L.R. Veneto 17/2010
Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta istituisce nelle ULSS, aziende ospedaliere, ospedaliere-universitarie integrate e IRCCS due direzioni aziendali per le professioni sanitarie infermieristiche/ostetriche e per quelle riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Definisce obiettivi, incarichi dirigenziali, sperimentazioni assistenziali e impone alla Giunta linee guida entro 120 giorni dall’entrata in vigore.
Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie nel SSR veneto
Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie nel Veneto
La legge regionale del Veneto rafforza il ruolo delle professioni sanitarie non mediche nel servizio sanitario regionale, istituendo specifiche direzioni aziendali dedicate. L’intervento mira a valorizzare competenze infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, in un’ottica di integrazione multiprofessionale e miglioramento organizzativo.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove la valorizzazione e la responsabilizzazione di tali professioni per contribuire al diritto alla salute, all’integrazione socio-sanitaria e al miglioramento dell’organizzazione multiprofessionale del lavoro. La disciplina si applica alle aziende ULSS, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere-universitarie integrate e agli IRCCS operanti nel territorio regionale.
Istituzione delle direzioni aziendali
Le aziende interessate istituiscono, come strutture complesse:
- la direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
- la direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
I direttori generali definiscono, nell’atto aziendale, l’articolazione delle direzioni in relazione alla complessità dei processi strategici, organizzativi, gestionali e formativi da garantire.
Funzioni e obiettivi delle direzioni
Le direzioni hanno la responsabilità del governo dei processi assistenziali delle professioni interessate e concorrono agli obiettivi aziendali anche mediante:
- appropriatezza delle prestazioni e centralità del paziente;
- costruzione di percorsi di salute integrati tra professionalità diverse;
- definizione di standard assistenziali orientati al miglioramento continuo;
- sicurezza dei processi e tutela dagli eventi indesiderati;
- programmazione, direzione e gestione delle risorse professionali;
- sviluppo di nuovi percorsi assistenziali e organizzativi per la presa in carico;
- misurazione dei risultati con indicatori nazionali e internazionali;
- valorizzazione della multidisciplinarietà;
- coinvolgimento attivo dei professionisti, formazione permanente e valutazione delle prestazioni.
Incarichi dirigenziali
Agli appartenenti alle professioni sanitarie dell’area infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo le regole vigenti in materia di personale dirigente del ruolo sanitario.
Sperimentazioni assistenziali
Per rispondere ai bisogni di salute dopo la dimissione da ricovero per acuti, le aziende ULSS possono, in via sperimentale e previa autorizzazione della Giunta regionale, attivare:
- strutture residenziali a prevalente gestione infermieristica;
- ambulatori territoriali affidati a personale delle professioni sanitarie ricomprese nella legge.
Tali iniziative devono essere coerenti con la programmazione socio-sanitaria regionale e rispettare la normativa su autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Coordinamento con la disciplina regionale previgente
La legge modifica l’articolo 14 della legge regionale n. 56 del 1994, sostituendo il riferimento ai responsabili della gestione unitaria del servizio infermieristico con quello alle nuove direzioni aziendali delle professioni sanitarie, affiancate ai responsabili della gestione unitaria dell’attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica. In questo modo il testo regionale viene aggiornato al nuovo assetto organizzativo.
Attuazione e tempistiche
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire con apposito provvedimento le linee guida per la predisposizione dell’atto aziendale previsto per le direzioni. Le linee guida devono integrare gli adempimenti della legge con la programmazione socio-sanitaria regionale.
Valutazione di attualità
La legge ha introdotto un assetto organizzativo ancora riferito al servizio sanitario regionale veneto e, in assenza di elementi di abrogazione nel testo fornito, resta formalmente rilevante. Tuttavia il suo contenuto è fortemente legato all’organizzazione sanitaria e agli atti aziendali del periodo successivo all’entrata in vigore; per questo presenta oggi un’utilità pratica limitata rispetto alla normativa e all’assetto organizzativo sopravvenuti.
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