Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38291/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia definibile ai sensi dell'art. 6 (commi 10, 12 e 13) della norma richiamata: il contribuente poteva chiedere la sospensione del processo depositando copia della domanda di definizione e del pagamento (o della prima rata) entro i termini fissati; in mancanza di presentazione di istanza di trattazione entro il 31.12.2020 il processo doveva essere dichiarato estinto.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto per mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020 e per l'assenza di notifica di un diniego della definizione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per disposizione di legge, ma nella pronuncia le spese sono state compensate. Non è stato imposto al ricorrente il pagamento del cosiddetto "doppio contributo unificato", considerata la natura eccezionale e sanzionatoria di tale misura e la sua applicazione limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità (richiamata Cass. 23175/2015). Il giudizio è quindi estinto.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 10, 12 e 13

    10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..

    Questi commi disciplinano la sospensione e la definizione agevolata delle controversie: la sospensione è possibile su istanza del contribuente con deposito della domanda/versamento; se non viene richiesta la trattazione entro il termine previsto il processo si estingue automaticamente; le spese anticipate restano normalmente a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La norma dispone il raddoppio del contributo unificato in ipotesi eccezionali; la Corte richiama un'interpretazione restrittiva della misura, limitandone l'applicazione ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 23175/2015

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale/sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Se la controversia è "definibile" e il contribuente intende avvalersi della definizione agevolata deve depositare copia della domanda e la prova del versamento (o della prima rata) nei termini indicati per ottenere la sospensione del processo; senza ciò il processo può essere dichiarato estinto.
  • L'assenza di notifica del diniego della definizione e la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto comportano l'estinzione del giudizio ai sensi delle previsioni richiamate.
  • La regola generale è che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; il giudice può comunque compensare le spese in casi particolari.
  • Il "raddoppio" del contributo unificato è una misura eccezionale e va interpretata restrittivamente: si applica tipicamente solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non per ogni estinzione del processo.
  • In situazioni simili è fondamentale conservare e depositare tempestivamente le prove della domanda di definizione e del relativo pagamento e vigilare sulla ricezione di eventuali atti di diniego notificati dall'Amministrazione entro i termini prescritti.
  • Se l'autorità non ha notificato il diniego ma il processo viene estinto per mancata istanza di trattazione, è possibile chiedere chiarimenti/processi successivi sul riparto delle spese o impugnare eventuali decisioni ingiustificate, tenendo presente la normativa speciale di riferimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.