L.R. Veneto 18/2010
Norme in materia funeraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina in modo organico i servizi funerari, cimiteriali e di cremazione nel Veneto: ruoli di Regione, Comuni e ULSS, attività funebre, trasporto, obitori, case funerarie, cimiteri e dispersione delle ceneri. Prevede requisiti tecnici regionali, sanzioni e regime transitorio fino ai provvedimenti attuativi. Restano salve le norme statali richiamate; abrogata la l.r. 24/2009 sul registro cremazione.
Norme in materia funeraria nella Regione Veneto
Norme in materia funeraria nella Regione Veneto
La legge disciplina in modo organico, per il solo territorio del Veneto, gli aspetti di tutela della salute pubblica connessi al decesso, alla custodia del cadavere, ai trasporti funebri, ai cimiteri e alla cremazione. Il provvedimento valorizza la libertà di scelta sulla sepoltura o cremazione, coordina i compiti di Regione, Comuni e ULSS e introduce regole su strutture, autorizzazioni, controlli e sanzioni.
Finalità e principi generali
La disciplina regionale ha come obiettivo primario la tutela della salute pubblica nelle attività e nei servizi collegati al decesso. È espressamente richiamato il rispetto della dignità della persona, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di scegliere liberamente tra sepoltura e cremazione. La Regione promuove inoltre l’informazione sulla cremazione e sulle forme di sepoltura a minore impatto ambientale, nel rispetto degli usi funerari delle diverse comunità.
Competenze di Regione, Comuni e ULSS
La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, con attenzione alla semplificazione amministrativa e all’efficacia della vigilanza sanitaria. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire i requisiti strutturali e gestionali di cimiteri, crematori, strutture obitoriali, case funerarie, sale del commiato, mezzi di trasporto funebre, casse e attività funebre, oltre alle caratteristiche delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori cimitero e all’elenco delle malattie infettive rilevanti.
I Comuni assicurano la sepoltura o la cremazione dei residenti e dei deceduti nel proprio territorio, anche mediante cimiteri e crematori consorziati, rilasciano le autorizzazioni previste, garantiscono spazi per riti funebri, adottano il regolamento di polizia mortuaria e assicurano i trasporti funebri in caso di indigenza, bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari. Essi vigilano sull’attività funebre, avvalendosi della ULSS per i profili igienico-sanitari.
Le ULSS assicurano il servizio di medicina necroscopica, impartiscono prescrizioni di tutela della salute pubblica nei casi previsti, esercitano la vigilanza igienico-sanitaria e rilasciano pareri, certificazioni e nulla osta previsti dalla legge.
Attività funebre e trasporto a pagamento
L’attività funebre comprende in forma congiunta: disbrigo delle pratiche amministrative, organizzazione delle onoranze, vendita di casse e articoli funebri in occasione del funerale, preparazione del cadavere e confezionamento del feretro, trasferimento nel periodo di osservazione e trasporto funebre, tanatocosmesi e recupero di cadaveri su disposizione dell’autorità giudiziaria.
L’esercizio è autorizzato dal Comune dove ha sede l’impresa, sulla base dei requisiti regionali. È vietata l’intermediazione nell’attività funebre e il conferimento dell’incarico deve avvenire solo nella sede autorizzata, salvo richiesta degli interessati in luogo diverso, comunque non all’interno di strutture sanitarie, socio-assistenziali, obitoriali o cimiteri.
L’attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e di quello obitoriale, ma compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato. Il Comune verifica il permanere dei requisiti autorizzativi.
È ammesso il trasporto a pagamento non connesso con attività funebre solo per feretri chiusi; esso è escluso durante il periodo di osservazione e richiede autorizzazione comunale.
Adempimenti conseguenti alla morte
Il testo definisce il cadavere come il corpo umano privo di funzioni cardiorespiratoria e cerebrale, e i resti mortali come esiti di fenomeni trasformativi e conservativi non completamente scheletrizzati, dopo i periodi ordinari di inumazione o tumulazione, rispettivamente di 10 e 20 anni.
Dopo la dichiarazione o l’avviso di morte, il medico necroscopo accerta il decesso e redige il certificato necroscopico; la visita deve avvenire entro 36 ore e non prima di 8 ore dalla constatazione del decesso. La denuncia della causa di morte è resa dal medico curante entro 24 ore dall’accertamento; in assenza di assistenza medica, la denuncia è resa dal medico necroscopo.
Le funzioni di medico necroscopo sono affidate a medici individuati dalla ULSS tra dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale.
Periodo di osservazione e trasferimenti
Il periodo di osservazione dura 24 ore dal decesso; non è previsto in caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione. Quando l’accertamento avviene con le procedure di legge sulla certificazione della morte, il periodo termina con il rilascio del certificato necroscopico.
L’osservazione può svolgersi presso il domicilio del defunto, la struttura obitoriale o la casa funeraria, secondo la scelta dei congiunti o degli aventi titolo. Durante tale periodo il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, conservazione in cella frigorifera, autopsia o chiusura in cassa.
Su richiesta, il cadavere può essere trasferito anche in altro comune presso domicilio, obitorio o casa funeraria; l’impresa funebre deve comunicare tempestivamente la nuova sede a ufficiale di stato civile e medico necroscopo. Il trasferimento avviene in contenitore impermeabile non sigillato e in condizioni compatibili con eventuali manifestazioni di vita.
Tanatoprassi, tanatocosmesi e utilizzo del cadavere per studio
I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti, su richiesta dei familiari, solo dopo il periodo di osservazione e dopo la visita necroscopica. Sono consentiti anche trattamenti di imbalsamazione nei limiti della normativa vigente.
Se la persona deceduta ha disposto l’uso del proprio cadavere per studio, ricerca o insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l’autorizzazione al trasporto previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.
Strutture obitoriali, casa funeraria e sala del commiato
Le strutture obitoriali comprendono i locali interni a strutture sanitarie o socio-assistenziali che ricevono i deceduti all’interno della struttura, nonché depositi di osservazione e obitori comunali per deceduti in luogo pubblico o, su richiesta dei familiari, in abitazione. In tali strutture si svolgono osservazione del cadavere, riscontro diagnostico, autopsie giudiziarie, deposito a tempo indeterminato per autorità giudiziaria o per identificazione, iniezioni conservative e trattamenti di tanatoprassi/tanatocosmesi. L’addetto è incaricato di pubblico servizio.
La casa funeraria è una struttura privata gestita da soggetti autorizzati all’attività funebre e può svolgere osservazione del cadavere, trattamento conservativo, tanatoprassi, tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere e attività proprie della sala del commiato. La gestione richiede autorizzazione comunale; i requisiti sono fissati dalla Giunta regionale. Le case funerarie devono distare almeno 50 metri da strutture sanitarie pubbliche e private, cimiteri e crematori, e non possono essere convenzionate con Comuni o strutture sanitarie per il servizio obitoriale.
La sala del commiato è destinata a ricevere, custodire per brevi periodi ed esporre il feretro per riti di commemorazione e commiato. La gestione è soggetta a comunicazione al Comune secondo il regolamento comunale; se non è interna a strutture sanitarie o socio-assistenziali, deve distare almeno 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private.
Trasporto funebre, casse, mezzi e prescrizioni conservative
Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento fino a sepoltura o cremazione. Non è trasporto funebre il trasferimento del paziente deceduto all’interno della struttura sanitaria verso il servizio obitoriale interno, che è svolto dal personale della struttura.
Ogni cadavere, terminato il periodo di osservazione, deve essere chiuso in cassa individuale; è consentita la chiusura nella stessa cassa della madre e del neonato deceduti in concomitanza del parto. Le caratteristiche delle casse e dei mezzi di trasporto funebre sono definite dalla Giunta regionale. I mezzi devono essere dedicati esclusivamente al trasporto funebre e le rimesse devono essere dotate di attrezzature per pulizia e sanificazione.
Per il trasporto da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo; esso è previsto solo se richiesto da trattati internazionali per l’estero o se prescritto dal medico necroscopo per esigenze di salute pubblica. In tale caso è eseguito dall’impresa funebre con personale formato.
Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico, svolto da soggetti autorizzati dal Comune, e l’addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. Prima della chiusura del feretro, l’addetto verifica identità del defunto e regolarità del confezionamento, redigendo verbale.
Trasporto di ossa, ceneri e prodotti del concepimento
Il trasporto di ossa e ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per cadaveri e resti mortali ed è autorizzato dal Comune. Il trasporto di ossa in cassetta metallica e di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
Per i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi non dichiarati nati morti, la ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, seppellimento o cremazione su richiesta dei genitori; anche qui il trasporto può essere effettuato dai familiari con mezzi propri.
Trasporto internazionale
Per i trasporti da o verso Stati aderenti all’Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 si applicano le prescrizioni dell’accordo e il passaporto mortuario. Per l’introduzione di cadaveri da Stati non aderenti, l’interessato presenta domanda all’autorità consolare italiana con la documentazione ministeriale; il Comune di destinazione concede l’autorizzazione informando l’autorità consolare.
Per l’estradizione, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza previo nulla osta dell’autorità consolare dello Stato di destinazione. Le caratteristiche della cassa per l’esportazione sono certificate dalla ULSS.
Cimiteri: costruzione, dotazioni e gestione
Ogni Comune deve realizzare almeno un cimitero. Nella pianificazione deve considerare un fabbisogno di sepolture pari ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e due per le tumulazioni. Costruzione, ampliamento e ristrutturazione richiedono il parere della ULSS.
Il Comune può gestire direttamente il cimitero oppure affidarlo secondo le regole dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La gestione cimiteriale è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero. Tutti i cimiteri devono garantire un servizio di custodia; il responsabile conserva l’autorizzazione di seppellimento e annota i dati di inumati, tumulati e cremati e le relative variazioni.
L’area di rispetto cimiteriale è individuata tenendo conto di parcheggi, servizi per i frequentatori, esigenze di ampliamento e presenza di servizi e impianti tecnologici.
Requisiti minimi dei cimiteri e spazi interni
Ogni cimitero deve disporre almeno di un campo di inumazione, un campo di inumazione speciale, una camera mortuaria, un ossario comune e un cinerario comune. In relazione alla domanda della popolazione e alle tradizioni locali possono essere realizzati anche loculi per feretri, celle per cassette ossario, celle per urne cinerarie e spazi per la dispersione delle ceneri.
La camera mortuaria è il luogo di sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione. L’ossario comune raccoglie le ossa completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ed estumulazioni quando non richieste dai familiari; il cinerario comune raccoglie le ceneri non destinate ad altra collocazione.
Inumazione, tumulazione e sepolture private
Il cimitero deve ricevere i cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri delle persone morte nel territorio comunale, dei residenti deceduti fuori comune, delle persone già residenti trasferite in strutture socio-assistenziali fuori comune, dei non residenti aventi diritto a sepoltura privata nel cimitero e dei prodotti del concepimento di cui alla legge.
Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto, con sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici. L’inumazione avviene nel terreno per il tempo necessario alla mineralizzazione, ordinariamente 10 anni; i campi di inumazione speciale servono ai resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e possono avere rotazione abbreviata a 5 anni.
La tumulazione consiste nella collocazione del feretro in loculo per un periodo di almeno 20 anni ed è effettuata a richiesta degli interessati. Il Comune può concedere a privati e enti aree per sepolture individuali, familiari e collettive, ma non a soggetti con fini di lucro.
Esumazioni, estumulazioni e destinazione di ossa e resti mortali
Le esumazioni ordinarie avvengono dopo 10 anni dall’inumazione, in qualsiasi periodo dell’anno e senza presenza di operatori sanitari. Il Comune può fissare tempi diversi, previo parere favorevole della ULSS, in relazione alle caratteristiche del terreno. Le esumazioni straordinarie, se non disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune sentita la ULSS.
Le estumulazioni ordinarie avvengono alla scadenza della concessione; quelle straordinarie, prima della scadenza, sono autorizzate dal Comune sentita la ULSS. I resti mortali esumati o estumulati devono essere inumati per completare la mineralizzazione o cremati.
Le ossa derivanti da completa mineralizzazione sono raccolte nell’ossario comune, salvo richiesta degli interessati per la collocazione in celle, in cassetta identificata, oppure in loculi o tombe con congiunti. Il Comune può inoltre disporre la cremazione delle ossa dell’ossario comune o destinate ad esso, nonché dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria, secondo la disciplina statale richiamata.
Cappelle private fuori cimitero e tumulazione privilegiata
La costruzione o conversione di cappelle private non aperte al pubblico, destinate alla sepoltura fuori cimitero, è autorizzata dal Comune. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei titolari, non inferiore a quella prevista per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
La tumulazione privilegiata fuori cimitero, in luoghi diversi dalle cappelle private, è consentita per onorare persone con eccezionali benemerenze o per speciali motivi di onoranze. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base delle disposizioni regionali; la tumulazione privilegiata di cadavere può avvenire solo dopo almeno 5 anni dalla morte.
Cremazione, crematori e disciplina delle ceneri
La cremazione è la pratica funeraria che trasforma il cadavere in ceneri mediante procedimento termico; ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione. I crematori devono essere realizzati nell’area cimiteriale e gestiti dai Comuni, anche in forma associata, direttamente o tramite terzi secondo la disciplina dei servizi pubblici locali.
Le emissioni dei crematori sono soggette al controllo della provincia con supporto dell’ARPAV. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico; per i resti mortali non è necessaria tale certificazione.
La volontà del defunto sulla cremazione e sulla dispersione delle ceneri segue le modalità previste dalla legge statale. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione, dove si annotano le modalità di manifestazione della volontà; il soggetto può depositare un atto conforme al codice civile e chiedere in qualsiasi momento cancellazione o ritiro.
Le ceneri sono raccolte in urna sigillata con indicazione dei dati del defunto e destinate al cinerario comune, salvo richiesta degli aventi titolo per conservazione in cimitero, in ambito privato o per dispersione. La consegna dell’urna è documentata da verbale in triplice copia. Se l’urna è affidata a coniuge, familiare, esecutore testamentario o rappresentante di associazione riconosciuta, nel registro si annotano i dati identificativi, la volontà espressa e la firma dell’esecutore e dell’addetto. Ogni variazione del luogo o del soggetto custode deve essere comunicata all’ufficiale di stato civile.
La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, è consentita in aree cimiteriali dedicate, in natura o in aree private; in mare, laghi e fiumi solo nei tratti liberi da natanti e manufatti. È vietata nei centri abitati. Nelle aree private deve avvenire all’aperto, con consenso dei proprietari, senza fini di lucro e in modo controllato, nel rispetto delle zone di tutela e protezione, in particolare delle acque a uso umano.
Trattamenti particolari e restrizioni per salute pubblica
In caso di morte per malattie infettive comprese nell’elenco regionale o se il cadavere è portatore di radioattività, la ULSS impartisce le prescrizioni necessarie per tutelare la salute nelle varie fasi del procedimento. Il medico che accerta tali circostanze ne dà immediata comunicazione alla ULSS e al Comune.
Se sussiste un grave rischio per la salute pubblica, il sindaco, su proposta della ULSS, può imporre restrizioni fino al divieto di svolgimento delle onoranze funebri.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni amministrative per varie violazioni, con importi differenziati. In particolare, sono punite le violazioni relative ai divieti e prescrizioni sull’attività funebre, sulla gestione di case funerarie e sulla disciplina di osservazione e trasferimento del cadavere; l’inosservanza delle norme sui trattamenti particolari; il mancato possesso dei requisiti strutturali; e le violazioni su trasporto e dispersione delle ceneri.
Per la violazione delle regole sull’attività funebre e sul trasporto funebre, quando siano offerte provvigioni, regali o vantaggi per ottenere informazioni utili alla realizzazione di servizi, è prevista una sanzione da 5.000 a 9.000 euro; in caso di recidiva è prevista la sospensione da uno a sei mesi dell’autorizzazione, e nei casi più gravi la revoca.
Regime transitorio e rapporti con la normativa previgente
Fino alla pubblicazione nel BUR delle disposizioni regionali attuative dell’articolo 2 continuano ad applicarsi le norme vigenti all’entrata in vigore della legge. Le imprese già operanti devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro i termini stabiliti dalle disposizioni regionali attuative.
Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre, è obbligatoria la separazione societaria con proprietà diverse entro 12 mesi dall’entrata in vigore, salvo scadenza originaria della gestione. I crematori esistenti fuori dal cimitero possono continuare a operare se il Comune dichiara la relativa area come area cimiteriale.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge i Comuni devono istituire il registro per la cremazione e adeguare i regolamenti. Per quanto non disciplinato diversamente, continuano ad applicarsi il DPR 285/1990 e le disposizioni connesse.
Abrogazione
È abrogata la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24, istitutiva del registro comunale per la cremazione.
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