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Sentenza

Sentenza n. 16344/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente circa l’intervenuta cessazione della controversia. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle condanne al pagamento di complessivi 3.694,83 euro di spese legali, con distrazione a favore del ricorrente, pronunciate da due sentenze del Tribunale di Roma, sezione lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Roma, sezione lavoro e previdenza, che avevano condannato l’amministrazione al pagamento delle spese legali, distratte in suo favore, per complessivi 3.694,83 euro. In una nota del 2 ottobre 2026 ha dichiarato che è intervenuta la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata in conseguenza dell’intervenuta soddisfazione della pretesa, come riferito dal ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara che la pretesa azionata è stata soddisfatta e la controversia è quindi cessata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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