Cassazione Civile, Ordinanza n. 38807/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di un edificio di accertare che il sottotetto del fabbricato fosse bene condominiale, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi e rilascio della porzione occupata. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ritenendo operante la presunzione di condominialità e aveva condannato i convenuti al ripristino e, per uno di essi, al rilascio. In appello uno dei convenuti aveva contestato la natura condominiale del sottotetto e la propria soccombenza. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte territoriale considerato la documentazione allegata all’atto di appello e l’asserito atto originario costitutivo del condominio, utile a distinguere parti comuni e proprietà esclusive; 2) violazione degli artt. 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’appellante in ordine alla prova dell’atto costitutivo del condominio; 3) violazione dell’art. 1117 c.c., per avere qualificato il sottotetto come bene oggettivamente condominiale. La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibile il primo per difetto di trascrizione dei documenti e per mancata censura della statuizione di tardività della produzione documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo della necessaria trascrizione dei documenti richiamati e perché non era stata impugnata la statuizione di tardività della relativa produzione. Ha giudicato infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la corte d’appello aveva fondato l’accertamento di condominialità del sottotetto su elementi fattuali specifici: caratteristiche strutturali del vano, presenza di serbatoi d’acqua al servizio delle unità immobiliari e lucernari a servizio del vano scala condominiale, con accesso possibile solo da quest’ultimo. Tale accertamento di fatto è stato ritenuto idoneo a sorreggere la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., non superata dalla parte ricorrente con prova della proprietà esclusiva. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova, nei termini precisati dalle Sezioni Unite. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non vengono trascritti i documenti su cui si fonda la censura e se non si contesta una statuizione autonoma e decisiva della sentenza impugnata, come quella di tardività della produzione documentale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non è fondata quando la censura mira in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 2967 c.c.
L'onere della prova grava sulla parte che intende superare la presunzione di condominialità allegando e dimostrando la proprietà esclusiva del bene.
art. 115 c.p.c.
La censura è infondata quando il giudice valorizza le prove acquisite secondo il proprio apprezzamento senza violare il principio di disponibilità delle prove.
art. 116 c.p.c.
È censurabile in cassazione solo l'eventuale attribuzione di un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non è invece consentito contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie oltre i limiti del vizio motivazionale.
art. 1117 c.c.
Il sottotetto può presumersi bene comune in base alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, salvo prova contraria della proprietà esclusiva o di una diversa destinazione risultante dal titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi contesta la natura comune di un bene potenzialmente condominiale deve fornire prova specifica della proprietà esclusiva o di un titolo che deroghi alla presunzione legale di comunione; in mancanza, prevale la presunzione di condominialità.
- La valutazione circa la natura comune del sottotetto è un apprezzamento di fatto che può fondarsi su elementi strutturali e funzionali del bene, come accessibilità, servizio alle unità immobiliari e presenza di impianti o accessori condominiali.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non sono trascritti i documenti rilevanti e se non viene impugnata ogni autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare una censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, salvo che si alleghi l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto ai limiti normativi del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e non consente di rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito.
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