Cassazione Penale, Sentenza n. 37449/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato (art. 624-bis c.p.) inflitta dal Tribunale di Milano (giudizio abbreviato): 2 anni e 8 mesi di reclusione e €800 di multa. Denunciava (1) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione che aveva negato le circostanze attenuanti generiche, sostenendo invece di aver mostrato volontà di reinserimento (avendo cercato lavoro); (2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. rispetto agli artt. 3 e 27 Cost., per non prevedere espressamente la possibilità di diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto sia di lieve entità. I fatti di reato: la notte del 9/11/2024 il ricorrente, con l'aiuto di un correo, strappò una collana d'oro al collo della vittima a una fermata dell'autobus; fu inseguito e trattenuto fino all'arrivo di militari e polizia; inoltre, in costanza di misura cautelare il ricorrente fu poi tratto in arresto per reati in materia di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il gravame in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato: la Corte di merito aveva dato ampia e coerente motivazione per il diniego delle attenuanti generiche (modalità del fatto, opposizione violenta, dichiarazioni processuali ritenute inverosimili, assenza di iniziative riparatorie e successivi arresti per stupefacenti), e tale valutazione è immune da sindacato in cassazione salvo manifesta illogicità, che qui non sussisteva. Sul secondo motivo la questione di costituzionalità è stata ritenuta generica e, comunque, priva di efficacia per il ricorrente, perché la Corte territoriale aveva escluso l'idoneità del fatto a una mitigazione; pertanto la censura non avrebbe prodotto beneficio. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di €3000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma contestata nella parte relativa alla non previsione di una diminuzione automatica fino a un terzo per i fatti di lieve entità; la Corte di Cassazione non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale e ha rilevato che, anche se la questione fosse stata accolta, il ricorrente non avrebbe beneficiato di tale pronuncia dato che i giudici di merito hanno escluso la lieve entità e ogni mitigazione
art. 62-bis cod. pen.
Regola la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito può fondare il diniego su uno o più elementi ritenuti prevalenti e non è tenuto a valutare tutte le circostanze favorevoli dedotte dalle parti
art. 3 Cost.
Norma costituzionale richiamata dal ricorrente nella questione di legittimità (principio di uguaglianza); la Corte non ha affrontato il merito della questione perché l'obiezione era generica e comunque inidonea a produrre effetti per il ricorrente
art. 27 Cost.
Norma costituzionale richiamata (principio della funzione rieducativa della pena e proporzionalità), invocata dal ricorrente nella censura di costituzionalità; la Corte di Cassazione non ha ritenuto di esaminare la questione nel merito per le ragioni indicate
Corte cost., sent. n. 186 del 7/6/2000 (giurisprudenza citata)
Richiamata come principio sul tema dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha deciso che non sussisteva assenza di colpa che giustificasse l'esclusione delle spese e della sanzione
Massime di principio
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche sulla base di uno o pochi elementi ritenuti preponderanti (modalità del fatto, assenza di ravvedimento, condotte successive) e la motivazione così sostenuta è difficilmente sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.
- Le questioni di legittimità costituzionale formulate in modo generico o proposte per la prima volta in sede di legittimità rischiano l'inammissibilità; inoltre, anche se accolte, non producono effetto favorevole se i giudici di merito hanno negato ogni possibilità di mitigazione del trattamento sanzionatorio.
- Comportamenti successivi al fatto (es. reati commessi durante misure cautelari) e la mancata riparazione del danno sono elementi fortemente ostativi al riconoscimento di attenuanti o a valutazioni favorevoli sulla personalità dell'imputato.
- In sede di giudizio abbreviato e nei gradi successivi, la verifica della discrezionalità valutativa dei giudici di merito è limitata: l'esistenza di una motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità rende inammissibile il ricorso per cassazione su profili di fatto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria stabilita dalla Corte.
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