Cassazione Penale, Sentenza n. 14530/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., violazione e/o errata interpretazione dell'art. 276 c.p.p. e mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione. Sangiorgio contestava: 1) un presunto contrasto tra l'ordinanza del G.I.P. (11/11/2024), motivata ai sensi dell'art. 276 c.p.p., e l'ordinanza del Tribunale del riesame (03/12/2024) che avrebbe fatto riferimento anche all'art. 299, comma 4 c.p.p.; 2) l'errata valorizzazione delle autorizzazioni a recarsi dal dentista, sostenendo che l'assenza di prescrizioni specifiche avrebbe consentito brevi soste per esigenze primarie; 3) la qualificazione come violazioni delle brevi soste effettuate presso bar, fruttivendoli e macellerie e la valutazione dell'entità/motivo di tali soste; 4) la rilevanza del post Instagram del figlio (ritenuto non indicativo di un pensiero condiviso o rilevante e anteriore alle presunte violazioni); 5) l'irrelatività delle aggressioni subite da un collaboratore di giustizia (Bongermino) rispetto alle violazioni contestate, anche perché attribuite a ignoti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non fosse in contraddizione con il G.I.P.: entrambi avevano fondato la decisione sull'art. 276 c.p.p. La Corte ha confermato che le autorizzazioni rilasciate autorizzavano solo lo spostamento 'per raggiungere lo studio medico, per il tempo strettamente necessario' e che le soste intermedie non erano comprese. Sul piano probatorio e motivazionale, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale di Lecce circa l'entità, i motivi e le circostanze delle violazioni (fermate finalizzate a colloqui, incontri e riaffermazione del ruolo sociale del prevenuto), nonché la valorizzazione del post Instagram del figlio come elemento sintomatico e delle aggressioni ai danni del collaboratore di giustizia quale contesto di rischio. Per questi motivi la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere è stata giudicata legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice la discrezionalità di sostituire la misura cautelare con una più grave in caso di violazione delle prescrizioni, valutando entità, motivi e circostanze; qui è stata applicata per ritenere che le violazioni rendessero insufficiente la misura in atto.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare; richiamata come titolo dell'appello originario proposto dal ricorrente.
art. 299, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamata dal Tribunale del riesame in motivazione ma la Corte ha ritenuto che l'impugnata fosse comunque fondata sull'art. 276 c.p.p.; il richiamo non ha prodotto contraddizione sostanziale.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento di impugnazione in Cassazione invocato dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché non sussistono vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà tali da giustificare l'esame in questa sede.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del giudizio in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con la sanzione aggiuntiva di euro 3.000 alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio devono essere interpretate in modo delimitato rispetto alla richiesta formulata: 'per raggiungere lo studio medico per il tempo strettamente necessario' esclude soste non previste.
- L'art. 276 c.p.p. conferisce al giudice ampia discrezionalità: la sostituzione della misura cautelare con una più grave può essere motivata anche da violazioni apparentemente brevi se, valutati entità, motivi e circostanze, indicano che la misura originaria non è più adeguata.
- Il giudice può valorizzare elementi comportamentali e simbolici (es. manifestazioni pubbliche, post sui social di stretti congiunti) come indizi del mantenimento o riaffermazione di posizioni di potere sociali o criminali, purché adeguatamente collegati al contesto.
- Aggressioni o episodi violenti rivolti a collaboratori di giustizia, anche se compiuti da ignoti, possono concorrere alla valutazione del quadro di rischio e della necessità di misure più cautelative quando inseriti in un contesto probatorio coerente.
- In Cassazione non è possibile ottenere la semplice rivalutazione dei fatti e delle circostanze già esaminate nelle fasi di merito: vizi di motivazione devono essere manifesti, contraddittori o illogici in modo palese per essere accolti.
- Ricorrere in modo generico o senza solida prospettazione di profili di diritto può comportare l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
- Brevi soste per 'esigenze primarie' devono essere provate e plausibilmente ricondotte a tali esigenze; la presenza di ripetute soste, colloqui con terzi o soste in luoghi pubblici tende a indebolire la giustificazione 'di necessità'.
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