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Circolare

Circolare numero 149 del 22-12-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 12 luglio 1997, le regole dell’AGO sulla prosecuzione volontaria si applicano anche al Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., distinguendo però le domande presentate prima di tale data, che restano soggette alla disciplina previgente del D.Lgs. 564/1996 e della legge n. 47/1983. Vengono illustrati requisiti contributivi, neutralizzazioni, decorrenza dell’autorizzazione, facoltà di versamento per il semestre precedente, criteri di calcolo del contributo, rivalutazione annuale, termini e modalità di pagamento, gestione dei versamenti indebiti e rideterminazione del contributo dopo rioccupazione. La circolare contiene inoltre istruzioni operative e contabili per l’acquisizione dei bollettini e per l’imputazione delle somme riscosse.

Estensione della prosecuzione volontaria al Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. e istruzioni contabili

Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. - estensione della prosecuzione volontaria e istruzioni contabili

La circolare definisce l’applicazione della disciplina della prosecuzione volontaria al Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. a seguito del D.Lgs. 184/1997, distinguendo il nuovo regime da quello previgente previsto dal D.Lgs. 564/1996. Il documento fornisce inoltre istruzioni operative su requisiti, decorrenza, calcolo del contributo, termini di pagamento, gestione dei versamenti indebitamente effettuati e contabilizzazione delle somme.

Ambito di applicazione e regime transitorio

Dal 12 luglio 1997 il D.Lgs. 184/1997 ha esteso al Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. la disciplina della prosecuzione volontaria già prevista per l’Assicurazione generale obbligatoria. La circolare chiarisce però che le richieste di autorizzazione presentate ai sensi del D.Lgs. 564/1996 prima di tale data restano disciplinate dalla normativa previgente e devono essere definite secondo i requisiti della legge n. 47/1983.

Resta quindi distinta la disciplina:

  • per le autorizzazioni richieste dal 12 luglio 1997 in poi, soggette al D.Lgs. 184/1997;
  • per le richieste presentate fino all’11 luglio 1997, soggette al D.Lgs. 564/1996 e alla legge n. 47/1983.

Requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria

Per il regime introdotto dal D.Lgs. 184/1997, l’autorizzazione può essere concessa se nel quinquennio precedente la domanda risultano maturati almeno 3 anni di contribuzione effettiva nel Fondo, pari a 1.080 giorni. Dal 1° gennaio 2001, per effetto dell’art. 69, comma 10, della legge n. 388/2000, è stato ripristinato anche il requisito alternativo di 5 anni di contribuzione effettiva, pari a 1.800 giorni, in qualunque epoca collocati, quando non sia soddisfatto il requisito dei tre anni nel quinquennio.

Per i versamenti volontari previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 564/1996 resta invece fermo il requisito di un anno di contribuzione effettiva, pari a 360 giorni, nel quinquennio precedente la domanda.

La circolare specifica inoltre che:

  • i requisiti devono risultare perfezionati con periodi assicurativi maturati nel Fondo;
  • non si considerano, in linea generale, contribuzioni maturate in altre gestioni pensionistiche;
  • sono esclusi i periodi coperti da contribuzione figurativa, salvo i casi espressamente ammessi;
  • concorre anche la contribuzione obbligatoria dovuta e non versata, se ancora non prescritta e documentata con atti di data certa;
  • è utile anche la contribuzione trasferita, riscattata o ricongiunta, che viene equiparata a contribuzione propria del Fondo.

Neutralizzazione del quinquennio

Per verificare il requisito dei tre anni nel quinquennio, il periodo di osservazione va neutralizzato in presenza di determinati eventi, con conseguente spostamento all’indietro della finestra temporale per una durata corrispondente ai periodi non valutabili.

Sono esclusi dal computo, tra gli altri:

  • servizio militare e periodi equiparati;
  • malattia, anche oltre i limiti accreditabili;
  • interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità;
  • disoccupazione indennizzata e mobilità;
  • procedimenti giudiziari pendenti sul rapporto assicurativo;
  • periodi necessari per il recupero di contribuzione omessa rilevante ai fini del requisito;
  • lavoro all’estero in Paesi senza convenzione di sicurezza sociale.

La circolare illustra con un esempio il criterio di retroazione del quinquennio in caso di evento neutralizzabile di 97 giorni.

Decorrenza dell’autorizzazione e domanda

La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria va presentata con apposita modulistica, preferibilmente il modello O10/M. La domanda non è soggetta a termini di decadenza; tuttavia la circolare osserva che, se il richiedente fa valere soltanto il requisito dei tre anni nel quinquennio, il periodo utile per proporre la domanda è di fatto limitato.

La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo è considerata anche richiesta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria; in tale caso l’autorizzazione è rilasciata d’ufficio, se ricorrono i presupposti.

Quanto alla decorrenza:

  • in via generale l’autorizzazione decorre dal 1° sabato successivo alla domanda;
  • per il Fondo FS, tenuto conto dell’accredito in giorni, la decorrenza è fissata dal giorno stesso della domanda;
  • se alla data della domanda era ancora in corso l’obbligo assicurativo e la cessazione è avvenuta successivamente ma prima dell’esame della domanda, la decorrenza viene posticipata al primo giorno successivo alla cessazione;
  • se dopo l’ultimo giorno di servizio vi è un periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, la decorrenza è rinviata al primo giorno successivo al termine di tale periodo.

Versamento del semestre precedente la domanda

L’art. 6 del D.Lgs. 184/1997 consente ai soggetti autorizzati di versare contribuzione anche per i sei mesi precedenti la data della domanda di autorizzazione. La facoltà:

  • va riconosciuta d’ufficio quando ne ricorrono le condizioni;
  • non incide sulla decorrenza dell’autorizzazione, che resta quella della domanda;
  • è ammessa solo in assenza di cause ostative, in particolare assenza di periodi contestuali di assicurazione o successivi alla pensione diretta;
  • se il semestre è parzialmente coperto da altra contribuzione, il versamento è limitato ai soli giorni scoperti.

Determinazione del contributo volontario

Il contributo volontario è commisurato alla stessa aliquota prevista per gli assicurati obbligatori in costanza di rapporto di lavoro. Per il Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. la circolare indica un’aliquota IVS complessiva del 32,70%, corrispondente alla somma delle quote datore di lavoro e lavoratore.

Va inoltre considerata l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 per la quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile.

Ai fini del calcolo:

  • la base è la retribuzione media imponibile dell’ultimo anno di contribuzione precedente la domanda;
  • si considerano le ultime 360 giornate di contribuzione effettiva;
  • rilevano le voci FS/FT/FV, F1, F2 e F3;
  • il contributo giornaliero si ottiene dividendo il contributo annuo per 360.

Se l’imponibile supera il “tetto pensionabile”, il contributo si calcola applicando il 32,70% all’intero imponibile e l’1% solo alla quota eccedente il limite.

Minimali di retribuzione e tetto pensionabile

La circolare ricorda che la retribuzione minima su cui calcolare il contributo non può essere inferiore ai minimali previsti annualmente dall’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificata dal D.L. n. 338/1989. Sono riportati i valori minimi settimanali, annui e giornalieri per gli anni dal 1997 al 2006.

È inoltre indicato il valore della prima fascia di retribuzione pensionabile per ciascun anno dal 1997 al 2006. Tali valori servono a individuare la quota eccedente il tetto pensionabile sulla quale applicare l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Rivalutazione annuale del contributo

Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 184/1997, la retribuzione di riferimento va rivalutata ogni 1° gennaio sulla base dell’indice medio ISTAT di variazione del costo della vita dell’anno precedente. Di conseguenza, il contributo volontario viene aggiornato applicando l’aliquota vigente alla retribuzione rivalutata.

La circolare fornisce anche un esempio numerico di rivalutazione progressiva della base imponibile e del contributo dal 2003 al 2006.

Termini e modalità di versamento

La contribuzione volontaria deve essere versata in trimestri solari, entro la fine del trimestre successivo a quello cui il pagamento si riferisce. Le scadenze perentorie sono:

  • 30 giugno per il primo trimestre;
  • 30 settembre per il secondo trimestre;
  • 31 dicembre per il terzo trimestre;
  • 31 marzo dell’anno successivo per il quarto trimestre.

Se la scadenza cade in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Il pagamento avviene tramite bollettini di conto corrente postale predisposti dall’Istituto; fino all’aggiornamento della procedura informatica, i bollettini devono essere compilati manualmente utilizzando il conto dei “Versamenti Volontari” di Sede. Nella causale devono essere indicati codice fiscale, dicitura “versamenti volontari F.S. Ferrovieri”, periodo o trimestre, numero di giorni e data di scadenza.

Per coperture inferiori al trimestre:

  • si versa l’importo corrispondente ai giorni da coprire;
  • viene accreditato solo il numero intero di contributi giornalieri risultante dal rapporto tra somma versata e contributo unitario;
  • l’eventuale residuo è rimborsato a domanda, senza interessi.

Pagamenti tardivi, periodi scaduti e rimborsi

La circolare ribadisce che il pagamento oltre la scadenza rende inefficace la contribuzione, che viene rimborsata senza interessi. In alcuni casi il versamento tardivo può essere imputato, ove possibile, al trimestre immediatamente precedente.

Sono inoltre disciplinati:

  • il rilascio dei duplicati dei bollettini, richiedibili entro quattro anni dalla notifica del provvedimento;
  • l’autorizzazione a versare periodi scaduti mediante modello VV08, da utilizzare entro la fine del trimestre successivo all’autorizzazione;
  • il rimborso della contribuzione indebita, compresa quella eccedente l’importo dovuto, quella versata in ritardo, quella contestuale ad altra contribuzione o successiva alla pensione.

La contribuzione inferiore all’importo unitario del contributo giornaliero è considerata indebita e rimborsabile su richiesta.

Rideterminazione del contributo dopo rioccupazione

Se l’assicurato riprende i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere la rideterminazione del contributo volontario entro 180 giorni dalla cessazione dell’attività che aveva sospeso i versamenti. Il nuovo importo viene calcolato sulla base delle retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti la ripresa e decorre dalla data della domanda.

La richiesta non sospende però i termini di versamento trimestrale: fino alla notifica del nuovo importo i pagamenti devono continuare nella misura precedente, per evitare interruzioni nella copertura assicurativa. L’eventuale conguaglio è regolato tramite il modello VV08.

Efficacia dell’autorizzazione e cause ostative temporanee

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato. Tuttavia, i versamenti non possono essere effettuati per periodi coperti da altra assicurazione obbligatoria o successivi alla decorrenza della pensione diretta.

La ripresa dell’attività soggetta a obbligo assicurativo, così come l’accredito di contribuzione figurativa o derivante da riscatto per periodi successivi alla decorrenza dell’autorizzazione, sospende temporaneamente la possibilità di versamento, ma non determina decadenza. Quando la causa ostativa viene meno, l’autorizzazione torna efficace e i versamenti possono riprendere, con eventuale aggiornamento dell’importo dovuto.

Regime previgente del D.Lgs. 564/1996

Per le domande presentate fino all’11 luglio 1997 continuano ad applicarsi le norme della legge n. 47/1983. La circolare chiarisce che i versamenti volontari erano ammessi solo per specifiche fattispecie e per periodi successivi al 31 dicembre 1996 privi di copertura assicurativa:

  • interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro disciplinate da legge o contratto, nel limite di tre anni;
  • periodi intercorrenti tra rapporti di lavoro nel lavoro discontinuo, stagionale o saltuario;
  • periodi di non lavoro nel part-time verticale, orizzontale o ciclico.

Anche in questo regime sono previsti requisiti contributivi differenziati: 3 anni nel quinquennio per le ipotesi dell’art. 5 e 1 anno nel quinquennio per le ipotesi degli artt. 7 e 8, con possibilità alternativa dei 5 anni di contribuzione effettiva in qualunque epoca.

Istruzioni contabili

Le somme riscosse a titolo di contribuzione volontaria devono essere imputate al conto GPA 52/084. Al momento della ripartizione contabile, una volta aggiornata la procedura, i contributi verranno assegnati automaticamente ai conti GFR 22/120, per la competenza degli anni precedenti, e GFR 22/170, per la competenza dell’anno in corso.

La circolare precisa infine che le pratiche definite extra procedura devono essere conservate in apposita evidenza fino all’aggiornamento delle procedure di acquisizione, ripartizione e attribuzione dei contributi volontari alla gestione interessata.

Punti principali

Estensione della prosecuzione volontaria al Fondo FS

Il D.Lgs. 184/1997 ha esteso al Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. la disciplina della prosecuzione volontaria prevista per l’AGO. Restano però disciplinate dalla normativa previgente le richieste presentate ai sensi del D.Lgs. 564/1996 prima del 12 luglio 1997. La circolare distingue quindi due regimi: quello generale, applicabile alle domande dal 12 luglio 1997 in poi, e quello specifico per le istanze già presentate prima di tale data.

Requisiti contributivi per l’autorizzazione

Per le domande soggette al D.Lgs. 184/1997 l’autorizzazione è concessa se nel quinquennio precedente risultano almeno 3 anni di contribuzione effettiva nel Fondo, pari a 1.080 giorni. Dal 1° gennaio 2001 è stato ripristinato anche il requisito alternativo di 5 anni di contribuzione effettiva, pari a 1.800 giorni, in qualunque epoca collocati, quando non sia soddisfatto il triennio nel quinquennio. Per i versamenti volontari relativi agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 564/1996 rimane invece richiesto 1 anno di contribuzione effettiva (360 giorni) nel quinquennio precedente.

Neutralizzazione dei periodi e verifica del quinquennio

Nel calcolo del quinquennio utile vanno esclusi alcuni periodi che allungano il periodo di osservazione a ritroso. Sono neutralizzati, tra gli altri, servizio militare, malattia, maternità, disoccupazione indennizzata, mobilità, procedimenti giudiziari pendenti sul rapporto assicurativo, periodi di recupero contributi omessi e attività lavorativa all’estero in Paesi senza convenzione di sicurezza sociale. La circolare fornisce anche un esempio numerico di retroazione del quinquennio in presenza di un evento neutralizzato di 97 giorni.

Decorrenza dell’autorizzazione e semestre precedente

In linea generale l’autorizzazione decorre dal 1° sabato successivo alla domanda; per il Fondo FS, però, decorre dal giorno stesso di presentazione, salvo che alla data di domanda sia ancora in corso l’obbligo assicurativo, nel qual caso la decorrenza è posticipata al primo giorno successivo alla cessazione. È inoltre ammesso, per i soggetti autorizzati, il versamento anche per i sei mesi precedenti la domanda, facoltà che non modifica la decorrenza dell’autorizzazione e che va esercitata solo se non vi sono periodi coperti da altra contribuzione o successivi alla pensione diretta.

Calcolo del contributo e retribuzione di riferimento

Il contributo volontario si calcola sulla retribuzione media imponibile dell’ultimo anno di contribuzione effettiva precedente la domanda, considerando le ultime 360 giornate e le voci FS/FT/FV, F1, F2 e F3. La misura corrisponde all’aliquota IVS complessiva del Fondo, pari al 32,70%, con aggiunta dell’1% sulla quota eccedente il tetto pensionabile. La circolare precisa che non esiste un limite massimo di imponibile per il calcolo: l’eventuale eccedenza oltre il tetto è comunque assoggettata alla contribuzione volontaria con l’aliquota aggiuntiva.

Minimali, tetto pensionabile e rivalutazione annuale

La retribuzione minima di riferimento non può essere inferiore ai minimali annualmente fissati ai sensi della legge n. 638/1983. Sono riportate le tabelle dei minimali giornalieri, settimanali e annui per gli anni dal 1997 al 2006. È inoltre indicato il valore della prima fascia di retribuzione pensionabile ('tetto pensionabile') per ciascun anno dal 1997 al 2006. Ogni 1° gennaio la retribuzione di riferimento va rivalutata con l’indice ISTAT medio del costo della vita dell’anno precedente e il contributo va aggiornato sulla base dell’aliquota vigente nell’anno di versamento.

Termini e modalità di versamento

La contribuzione volontaria va versata per trimestri solari, entro la fine del trimestre successivo, con scadenze perentorie: 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo dell’anno successivo. Il contributo trimestrale corrisponde a 90 contributi giornalieri; per coperture inferiori al trimestre si versa l’importo corrispondente ai giorni effettivi da coprire. Sono richiesti bollettini di c/c postale, con causale contenente codice fiscale, indicazione dei versamenti volontari FS ferrovieri, periodo/trimestre, numero di giorni e data di scadenza.

Versamenti tardivi, indebiti e duplicati

I versamenti effettuati oltre i termini sono inefficaci e vengono rimborsati senza interessi, salvo imputazione al trimestre precedente se possibile. La circolare disciplina anche il rilascio di duplicati dei bollettini entro quattro anni, l’emissione di modelli VV08 per il pagamento di periodi scaduti e il rimborso della contribuzione indebita, compresa quella versata in misura eccedente, in ritardo, in concomitanza con altra contribuzione o dopo la decorrenza della pensione.

Rideterminazione e ripresa dei versamenti

Chi riprende i versamenti dopo un periodo di rioccupazione può chiedere la rideterminazione del contributo entro 180 giorni dalla cessazione dell’attività che aveva sospeso i versamenti. Il nuovo importo si determina sulle retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti la ripresa ed è dovuto dal giorno della domanda, senza sospendere i termini di pagamento trimestrali. Se la rideterminazione non viene richiesta, o viene chiesta tardivamente, il contributo resta aggiornato con la rivalutazione ISTAT annuale.

Effetti sull’iscrizione al Fondo e sulla posizione assicurativa

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato, ma i versamenti non sono ammessi per periodi coperti da altra assicurazione obbligatoria o successivi alla pensione diretta. La ripresa dell’attività lavorativa o l’accredito di contribuzione figurativa sospendono temporaneamente i versamenti, senza far decadere l’autorizzazione, che riacquista efficacia quando cessa la causa ostativa. La circolare affronta anche il rapporto tra prosecuzione volontaria, conservazione dell’iscrizione al Fondo e costituzione della posizione assicurativa nell’AGO, evidenziando la necessità di evitare che la disciplina speciale resti in contrasto con le finalità di armonizzazione introdotte dal D.Lgs. 184/1997.

Regime previgente del D.Lgs. 564/1996

Per le domande presentate fino all’11 luglio 1997 si applica la disciplina della legge n. 47/1983. La copertura volontaria è ammessa per tre categorie di eventi: interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro ex art. 5, rapporti di lavoro stagionali/saltuari o discontinui ex art. 7, e lavoro part-time verticale, orizzontale o ciclico ex art. 8. I requisiti contributivi sono quelli previsti dalla normativa previgente: 3 anni nel quinquennio per le ipotesi dell’art. 5, 1 anno nel quinquennio per le ipotesi degli artt. 7 e 8, con possibilità alternativa dei 5 anni di contribuzione effettiva in qualunque epoca.

Istruzioni contabili e acquisizione bollettini

Le somme versate a titolo di contribuzione volontaria devono essere imputate al conto GPA 52/084; al momento della ripartizione contabile, a procedura aggiornata, confluiranno automaticamente nei conti GFR 22/120 e GFR 22/170. La circolare precisa che, per le autorizzazioni definite extra procedura Helios, l’acquisizione dei bollettini va comunque effettuata anche in assenza del codice individuale, con conservazione delle pratiche in apposita evidenza fino agli ulteriori sviluppi procedurali.

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