Circolare numero 148 del 18-12-2006
Istruzioni per le trattenute sindacali in favore dell’AILP sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e AILP il 26 ottobre 2006 per consentire ai beneficiari di alcune prestazioni previdenziali temporanee di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulle indennità. Sono indicati i soggetti interessati, le modalità di delega, i codici e le percentuali applicabili, il costo del servizio, gli adempimenti delle sedi INPS e del datore di lavoro, nonché le istruzioni contabili per la rilevazione e il riversamento delle somme all’AILP.
Convenzione INPS-AILP per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-AILP per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 26 ottobre 2006 tra INPS e AILP per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. L’intervento disciplina i soggetti che possono aderire, le modalità di delega, le percentuali di contribuzione, gli adempimenti operativi e le relative registrazioni contabili.
Ambito di applicazione
Possono versare i contributi sindacali a favore dell’AILP, mediante trattenuta sulle indennità, i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La delega consente quindi la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione temporanea percepita dal lavoratore.
Delega e validità
La delega sottoscritta dal lavoratore deve riportare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Deve essere contestuale alla domanda di prestazione e produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda abbia efficacia per periodi superiori all’anno, è prevista la possibilità di revoca o di presentazione di una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare la delega.
Adempimenti del datore di lavoro e delle sedi INPS
Per consentire all’Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro deve indicare, all’atto della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega:
- il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria del contributo;
- la misura percentuale del contributo.
Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 18, terzo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le sedi INPS devono provvedere a fornire alle organizzazioni le istruzioni necessarie per l’applicazione della convenzione.
Codice identificativo e percentuali del contributo
Il codice identificativo dell’AILP è 2801. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
Le percentuali comunicate dall’AILP sono le seguenti:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Costo del servizio e flussi finanziari
Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. L’AILP si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, come previsto dall’articolo 6 della convenzione.
Le sedi INPS devono trasmettere all’AILP gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Le rimesse oggetto della convenzione devono essere versate presso la Banca di credito cooperativo di Roma, agenzia n. 72 Sallustiano, via Piave 66/70, 00100 Roma, sul conto corrente intestato all’A.I.L.P., il cui numero sarà comunicato con successivo messaggio.
La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative per il loro utilizzo.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti all’AILP, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/184, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/184, per l’accreditamento all’AILP dei contributi sindacali;
- GPA 11/184, per la rilevazione del debito verso l’AILP.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/184; l’eventuale saldo risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi e all’IVA sul rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili e per la definizione dei rapporti finanziari con l’Organizzazione, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi AILP sulle prestazioni temporanee. Possono aderire i beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulle indennità percepite.
Delega, validità e modalità di revoca
La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Deve essere contestuale alla domanda di prestazione e cessa i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocarla.
Adempimenti del datore di lavoro e delle sedi INPS
Per consentire all’INPS di operare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro deve indicare, al momento della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, il codice distintivo dell’associazione destinataria e la misura percentuale del contributo per ciascun lavoratore delegante. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Le sedi INPS devono inoltre fornire alle organizzazioni le istruzioni operative necessarie.
Codice identificativo e misure percentuali del contributo
Il codice identificativo dell’AILP è 2801. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione. Le percentuali comunicate dall’AILP sono: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Costo del servizio e gestione dei flussi
Il costo del servizio è stabilito in 0,60 euro per singola delega. L’AILP si impegna ad accettare eventuali variazioni di tale costo, secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione. Le sedi INPS devono mettere a disposizione dell’AILP gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Le rimesse devono essere versate presso la Banca di credito cooperativo di Roma, agenzia n. 72 Sallustiano, via Piave 66/70, 00100 Roma, sul conto corrente intestato all’A.I.L.P. che sarà comunicato con successivo messaggio.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA 25/184 per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/184 per l’accreditamento all’AILP dei contributi trattenuti e GPA 11/184 per la rilevazione del debito verso l’AILP. I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/184, il cui eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. I rimborsi spese per il servizio di esazione e la relativa IVA vanno imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per il resto, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
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