Tribunale, Ordinanza T-758/25
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 4 June 2026. — Christine Anderson and Others v European Parliament. — Application for annulment – Law governing the institutions – Request from Members of the Parliament to set up a committee of inquiry – Position of the Parliament – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-758/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui tre deputati europei chiedevano l'annullamento della decisione del Conference of Presidents che aveva respinto la proposta di istituire una commissione d'inchiesta sulla trasparenza e la responsabilità. La Corte ha ritenuto che si trattasse di un atto attinente alla sola organizzazione interna del Parlamento, privo di effetti giuridici esterni. Ha inoltre escluso che i deputati abbiano un diritto individuale alla messa ai voti della richiesta in plenaria.
Ricorso di annullamento contro la decisione del Conference of Presidents del Parlamento europeo che ha respinto la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta: dichiarazione di irricevibilità per atto non impugnabile.
La questione giuridica
Se la decisione del Conference of Presidents del Parlamento europeo che respinge la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta, presentata da almeno un quarto dei deputati, costituisca un atto produttivo di effetti giuridici verso terzi ai sensi dell'articolo 263 TFUE, oppure un atto attinente alla sola organizzazione interna dei lavori del Parlamento e quindi non impugnabile; e, in subordine, se essa incida sulla posizione giuridica dei singoli deputati o sia incompatibile con la giurisprudenza sulla proposta di commissioni d'inchiesta.
Principio di diritto
La decisione del Conference of Presidents del Parlamento europeo che respinge la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta, pur presentata da deputati che raggiungono la soglia prevista dall'articolo 226 TFUE e dalla regola 215 del regolamento, riguarda soltanto l'organizzazione interna dei lavori del Parlamento e non produce effetti giuridici verso terzi; non è quindi un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. I deputati non dispongono di un diritto individuale a ottenere la messa ai voti in plenaria della richiesta, né possono dedurre da tale procedura una lesione significativa della propria posizione giuridica.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 226 TFUE
- Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del 19 aprile 1995
- Regola 215 del regolamento del Parlamento europeo
- Regola 26, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo
- Regola 27, paragrafo 6, del regolamento del Parlamento europeo
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di istituire una commissione d'inchiesta
Il Tribunale, con ordinanza del 4 giugno 2026 nel procedimento T-758/25, ha esaminato un ricorso di annullamento proposto da tre deputati al Parlamento europeo contro la decisione del Conference of Presidents del 3 settembre 2025, con cui era stata respinta la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta su trasparenza e responsabilità. La questione centrale riguardava l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE.
Fatti e svolgimento del procedimento
I ricorrenti facevano parte dei 184 membri del Parlamento europeo che, il 21 maggio 2025, avevano sottoscritto una lettera indirizzata al Presidente del Parlamento per chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Conference of Presidents della proposta di istituire una commissione d'inchiesta. Secondo il verbale della riunione del 3 settembre 2025, il Conference of Presidents prese atto della documentazione, ascoltò la Presidente del Parlamento e svolse uno scambio di vedute con la partecipazione anche di rappresentanti dei gruppi politici dei ricorrenti. Al termine, la richiesta fu respinta a maggioranza.
Eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento
Il Parlamento ha chiesto la declaratoria di irricevibilità sostenendo che la decisione impugnata non fosse un atto suscettibile di ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Ai sensi dell'articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di statuire sull'eccezione senza proseguire nella trattazione del merito.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale ha richiamato:
- l'articolo 263, primo comma, TFUE, che sottopone al controllo giurisdizionale gli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi;
- l'articolo 226 TFUE, che consente al Parlamento, su richiesta di un quarto dei suoi membri, di istituire una commissione temporanea d'inchiesta;
- la regola 215 del regolamento del Parlamento, secondo cui il Parlamento decide, su proposta del Conference of Presidents, se istituire la commissione;
- le regole 26, paragrafo 3, e 27, paragrafo 6, del regolamento, che disciplinano il funzionamento del Conference of Presidents e la predisposizione dell'ordine del giorno delle tornate plenarie.
Ragionamento del Tribunale sulla natura dell'atto
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha ribadito che gli atti del Parlamento che attengono solo all'organizzazione interna dei suoi lavori non sono impugnabili, mentre sono impugnabili quelli che producono o sono destinati a produrre effetti giuridici verso terzi. Ha inoltre ricordato che, in determinate condizioni, i deputati possono essere considerati terzi ai sensi dell'articolo 263 TFUE quando l'atto contestato eccede l'organizzazione interna dell'istituzione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che la decisione impugnata si limitava a respingere la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta. Tale effetto restava confinato alla sfera interna dei lavori del Parlamento e non si traduceva in effetti giuridici esterni. A sostegno di questa conclusione, il Tribunale ha richiamato l'ordinanza Group of the European Right v Parliament del 4 giugno 1986, nella quale era già stato affermato che gli atti relativi all'istituzione di commissioni d'inchiesta concernono l'organizzazione interna del Parlamento.
Rigetto degli argomenti dei ricorrenti
I ricorrenti sostenevano che la decisione contestata incidesse sui loro interessi perché impediva il voto dell'assemblea plenaria sulla proposta, in violazione della regola 215 del regolamento. Il Tribunale ha però escluso che l'articolo 226 TFUE attribuisca a ciascun deputato un diritto individuale a ottenere l'istituzione della commissione o la messa ai voti in plenaria. Ha inoltre rilevato che la procedura prevista dal regolamento contempla una proposta del Conference of Presidents prima della decisione del Parlamento, sicché non sussiste un obbligo di accoglimento automatico della richiesta.
I ricorrenti invocavano anche l'ordinanza Durand e a. v Parlamento del 12 giugno 2019. Il Tribunale ha chiarito che tale pronuncia non era pertinente oltre quanto necessario alla soluzione di quel diverso caso di inazione: in quella vicenda il Conference of Presidents aveva adottato una posizione finale sulla richiesta, ma ciò non poteva essere letto come affermazione generale dell'impugnabilità del rigetto di una commissione d'inchiesta, in contrasto con la giurisprudenza del 1986.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale ha concluso che la decisione impugnata non produce effetti giuridici che vadano oltre l'organizzazione interna del Parlamento e non costituisce dunque un atto impugnabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i ricorrenti sono stati condannati a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle del Parlamento europeo.
Principio affermato
Il semplice rigetto, da parte del Conference of Presidents del Parlamento europeo, della richiesta di istituire una commissione d'inchiesta presentata da un quarto dei deputati costituisce una misura di organizzazione interna dei lavori parlamentari e non un atto lesivo di terzi. Di conseguenza, non è impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, e i deputati richiedenti non possono pretendere un diritto individuale alla votazione plenaria della loro proposta.
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