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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20445/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la sentenza d'appello e quindi la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge penale per la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi attenuata di furto d'uso ex art. 626 c.p.; 2) violazione di legge penale in punto di trattamento sanzionatorio, con censura alla pena superiore al minimo edittale, al mancato riconoscimento di ulteriori attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; 3) violazione di legge penale per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e, comunque, inammissibile perché riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e già disattese, osservando che la motivazione di merito aveva escluso i presupposti del furto d'uso per assenza del carattere temporaneo della sottrazione/impossessamento e dell'intento restitutorio. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità quanto alla pena e alla recidiva; inoltre, per le attenuanti generiche, il motivo è stato dichiarato carente di interesse perché tali attenuanti erano già state concesse. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico perché si limitava a reiterare censure già esaminate, mentre la Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'elevato grado di offensività e l'entità non esigua del danno.

Norme richiamate

  • art. 626 c.p.

    È richiamato come ipotesi attenuata invocata dal ricorrente per la derubricazione del fatto; la Corte ne esclude l'applicabilità perché mancavano i presupposti del furto d'uso, in particolare temporalità della sottrazione e intento restitutorio.

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa in ragione dell'elevato grado di offensività della condotta e dell'entità non esigua del danno cagionato.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva contestata non è stata esclusa, poiché la Corte territoriale ha valorizzato la capacità a delinquere, le modalità del fatto e l'accentuata pericolosità e colpevolezza dell'imputato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già formulate in appello senza sviluppare una critica argomentata specifica.
  • La derubricazione al furto d'uso richiede la presenza congiunta del carattere temporaneo della sottrazione/impossessamento e dell'intento restitutorio; in mancanza di tali elementi, la fattispecie attenuata non è configurabile.
  • La censura sulla pena è inammissibile se è generica e non contesta puntualmente la motivazione del giudice di merito; parimenti, non è proponibile per difetto di interesse la doglianza sulle attenuanti generiche quando esse risultano già concesse.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la valutazione complessiva della condotta evidenzi un elevato grado di offensività e un danno non esiguo.
  • La conferma della recidiva è sostenibile quando il giudice di merito motivi sulla capacità a delinquere dell'imputato, sulle modalità del fatto e sulla pericolosità desumibile dal comportamento contestato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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