Cassazione Civile, Ordinanza n. 19255/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (dirigente)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca ante tempus di incarichi dirigenziali ricoperti presso l'ANAC a seguito della delibera n. 143 del 2014 di riorganizzazione dell'ente. Il dirigente aveva chiesto di accertare l'illegittimità della cessazione anticipata degli incarichi, sostenendo che l'ANAC non potesse sopprimere o ridisegnare le posizioni dirigenziali prima dell'approvazione, con d.P.C.M., del piano di riordino previsto dall'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittima la cessazione, valorizzando sia il potere gestionale del Presidente dell'ANAC nelle more dell'approvazione del piano sia la clausola dell'atto di conferimento dell'incarico che consentiva la risoluzione anticipata in caso di mutamenti organizzativi decisi dal consiglio anche in adempimento di norme di legge. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, dell'art. 1 preleggi e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che solo il d.P.C.M. avrebbe potuto rendere efficace la riorganizzazione e la soppressione delle posizioni; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014 data dalla Corte d'appello. Ha affermato che il piano di riorganizzazione predisposto dal Presidente dell'ANAC acquista efficacia solo con l'approvazione mediante d.P.C.M., mentre il comma 8 consente nelle more soltanto l'utilizzo delle risorse umane della soppressa Autorità per lo svolgimento dei compiti istituzionali, non anche l'anticipazione della riorganizzazione e delle misure di riduzione della spesa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché verifichi se la delibera n. 143 del 2014 potesse legittimamente disporre con effetto anticipatorio la riorganizzazione o se dovesse attendere il completamento dell'iter previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 19. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90
commi 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 8
La riorganizzazione dell'ANAC richiede un piano predisposto dal Presidente dell'Autorità che acquista efficacia solo con l'approvazione tramite d.P.C.M.; nelle more, il Presidente può utilizzare le risorse della soppressa Autorità per i compiti istituzionali, ma non anticipare con autonoma delibera la soppressione delle direzioni o la riduzione organizzativa prevista dal piano.
art. 1 preleggi
È richiamato dal ricorrente a sostegno della denunciata violazione delle regole di interpretazione normativa.
art. 113 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge nella decisione impugnata.
art. 132 c.p.c.
È invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 331 c.p.p.
È menzionato nel testo dell'art. 19, comma 5-a bis, quale obbligo di denuncia che resta fermo per gli avvocati dello Stato.
art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato nel testo dell'art. 19, comma 5, quale fonte delle segnalazioni di illeciti ricevute dall'ANAC.
art. 1, comma 2, lettera g), legge 6 novembre 2012, n. 190
È richiamato nel testo dell'art. 19, comma 5-ter, in relazione alla relazione annuale dell'ANAC.
legge 24 novembre 1981, n. 689
È richiamata nel testo dell'art. 19, comma 5, lettera b), come disciplina applicabile alle sanzioni amministrative irrogate dall'ANAC.
d.P.C.M. di approvazione del piano di riordino previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, d.l. n. 90 del 2014
Costituisce l'atto necessario per rendere efficace il piano di riorganizzazione dell'ANAC.
Massime di principio
- Quando una norma subordina l'efficacia di un piano di riordino alla successiva approvazione con atto governativo, gli organi interni dell'ente non possono sostituire quel passaggio con deliberazioni autonome che anticipino gli effetti riorganizzativi.
- Le clausole contrattuali che consentono la cessazione anticipata dell'incarico per mutamenti organizzativi devono essere interpretate in coerenza con la fonte legale richiamata: se la legge richiede un procedimento di approvazione formale per rendere efficace la riorganizzazione, la clausola non legittima recessi fondati su assetti organizzativi non ancora efficaci.
- La mera previsione normativa di poteri transitori di gestione delle risorse nelle more dell'approvazione del piano non implica il potere di realizzare anticipatamente la ristrutturazione dell'ente o di far cessare incarichi dirigenziali per effetto della futura riorganizzazione.
- In cassazione, la censura di violazione di legge sulla corretta lettura della norma sostanziale può portare alla cassazione con rinvio quando la decisione di merito ha ritenuto automaticamente legittimo un recesso senza verificare l'effettiva portata dell'atto organizzativo e del procedimento previsto dalla legge.
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