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Legge

L.R. Veneto 14/2010

Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di trasferimento di competenze della gestione amministrativa riguardo al finanziamento dei gruppi e al trattamento economico dei consiglieri...

Normativa regionaleL.R. Veneto 14/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto trasferisce al dirigente competente alcune funzioni amministrative prima attribuite all’Ufficio di Presidenza: assegnazione e aggiornamento del finanziamento ai gruppi consiliari, istruttoria e atti per assegni vitalizi, reversibilità e fine mandato. Abroga alcune disposizioni del 1973, ma prevede un regime transitorio fino alle nuove disposizioni attuative. Restano disciplinati anche decorrenza e criteri di erogazione degli assegni.

Trasferimento alla dirigenza delle competenze amministrative su finanziamento dei gruppi consiliari e trattamenti economici dei consiglieri regionali

Trasferimento di competenze amministrative in materia consiliare

La legge regionale del Veneto n. 14 del 2010 interviene su norme relative al finanziamento dei gruppi consiliari e al trattamento economico dei consiglieri regionali. L’obiettivo è spostare alcune attività di gestione amministrativa dall’Ufficio di Presidenza alla struttura dirigenziale competente, con funzione di semplificazione e di attribuzione ai dirigenti di atti privi di discrezionalità politica.

Finanziamento dei gruppi consiliari

Per il finanziamento sostitutivo dei gruppi consiliari, la legge stabilisce che l’assegnazione avvenga con decreto del dirigente della struttura regionale competente e che il contributo sia corrisposto in rate mensili. Per i contributi di funzionamento dei gruppi, durante il semestre conclusivo di ogni legislatura il medesimo dirigente è autorizzato ad aggiornare l’importo mensile in base alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati maturata nel corso della legislatura.

La disciplina del contributo ai gruppi consiliari resta quella prevista dalla legge regionale n. 56 del 1984, comprensiva dei criteri differenziati in base al numero dei consiglieri aderenti e delle maggiorazioni per la presenza di donne e per una loro incidenza percentuale significativa sul totale del gruppo.

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

La legge interviene sulla legge regionale n. 9 del 1973, ridefinendo la gestione di assegno vitalizio, assegno di reversibilità e assegno di fine mandato. L’istruttoria e ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e di reversibilità sono curati dall’Ufficio di Presidenza, che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente.

Per l’assegno di fine mandato, il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato a erogarlo secondo i presupposti di legge, con una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, fino a un massimo di dieci mensilità. La frazione di anno pari ad almeno sei mesi e un giorno vale come anno intero.

Decorrenza degli assegni

L’assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui matura il diritto. Se il consigliere possiede già i requisiti al momento della cessazione del mandato, oppure nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) dell’articolo 9, l’assegno decorre dal mese successivo alla cessazione del mandato.

L’assegno di reversibilità decorre dal mese successivo alla morte del consigliere o del precedente titolare, oppure dal mese successivo alla data in cui per quest’ultimo sia venuto meno il diritto a beneficiarne.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogati l’articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1973, il regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4, e l’articolo 45, comma 5, della legge regionale n. 28 del 1996.

In via transitoria, fino all’adozione delle disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza richiamate dalla legge regionale n. 9 del 1973, continuano ad applicarsi gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del regolamento regionale n. 4 del 1973, nonostante l’abrogazione generale del regolamento.

Portata temporale e attualità della disciplina

La legge è del 2010 e disciplina soprattutto il funzionamento amministrativo degli organi consiliari, oltre a istituti economici legati allo status di consigliere regionale. La parte relativa ai vitalizi, alla reversibilità e al fine mandato è tecnicamente richiamata nel testo consolidato, ma, per la sua natura e per l’evoluzione successiva della materia, ha oggi rilevanza pratica limitata e in larga parte superata; resta comunque utile come base storica della disciplina regionale consolidata del Veneto.

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