Circolare numero 151 del 22-12-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula, avvenuta il 16 novembre 2006, della convenzione tra INPS e CAPIMED per la riscossione delle quote associative degli iscritti, da versare unitamente ai contributi obbligatori tramite modello F24. Vengono disciplinate modalità di riscossione, invio delle deleghe e dei supporti telematici, revoche, rendicontazione dei flussi finanziari, rimborso spese e responsabilità delle parti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007, con rinnovo annuale da richiedere entro il 30 settembre.
Convenzione INPS-CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi tramite F24
Convenzione INPS-CAPIMED per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà notizia della stipula, in data 16 novembre 2006, della convenzione tra INPS e Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori (CAPIMED) per il servizio di riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene tramite modello F24, congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dagli iscritti.
Oggetto e ambito di applicazione
La convenzione attribuisce all'INPS il compito di riscuotere le quote associative dovute dagli iscritti alla CAPIMED, limitatamente agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni IVS. L'importo della quota associativa, stabilito annualmente dall'Associazione e anche differenziato per provincia, viene inserito nell'importo complessivo da versare con il modello F24.
Modalità di riscossione e gestione delle deleghe
La riscossione del contributo associativo avviene unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni.
Per l'attivazione della riscossione, la CAPIMED deve trasmettere alle strutture periferiche INPS, in base al codice di avviamento postale, gli elenchi degli associati e le deleghe sottoscritte dagli interessati. Le deleghe devono essere presentate in duplice copia e nelle scadenze indicate:
- 15 ottobre dell'anno precedente;
- 30 novembre dell'anno precedente;
- entro il 28 gennaio dell'anno stesso, per la parte residua e per le sole posizioni già abbinate nei supporti telematici.
La sottoscrizione della delega deve essere autenticata dall'organizzazione territoriale CAPIMED, con firma del responsabile e timbro. I nominativi e le firme del legale rappresentante dell'organizzazione territoriale, o dei suoi delegati, devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti.
Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l'INPS dall'anno successivo. Se per uno stesso associato pervengono due o più deleghe per organizzazioni sindacali distinte, l'Istituto non prende in considerazione alcuna delega ai fini della riscossione.
Supporti telematici, abbinamento e revoca
Ogni anno la CAPIMED deve inviare alla Direzione Generale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i supporti telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e dei nominativi per i quali è intervenuta revoca della delega. Le trasmissioni devono avvenire alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell'anno stesso.
I supporti telematici devono riportare:
- la Struttura territoriale INPS competente;
- il Comune sede dell'impresa;
- cognome e nome dell'associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo.
L'INPS rende disponibili alle strutture territoriali i dati per la convalida delle deleghe. Entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti telematici, la Direzione Generale comunica alla CAPIMED l'esito dell'operazione di abbinamento e trasmette anche i dati dei nominativi non abbinati. L'INPS non assume responsabilità per i casi in cui supporti telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i propri archivi.
La revoca comunicata direttamente dall'associato all'INPS viene acquisita dalla struttura territoriale entro tre mesi dal ricevimento; conseguentemente, la quota associativa non sarà inserita nell'avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l'esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
Entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale, l'INPS corrisponde alla CAPIMED un acconto determinato applicando all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni complessive dei contributi previdenziali e associativi rilevate nella precedente scadenza trimestrale e il totale posto in riscossione, ridotta di due punti.
Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell'IVA. I rapporti finanziari sono definiti per ogni singola emissione, senza gravami di interessi, una volta completate le elaborazioni relative alla medesima emissione.
In sede di definizione dei rapporti finanziari, l'INPS trasmette alla CAPIMED un rendiconto contenente:
- l'ammontare delle quote associative riscosse;
- il rimborso spese e la relativa IVA, compresi gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva di riferimento;
- l'eventuale conguaglio a saldo.
Contestualmente all'invio del rendiconto, l'INPS versa il relativo conguaglio. Entro il mese successivo a quello di rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce alla CAPIMED l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS trasmette inoltre un prospetto della situazione finanziaria con l'Associazione, riferito alle emissioni contributive per le quali non è stata ancora completata l'acquisizione dei versamenti.
Rimborso spese e oneri a carico della CAPIMED
La CAPIMED si impegna a corrispondere all'INPS gli importi determinati a seguito della revisione dei costi. Nelle more della revisione, restano applicabili i costi previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002:
- gestione delega singolo Mod. F24: euro 0,10;
- ricezione e convalida nuova delega: euro 1,18;
- annullamento delega con riemissione dei Modd. F24: euro 9,99.
Sono inoltre a carico della CAPIMED, oltre alle spese, ogni eventuale ulteriore onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Responsabilità e rapporti con gli associati
La circolare precisa che il rapporto giuridico intercorre tra l'associato e la CAPIMED. Ogni eventuale comunicazione inerente a tale rapporto, ove attivata su iniziativa dell'associato, deve essere indirizzata all'organizzazione competente.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi trasmessi ai sensi dell'articolo 4. Gli eventuali rapporti conseguenti, compresa la restituzione delle somme versate per contributi associativi, restano in capo alle strutture provinciali della CAPIMED e agli associati interessati. L'Associazione solleva inoltre l'INPS da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CAPIMED deve essere inviata all'Istituto mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza.
La circolare richiama infine, per le modalità attuative, l'indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e la disciplina delle revoche contenute nella circolare n. 205 del 1 ottobre 1998, relativa alla gestione delle convenzioni vigenti in materia.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
L'INPS assume il servizio di esazione delle quote associative dovute dagli iscritti alla CAPIMED, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene tramite modello F24 e riguarda gli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni IVS.
Modalità di riscossione e indicazione delle quote
Il contributo associativo, stabilito annualmente dalla CAPIMED e diversificato per provincia, è versato congiuntamente alla contribuzione obbligatoria. L'importo della quota associativa viene inserito nell'importo totale da versare e indicato nell'avviso di pagamento INPS insieme all'associazione destinataria. L'INPS non ha obbligo di esazione coattiva delle quote.
Delega degli associati e gestione delle iscrizioni
L'identificazione degli associati avviene tramite deleghe sottoscritte dal singolo associato e presentate dalla CAPIMED alle strutture periferiche INPS secondo scadenze prefissate. La sottoscrizione deve essere autenticata dall'organizzazione territoriale CAPIMED; i nominativi e le firme dei rappresentanti devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall'anno successivo; se per uno stesso associato pervengono più deleghe relative a organizzazioni sindacali distinte, l'INPS non ne prende in considerazione alcuna.
Supporti telematici, abbinamento e revoche
CAPIMED deve inviare alla Direzione Generale INPS supporti telematici contenenti i dati dei nuovi associati e delle revoche, con specifiche informazioni identificative. L'INPS rende disponibili i dati alle strutture territoriali per la convalida delle deleghe e comunica entro cinque giorni l'esito dell'abbinamento, con l'elenco dei nominativi non abbinati. La revoca comunicata direttamente dall'associato viene acquisita dalla struttura territoriale entro tre mesi dal ricevimento e comporta l'esclusione della quota associativa dall'avviso di pagamento dell'anno successivo.
Aspetti finanziari, acconti e rendicontazione
L'INPS versa alla CAPIMED un acconto entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il pagamento dei contributi trimestrali, calcolato secondo una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. I rapporti finanziari sono definiti per ogni emissione senza interessi; l'INPS trasmette un rendiconto con quote riscosse, rimborso spese, IVA, acconti e conguaglio a saldo, e versa contestualmente il relativo conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione viene fornito l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Rimborso spese e costi a carico di CAPIMED
La CAPIMED corrisponde all'INPS il rimborso spese secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. I costi indicati sono: gestione delega singolo Mod. F24 euro 0,10; ricezione e convalida nuova delega euro 1,18; annullamento delega con riemissione dei Modd. F24 euro 9,99. Restano inoltre a carico della CAPIMED ogni eventuale ulteriore onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Responsabilità delle parti
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti degli associati, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi, e da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione. I rapporti relativi a eventuali restituzioni delle somme versate per contributi associativi sono instaurati direttamente tra le strutture provinciali CAPIMED e gli associati interessati.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità annuale e, secondo il testo convenzionale allegato, è valida fino al 31 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo deve pervenire alla sede INPS tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
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