L.R. Veneto 15/2010
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta dell’artigianato, ridefinendo impresa artigiana, iscrizione e cancellazione dall’albo, composizione e funzioni delle Commissioni, e introducendo le Agenzie per le imprese artigiane e il riconoscimento di Eccellenza artigiana. Prevede anche nuove norme transitorie, finanziarie e di coordinamento. Molte disposizioni sono legate alla fase di avvio del nuovo sistema (2010).
Riforma della disciplina regionale dell'artigianato e dell'albo delle imprese artigiane
Riforma dell’artigianato e dell’albo delle imprese artigiane
La legge regionale del Veneto n. 15 del 2010 interviene in modo organico sulla legge regionale n. 67/1987 e, in coordinamento, sulla legge regionale n. 11/2001. Il provvedimento semplifica le procedure di iscrizione all’albo, ridisegna il ruolo delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato, introduce le Agenzie per le imprese artigiane e istituisce il riconoscimento di Eccellenza artigiana.
Definizione di impresa artigiana e forme di esercizio
La norma aggiorna la definizione di impresa artigiana, confermando che essa deve avere come scopo prevalente la produzione o trasformazione di beni, oppure la prestazione di servizi, con esclusione di attività agricole, commerciali, di intermediazione, ausiliarie di queste e della somministrazione di alimenti e bevande, salvo che siano strumentali e accessorie. L’impresa deve essere organizzata con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano e, se presenti, dei familiari, dei soci e dei dipendenti, purché il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Restano fermi i limiti dimensionali previsti dalla disciplina regionale. È inoltre stabilito che l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
L’impresa artigiana può essere esercitata:
- in forma individuale;
- in forma di società, anche cooperativa, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni.
Per le società sono previsti specifici requisiti soggettivi e partecipativi, legati al possesso della qualifica artigiana da parte di soci e amministratori, con regole differenziate per SNC, SAS, SRL unipersonale, SRL pluripersonale e cooperative. In caso di trasferimento di quote tra vivi, la qualifica si conserva se i subentranti possiedono i requisiti richiesti. L’impresa può operare in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di un socio, in appositi locali, nella sede designata dal committente, oppure in forma itinerante o su posteggio. Per la vendita di beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi adiacenti, e per la fornitura al committente di quanto strettamente necessario all’esecuzione dell’opera o del servizio, non si applica la disciplina statale sul commercio, salvo le normative statali speciali.
Tenuta dell’albo e ruolo della Regione e delle Camere di commercio
La Regione mantiene funzioni di coordinamento sulla tenuta dell’albo delle imprese artigiane. La gestione dell’albo è affidata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre le informazioni contenute nell’albo sono di esclusiva proprietà regionale. Le modalità di tenuta dell’albo e di accesso alle informazioni sono disciplinate tramite convenzione con Unioncamere regionale. L’iscrizione all’albo e alla sua separata sezione è confermata come condizione per l’accesso alle agevolazioni. La legge estende inoltre la possibilità di agevolazioni a consorzi e società consortili che includano, oltre alle imprese artigiane, anche altre piccole e medie imprese, comprese le microimprese, entro il limite di un terzo, nonché enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica e finanziaria, a condizione che la maggioranza negli organi deliberanti resti alle imprese artigiane. Per i titolari iscritti all’albo o alla separata sezione è ribadito il rilievo ai fini previdenziali e assicurativi secondo la legge n. 463/1959. È inoltre previsto un regime sanzionatorio per l’uso improprio di denominazioni che richiamino l’artigianato da parte di soggetti non iscritti.
Iscrizione all’albo: comunicazione telematica, decorrenza ed eventuali controlli
L’iscrizione non avviene più su domanda con preventiva delibera, ma tramite comunicazione telematica alla Commissione provinciale per l’artigianato competente per territorio. La comunicazione deve attestare il possesso dei requisiti richiesti e l’eventuale esistenza di sedi secondarie. La comunicazione può essere presentata dall’imprenditore, dal legale rappresentante, da procuratori o amministratori, secondo le regole richiamate per il registro delle imprese. La comunicazione unica per la nascita dell’impresa, trasmessa con modalità telematiche alla Commissione provinciale, equivale alla comunicazione artigiana. L’iscrizione decorre dalla data di presentazione della comunicazione.
Dopo l’iscrizione, la Commissione effettua controlli successivi sulla sussistenza dei requisiti, sulla base delle informazioni rese dall’interessato e, se necessario, dell’istruttoria del comune. Se l’istruttoria ha esito negativo, la Commissione dispone la cancellazione d’ufficio entro 90 giorni dalla comunicazione, con possibile sospensione del termine fino a 30 giorni per esigenze istruttorie motivate. Il provvedimento produce effetti retroattivi dalla data di presentazione della comunicazione quando accerta l’assenza originaria dei requisiti.
Sono previste sanzioni:
- da euro 1.000 a euro 6.000 per omessa presentazione della comunicazione di iscrizione;
- da euro 150 a euro 900 per omessa comunicazione di modificazioni, sospensioni o cessazioni rilevanti.
Variazioni, sospensione e cessazione dell’attività
I titolari di imprese individuali e i soci amministratori o rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare telematicamente, entro 30 giorni dall’evento, le modificazioni dello stato di fatto o di diritto dell’impresa, nonché la sospensione o la cessazione dell’attività. L’obbligo comprende anche la variazione del numero dei dipendenti quando comporti il superamento dei limiti dimensionali e quindi la perdita della qualifica artigiana. Anche in questa fase la Commissione verifica il mantenimento dei requisiti e può avvalersi dell’istruttoria comunale.
Cancellazione dall’albo e conservazione temporanea dell’iscrizione
La Commissione provinciale dispone la cancellazione dall’albo delle imprese cessate o prive dei requisiti, sulla base delle comunicazioni dell’impresa e dell’istruttoria comunale, potendo svolgere accertamenti anche in loco. La cancellazione opera dalla data di cessazione dell’attività oppure dalla data del provvedimento negli altri casi. È mantenuta, su richiesta, la possibilità di conservare l’iscrizione per un periodo massimo di cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minorenni nei casi di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, purché l’impresa sia assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni. Non può essere cancellata l’impresa che abbia superato i limiti occupazionali per un periodo non superiore a tre mesi e per non più del 20% nell’anno solare.
Consorzi, società consortili e separata sezione dell’albo
La legge conferma l’iscrizione in separata sezione dell’albo per i consorzi e le società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese artigiane. Possono iscriversi anche organismi in cui gli associati possiedano lo status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dalla disciplina richiamata, nonché i consorzi di secondo grado se i due terzi degli organismi consorziati sono iscritti nella separata sezione e detengono la maggioranza degli organi deliberanti. Le forme associative devono fornire all’atto dell’iscrizione l’elenco delle imprese associate e comunicare annualmente cessazioni e modifiche delle imprese aderenti, compresa la perdita dei requisiti artigiani, nonché la cessazione del consorzio o della società consortile. I soggetti iscritti possono fruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e utilizzare denominazioni con riferimenti all’artigianato.
Commissioni provinciali per l’artigianato: composizione, durata, funzionamento e funzioni
Le Commissioni provinciali sono profondamente ridimensionate e ricondotte a una composizione tecnico-istituzionale. Sono costituite con decreto del dirigente regionale competente e composte da tre esperti giuridico-economico-finanziari, dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato e dal direttore dell’INPS provinciale o suo delegato. Il presidente e il vicepresidente sono eletti al loro interno; il presidente non può restare in carica per più di due mandati. La Commissione dura cinque anni e continua a operare sino alla nomina della nuova, che deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza. È validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti. La decadenza avviene, tra l’altro, per mancata partecipazione a tre riunioni consecutive non giustificate.
Le funzioni delle Commissioni provinciali includono:
- tenuta dell’albo provinciale e della separata sezione;
- accertamento dei requisiti, iscrizioni, variazioni e cancellazioni;
- certificazione dell’iscrizione;
- controlli sul mantenimento dei requisiti, su un campione non inferiore al 10%;
- ogni altro compito loro attribuito dalla legge regionale. Le funzioni organizzative e operative sono in capo alle Camere di commercio, che nominano anche il segretario.
Commissione regionale per l’artigianato: ricorsi, indirizzo e spese
La Commissione regionale per l’artigianato ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da un dirigente regionale o suo delegato e da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale. Essa decide in via definitiva sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di albo, esprime pareri sui problemi attinenti all’artigianato, formula criteri e pareri vincolanti per assicurare uniformità di indirizzo sul territorio regionale e svolge gli altri compiti ad essa demandati. Può articolarsi in gruppi di lavoro per l’istruttoria dei ricorsi e l’approfondimento delle questioni. Alle riunioni dei gruppi possono partecipare dirigenti regionali interessati con funzioni consultive. Ai componenti esterni all’amministrazione regionale spetta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro, oltre al rimborso delle spese di viaggio o di missione secondo le regole applicabili ai dirigenti regionali.
Ricorsi amministrativi contro le decisioni in materia di albo
I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione sono proposti alla Commissione regionale entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono presentare ricorso anche pubbliche amministrazioni e terzi interessati che abbiano segnalato la mancanza dei requisiti. Le decisioni della Commissione regionale devono essere comunicate anche agli organismi segnalanti e sono impugnabili entro 60 giorni davanti al giudice ordinario competente per territorio. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo. La Regione precisa inoltre che il provvedimento regionale competente in materia di ricorsi è impugnabile davanti al giudice ordinario territorialmente competente.
Agenzie per le imprese artigiane
La legge riconosce le Agenzie per le imprese artigiane, nel rispetto della normativa comunitaria e statale. Le Agenzie svolgono attività di informazione, orientamento e assistenza per chi intende avviare un’impresa artigiana e attestano la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché per modificazione o cancellazione, rilasciando una dichiarazione di conformità. Le procedure di accreditamento, vigilanza ed esercizio delle Agenzie devono essere disciplinate con provvedimento della Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Dopo l’accreditamento, le funzioni istruttorie di accertamento dei requisiti per iscrizione, variazione e cancellazione sono attribuite alle Agenzie, in luogo delle Commissioni provinciali, secondo la disciplina attuativa regionale.
Eccellenza artigiana
È istituita la categoria o riconoscimento di “Eccellenza artigiana” per le lavorazioni di particolare livello qualitativo, espressive di manualità, creatività e originalità, legate alla tradizione, alla cultura e all’economia del territorio, alle tecniche di lavorazione, ai materiali, al design e all’innovazione. La Giunta regionale definisce requisiti e modalità di selezione delle imprese. Il riconoscimento è disposto con provvedimento del dirigente regionale competente e annotato nell’albo provinciale delle imprese artigiane. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve individuare le lavorazioni artigiane interessate, sentite le organizzazioni artigiane più rappresentative a livello regionale.
Norme finanziarie e coordinamento con la legge regionale n. 11/2001
La legge prevede la copertura finanziaria della convenzione di cui all’articolo 5, quantificata in euro 800.000 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, a valere sulla specifica unità previsionale di base del bilancio regionale. Le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria relativi alle procedure previste. La Regione, sentiti gli enti locali interessati, determina il fabbisogno per l’esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali.
Sul piano del coordinamento amministrativo, la legge regionale n. 11/2001 viene modificata per attribuire ai comuni gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell’iscrizione d’ufficio o della cancellazione dall’albo, e per attribuire alle Camere di commercio la gestione delle commissioni provinciali sino all’accreditamento delle Agenzie per le imprese artigiane, nonché le funzioni connesse alla tenuta degli albi.
Regime transitorio e decorrenza del nuovo assetto
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare le modalità telematiche per coordinare la comunicazione unica al registro delle imprese con l’iscrizione, modifica e cancellazione dall’albo artigiano. Le Commissioni provinciali e regionale in carica alla data di entrata in vigore continuano a operare fino all’insediamento delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro 45 giorni. Il mandato in corso al momento dell’entrata in vigore è escluso dal computo dei due mandati massimi previsti per la presidenza della Commissione provinciale. Le nuove Commissioni provinciali, costituite in deroga alla disciplina ordinaria, cessano di operare con l’accreditamento delle Agenzie per le imprese artigiane; da quel momento le funzioni passano alle Camere di commercio, salvo le funzioni istruttorie attribuite alle Agenzie.
Valutazione di obsolescenza
La legge contiene una riforma ancora leggibile sul piano sistematico, ma molte sue disposizioni sono fortemente legate alla fase di avvio del nuovo modello organizzativo del 2010, con termini già scaduti e assetti transitori esauriti. Nonostante ciò, il nucleo normativo sulla disciplina dell’artigianato regionale e sull’albo mantiene rilevanza ordinamentale nel testo consolidato.
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