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Circolare

Circolare numero 235 del 29-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’estensione temporanea dei limiti di concessione delle integrazioni salariali ordinarie per imprese industriali non edili con determinati livelli occupazionali, limitatamente ad aziende situate in specifiche aree territoriali. Fornisce inoltre precisazioni sull’indennità di mobilità e sulla mobilità lunga, in relazione alla ridefinizione delle aree di crisi industriale e ai licenziamenti intervenuti entro il 1994. In allegato è riportato l’elenco delle aree ammesse, con province, zone e comuni interessati.

Integrazioni salariali ordinarie, indennità di mobilità e individuazione delle aree territoriali agevolate

Integrazioni salariali ordinarie, mobilità e aree territoriali agevolate

La circolare interviene su due profili distinti ma collegati: da un lato l’estensione dei limiti temporali per le integrazioni salariali ordinarie in favore di imprese industriali non edili ubicate in determinate aree territoriali; dall’altro alcune precisazioni in materia di indennità di mobilità e mobilità lunga, con particolare riguardo alla ridefinizione delle aree di crisi industriale e alla decorrenza dei licenziamenti rilevanti.

Integrazioni salariali ordinarie: ambito di applicazione

L’ampliamento dei limiti temporali dell’art. 6 della legge n. 164/1975 è riconosciuto sino al 31 dicembre 1995 alle imprese del settore industriale non edile. In particolare, il beneficio riguarda:

  • le imprese da 5 a 15 dipendenti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge n. 236/1993;
  • le imprese da 16 a 50 dipendenti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 40/1994, poi reiterato dal D.L. n. 185/1994 e dal D.L. n. 299/1994.

La condizione essenziale è che l’impresa sia ubicata in una delle aree individuate dalla circolare.

Aree territoriali interessate

Le aree ammesse sono tre tipologie:

  • aree con rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;
  • aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento C.E.E. n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93;
  • aree individuate ai sensi del regolamento C.E.E. n. 328/88, relativo alla riconversione di zone siderurgiche.

Per le aree di cui al primo punto, l’individuazione avviene con apposito provvedimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per le aree del secondo punto, la circolare richiama gli elenchi già pubblicati e sostituiti da quello allegato alla circolare n. 192 del 23 giugno 1994. Le aree del terzo punto sono riportate nell’allegato 1 della circolare.

Decorrenza delle domande e limiti temporali

La circolare distingue più regimi applicativi:

  • per le aree inserite per la prima volta nell’elenco relativo agli obiettivi C.E.E., gli effetti valgono per le domande presentate successivamente al 1° gennaio 1994, con decorrenza da tale data;
  • per l’estensione alle imprese da 16 a 50 dipendenti, la norma opera per le domande presentate dal 20 gennaio 1994, data di entrata in vigore del D.L. n. 40/1994;
  • l’ammissione al beneficio è comunque subordinata al rispetto del termine di presentazione della domanda previsto dall’art. 7 della legge n. 164/1975.

Per le aree presenti nel precedente elenco ma non nel nuovo, il beneficio si applica alle domande utilmente presentate entro il 31 dicembre 1993 e può essere fruito nei limiti dell’autorizzazione concessa, comunque non oltre il 26 marzo 1994.

Criteri operativi

La circolare fornisce anche criteri applicativi per la gestione del beneficio:

  • le categorie di lavoratori rilevanti per il livello occupazionale coincidono con quelle considerate per l’aliquota contributiva CIGO;
  • il livello occupazionale deve esistere all’inizio del periodo richiesto;
  • l’ampliamento dei limiti temporali riguarda l’unità produttiva cui fa riferimento l’art. 6 della legge n. 164/1975.

Indennità di mobilità e mobilità lunga

Sul fronte dell’indennità di mobilità, la circolare richiama la n. 178 del 9 giugno 1994, che aveva illustrato l’art. 5, commi 4 e 5, del D.L. n. 299/1994. Tale disciplina aveva prorogato al 31 dicembre 1994 i termini per la mobilità lunga nei settori e negli ambiti territoriali indicati.

Tra tali ambiti rientrano anche le aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2, per le quali viene richiamata la circolare n. 192 del 23 giugno 1994.

Effetti della ridefinizione delle aree di crisi industriale

Poiché le aree sono state ridefinite con decorrenza 1° gennaio 1994 e non coincidono in parte con quelle precedenti, la circolare chiarisce che:

  • per gli ex dipendenti di imprese operanti in aree non comprese nel nuovo elenco, i benefici di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge n. 223/1991 possono applicarsi solo ai licenziamenti intervenuti entro il 31 dicembre 1993;
  • in tali casi, la mobilità lunga può essere fruita sino alle scadenze già riconosciute, anche oltre tale data;
  • per gli ex dipendenti di imprese operanti in aree di crisi industriale individuate per la prima volta, i benefici sono riconoscibili solo se i licenziamenti hanno decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994.

Aree elencate in allegato

L’allegato 1 individua le aree territoriali interessate dal provvedimento. Tra queste figurano:

  • la Provincia di Livorno;
  • la Zona di Genova, comprendente 40 comuni della provincia;
  • la Zona di Terni-Spoleto, costituita dalla provincia di Terni e dal comune di Spoleto;
  • la Zona Sebino-Val Camonica-Val Cavallina, con 68 comuni della provincia di Brescia.

L’elenco analitico dei comuni è riportato integralmente nell’allegato.

Punti principali

Integrazioni salariali ordinarie: estensione dei limiti temporali

L’ampliamento dei limiti temporali previsti dall’art. 6 della legge n. 164/1975 per la concessione delle integrazioni salariali alle imprese del settore industriale non edile si applica, fino al 31 dicembre 1995, alle imprese con 5-15 dipendenti ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge n. 236/1993 e alle imprese con 16-50 dipendenti ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 40/1994, reiterato dal D.L. n. 185/1994 e dal D.L. n. 299/1994. Il beneficio è subordinato al fatto che l’azienda sia ubicata in una delle aree indicate dalla circolare.

Aree territoriali ammesse al beneficio

Le aree ammesse sono: quelle con rilevante squilibrio fra domanda e offerta di lavoro; quelle individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento C.E.E. n. 2052/88, modificato dal regolamento n. 2081/93; e quelle individuate ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 328/88 per la riconversione di zone siderurgiche. Le aree di cui al punto 1 sono definite con apposito provvedimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; quelle del punto 2 sono rinviate agli elenchi richiamati e aggiornati dalla circolare n. 192 del 23 giugno 1994; quelle del punto 3 sono contenute nell’allegato 1.

Decorrenza e limiti applicativi per le domande

Per le aree comprese nel nuovo elenco relativo agli obiettivi C.E.E., gli effetti valgono per le domande presentate dopo il 1° gennaio 1994, con decorrenza da tale data. L’estensione per le imprese da 16 a 50 dipendenti opera invece per le domande presentate dal 20 gennaio 1994, con decorrenza dalla stessa data. L’ammissione al beneficio resta comunque subordinata al rispetto del termine di presentazione della domanda previsto dall’art. 7 della legge n. 164/1975. Per le zone presenti nel precedente elenco ma non nel nuovo, il beneficio è applicabile solo alle domande utilmente presentate entro il 31 dicembre 1993 e può essere fruito entro i termini dell’autorizzazione concessa, comunque non oltre il 26 marzo 1994.

Criteri operativi per il riconoscimento del beneficio

Ai fini del calcolo del livello occupazionale si considerano le categorie di lavoratori già prese in considerazione per l’aliquota contributiva CIGO. Il livello occupazionale deve esistere all’inizio del periodo richiesto. L’ampliamento dei limiti temporali riguarda l’unità produttiva cui fa riferimento l’art. 6 della legge n. 164/1975 nel determinare tali limiti.

Indennità di mobilità e mobilità lunga

La circolare richiama la precedente circolare n. 178 del 9 giugno 1994, che aveva commentato l’art. 5, commi 4 e 5, del D.L. n. 299/1994, con proroga al 31 dicembre 1994 dei termini per la mobilità lunga nei settori e negli ambiti territoriali indicati. Tra questi rientrano anche le aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2, rinviando alla circolare n. 192 del 23 giugno 1994 per la relativa individuazione.

Effetti della ridefinizione delle aree di crisi industriale

Poiché le aree sono state ridefinite con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e non coincidono in parte con quelle precedenti, per gli ex dipendenti delle imprese situate nelle aree non comprese nel nuovo elenco i benefici di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge n. 223/1991 possono applicarsi solo ai licenziamenti intervenuti entro il 31 dicembre 1993. In tali casi, gli interessati possono continuare a percepire la mobilità lunga fino alle scadenze già riconosciute, anche oltre tale data.

Nuove aree di crisi industriale: condizioni per i benefici

Per gli ex dipendenti delle imprese operanti nelle aree di crisi industriale individuate per la prima volta, i benefici possono essere riconosciuti solo se i licenziamenti hanno decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994.

Aree territoriali elencate in allegato

L’allegato 1 riporta le aree territoriali interessate, tra cui la Provincia di Livorno, la Zona di Genova con 40 comuni della provincia, la Zona di Terni-Spoleto costituita dalla provincia di Terni e dal comune di Spoleto, e la Zona Sebino-Val Camonica-Val Cavallina con 68 comuni della provincia di Brescia.

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