Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 232 del 29-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rettifica la decorrenza dell’elevazione delle percentuali contributive a carico dei lavoratori per le aziende agricole operanti in territori montani e in zone svantaggiate, precisando che la misura decorre dal 1 gennaio 1994 e non dal 1 ottobre 1993. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative per recuperare, nei modelli DM10, i maggiori benefici spettanti per il periodo 1 ottobre 1993-31 dicembre 1993, distinguendo tra agevolazioni contributive, fiscalizzazione per le aziende del Mezzogiorno e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario. Sono indicati i codici da utilizzare e i termini entro cui effettuare il conguaglio.

Precisazioni sulla decorrenza delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo e istruzioni per il conguaglio DM10

Precisazioni sulle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo

La circolare interviene per correggere la decorrenza di una parte delle agevolazioni contributive già richiamate nella circolare n. 218 del 19 luglio 1994 e per fornire istruzioni operative sul conguaglio dei maggiori benefici spettanti. L’oggetto riguarda i datori di lavoro agricolo operanti in territori montani, in zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno e in zone svantaggiate del restante territorio nazionale.

Decorrenza dell’elevazione delle percentuali a carico dei lavoratori

La precisazione principale riguarda l’elevazione delle percentuali applicate al versamento ridotto dei contributi previdenziali e assistenziali con riferimento alla quota a carico dei lavoratori. La circolare chiarisce che tale elevazione decorre dal 1 gennaio 1994 e non dal 1 ottobre 1993.

Il chiarimento si fonda sull’art. 10, comma 2, lettera b), della legge n. 243 del 19 luglio 1993, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993. La norma, per il periodo di vigenza richiamato nella circolare precedente, ha previsto:

  • dal 1 giugno 1993, l’elevazione nella misura del 30% solo per la quota contributiva a carico dei datori di lavoro operanti nei territori e nelle zone indicate;
  • dal 1 gennaio 1994, l’elevazione nella misura del 50% per la quota contributiva a carico dei dipendenti.

Nuove misure contributive per il periodo 1 ottobre 1993 - 30 settembre 1994

La circolare sostituisce il prospetto finale del punto 1 della lettera A) della circolare n. 218/1994 e riepiloga le misure applicabili per ciascuna tipologia di azienda.

Per le aziende montane di tutto il territorio nazionale:

  • dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993: contributi nella misura del 19,50% (15% + 4,5%) a carico del datore di lavoro e del 15% a carico del lavoratore;
  • dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994: resta ferma la misura del 19,50% a carico del datore di lavoro, mentre quella a carico del lavoratore sale al 22,50% (15% + 7,5%).

Per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno:

  • dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993: contributi nella misura del 26% (20% + 6%) a carico del datore di lavoro e del 20% a carico del lavoratore;
  • dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994: resta ferma la misura del 26% a carico del datore di lavoro, mentre quella a carico del lavoratore sale al 30% (20% + 10%).

Per le aziende site in zone svantaggiate del Centro Nord:

  • dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993: contributi nella misura del 52% (40% + 12%) a carico del datore di lavoro e del 40% a carico del lavoratore;
  • dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994: resta ferma la misura del 52% a carico del datore di lavoro, mentre quella a carico del lavoratore sale al 60% (40% + 20%).

Conguaglio dei maggiori benefici per il periodo 1 ottobre 1993 - 31 dicembre 1993

Per il recupero dei maggiori benefici spettanti per il periodo 1 ottobre 1993 - 31 dicembre 1993, i datori di lavoro che operano con il sistema DM possono utilizzare le denunce successive alla circolare, ma non oltre quella relativa al mese di ottobre 1994, da presentare entro il 20 novembre 1994.

Le istruzioni distinguono tra le diverse componenti da recuperare:

  • per le agevolazioni contributive relative a territori montani e zone agricole svantaggiate, l’importo delle differenze va esposto nel quadro D del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "CONG. D.L. 357/94" e il codice "V867";
  • per la fiscalizzazione spettante alle aziende agricole operanti nel Mezzogiorno, l’importo delle differenze va esposto nel quadro D del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "CONG. FISC. 60%" e il codice "V866".

Recupero dei contributi sanitari

Le differenze da recuperare sui contributi per le prestazioni del Servizio sanitario non devono essere indicate con le stesse modalità delle altre agevolazioni, ma vanno portate in detrazione dall’importo dei contributi sanitari dovuti per la regione di competenza, da riportare nel campo del mod. DM10/S denominato "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI".

Ai fini della denuncia riepilogativa annuale dei contributi sanitari (mod. DM10/S-R), tali differenze devono essere riportate nel rigo 61 del quadro D, relativo alle agevolazioni aziende agricole.

Finalità operativa della circolare

La circolare ha quindi una funzione correttiva e applicativa: da un lato rettifica la decorrenza della maggiorazione dovuta dai lavoratori, dall’altro disciplina il recupero delle agevolazioni non godute nel trimestre 1 ottobre 1993 - 31 dicembre 1993. Le istruzioni consentono la corretta esposizione nei modelli DM10/2 e DM10/S-R, con l’indicazione dei codici e delle diciture da utilizzare.

Punti principali

Correzione della decorrenza dell’aumento delle aliquote a carico dei lavoratori

Viene precisato che l’elevazione nella misura del 50% delle percentuali applicate al versamento ridotto dei contributi, con riferimento alla quota a carico dei lavoratori, decorre dal 1 gennaio 1994 e non dal 1 ottobre 1993. La rettifica deriva dall’art. 10, comma 2, lettera b), della legge n. 243 del 19 luglio 1993, che prevede una diversa decorrenza per la quota a carico dei datori di lavoro e per quella a carico dei dipendenti.

Nuovo prospetto delle aliquote per aziende montane, Mezzogiorno e Centro Nord

Per le aziende montane di tutto il territorio nazionale, dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 i contributi sono dovuti nella misura del 19,50% a carico del datore di lavoro e del 15% a carico del lavoratore; dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 resta ferma la quota del 19,50% per il datore di lavoro, mentre la quota del lavoratore sale al 22,50%. Per le aziende in zone svantaggiate del Mezzogiorno, dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 le misure sono 26% per il datore di lavoro e 20% per il lavoratore; dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 la quota datoriale resta al 26% e quella del lavoratore sale al 30%. Per le aziende in zone svantaggiate del Centro Nord, dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 le misure sono 52% per il datore di lavoro e 40% per il lavoratore; dal 1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994 la quota datoriale resta al 52% e quella del lavoratore sale al 60%.

Conguaglio dei maggiori benefici per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1993

I datori di lavoro che utilizzano il sistema DM possono recuperare i maggiori benefici spettanti per il periodo 1 ottobre 1993-31 dicembre 1993 mediante le denunce successive alla circolare, non oltre quella relativa al mese di ottobre 1994, da presentare entro il 20 novembre 1994. Il recupero riguarda i lavoratori per i quali i contributi sono versati con mod. DM10.

Modalità di esposizione nel mod. DM10/2 per le agevolazioni contributive

Le differenze da recuperare a titolo di agevolazioni contributive per i territori montani e le zone agricole svantaggiate devono essere indicate in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, precedute dalla dicitura "CONG. D.L. 357/94" e dal codice "V867".

Modalità di esposizione nel mod. DM10/2 per la fiscalizzazione delle aziende agricole del Mezzogiorno

Le differenze da recuperare a titolo di fiscalizzazione per le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno devono essere indicate in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, precedute dalla dicitura "CONG. FISC. 60%" e dal codice "V866".

Recupero dei contributi sanitari e compilazione del DM10/S-R

Le differenze relative ai contributi per le prestazioni del Servizio sanitario devono essere portate in detrazione dall’importo dei contributi sanitari dovuti per la regione di competenza, da indicare nel campo del mod. DM10/S "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI". Ai fini della denuncia riepilogativa annuale dei contributi sanitari (mod. DM10/S-R), tali importi devono essere riportati nel rigo 61, relativo alle agevolazioni aziende agricole, del quadro D.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.