aziende che non abbiano effettuato il conguaglio o che abbiano restituito gli sgravi a decorrere dall’1 gennaio 1994 possono recuperare le somme spettanti fino al 30 giugno 1994 con una denuncia successiva all’emanazione delle istruzioni e comunque non oltre quella relativa al mese di ottobre 1994, da presentare entro il 20 novembre 1994. Il recupero va esposto nel quadro D del mod. DM 10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "REC. SGR. L. 1089/68" e il codice "L307". Se sono stati già restituiti importi maggiorati degli interessi legali, è possibile recuperare anche gli interessi versati utilizzando il codice "Q900" e indicando il nuovo codice "Q903" con la dicitura "REC. INTERESSI".
Codice di autorizzazione e disposizioni confermate
Il codice di autorizzazione "8V", attribuito secondo le istruzioni della circolare n. 151/1994, deve essere conservato. Le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 19 del D.L. n. 299/1994 sono confermate dalla legge di conversione nel testo precedente, con richiamo alle istruzioni già fornite dalla circolare n. 175/1994.
Salvezza degli atti e dei rapporti giuridici
L’art. 1, comma 2, conferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge indicati, relativi sia alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi sia ad ulteriori interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.
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