Circolare numero 31 del 02-03-2012
Premessa Quadro normativo di riferimento. La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti diretta al recupero della contribuzione non denunciata. Idoneità degli atti conservativi del termine decennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali dopo la legge n. 335/1995, alla luce della giurisprudenza consolidata. Il punto centrale è che la denuncia del lavoratore o dei superstiti consente il raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni solo se presentata prima della maturazione del quinquennio. Vengono inoltre precisati i contributi interessati, gli effetti degli atti interruttivi, le attività interne da attivare e i casi in cui, se il recupero è tardivo, la contribuzione deve considerarsi prescritta con conseguente rimborso di eventuali versamenti spontanei.
Prescrizione dei contributi e denuncia del lavoratore o dei superstiti
Prescrizione dei contributi e denuncia del lavoratore o dei superstiti
La circolare interviene sul regime della prescrizione contributiva introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare attenzione agli effetti della denuncia del lavoratore o dei superstiti. Il documento recepisce gli orientamenti giurisprudenziali consolidati e adegua le istruzioni amministrative già fornite in passato, chiarendo quando sia applicabile il termine quinquennale e quando, invece, possa conservarsi quello decennale.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 ha stabilito un nuovo assetto della prescrizione dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni pensionistiche obbligatorie e alle altre contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria.
Per i contributi relativi a periodi anteriori al 17 agosto 1995, la circolare ricorda che:
- si prescrivono in cinque anni dal 1° gennaio 1996;
- se prima del 17 agosto 1995 sono intervenuti atti interruttivi o procedure di recupero, continua ad applicarsi la disciplina previgente, comprensiva della sospensione prevista dall’art. 2, comma 19, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983, ai fini del computo del più ampio termine prescrizionale di 13 anni;
- qualora atti o procedure di recupero siano stati compiuti entro il 31 dicembre 1995, permane il termine decennale di prescrizione.
Per i contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie in scadenza successivamente al 17 agosto 1995:
- la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995;
- dal 1° gennaio 1996 il termine si riduce a cinque anni;
- la denuncia del lavoratore o dei suoi aventi causa, se presentata dopo il 1° gennaio 1996 entro cinque anni dalla scadenza della contribuzione non versata, consente di mantenere la prescrizione decennale.
Per i contributi dovuti ai Fondi per le prestazioni previdenziali e assistenziali, la prescrizione è quinquennale per le scadenze successive al 17 agosto 1995.
La denuncia del lavoratore o dei superstiti
La denuncia è lo strumento attraverso il quale il legislatore consente al lavoratore, o ai suoi superstiti, di ottenere il riconoscimento di contribuzione non denunciata dal soggetto obbligato, che si trova in posizione di terzietà rispetto al denunciante.
Sono indicati come soggetti legittimati a presentare la denuncia:
- i lavoratori subordinati o a progetto;
- i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli associati in partecipazione;
- i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante;
- i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli.
La circolare ribadisce che la denuncia, per produrre l’effetto conservativo del termine decennale, deve essere presentata prima che maturi la prescrizione quinquennale. Tale principio vale in coerenza con gli orientamenti della Corte di Cassazione richiamati nel testo.
Effetti temporali della denuncia
La circolare distingue due ipotesi principali in relazione alla data del 17 agosto 1995:
- se a quella data erano già trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, la denuncia del lavoratore o dei superstiti, se presentata entro il 31 dicembre 1995, produce lo stesso effetto conservativo degli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto nello stesso periodo;
- se invece al 17 agosto 1995 non erano ancora trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, il termine decennale permane solo se la denuncia interviene prima della scadenza del quinquennio.
Per la contribuzione dovuta dal 1° gennaio 1996, la circolare precisa che il termine resta quinquennale, ma può essere mantenuto il più lungo termine decennale se il lavoratore o i superstiti presentano denuncia all’Istituto entro cinque anni dalla scadenza dei contributi oggetto di recupero.
Quando la denuncia è tempestiva, essa è atto idoneo a interrompere la prescrizione e a far decorrere un nuovo termine decennale dalla data della denuncia stessa.
Denuncia tardiva e conseguenze
Se la denuncia viene presentata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi, la contribuzione deve considerarsi prescritta.
In tale caso, qualora il datore di lavoro provveda comunque a versare spontaneamente gli importi, l’Istituto deve procedere d’ufficio al rimborso.
La circolare, inoltre, dispone che le istruzioni già impartite con la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995 vadano conformate ai nuovi orientamenti interpretativi richiamati nel testo.
Idoneità degli atti conservativi del termine decennale
La circolare chiarisce che, ai fini del mantenimento della prescrizione decennale, è rilevante soltanto la denuncia di omissione contributiva presentata all’Istituto dall’interessato o dai superstiti per il recupero dei contributi non denunciati.
L’effetto di allungamento del termine opera indipendentemente dal fatto che l’Istituto avvii o meno azioni di recupero nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Viene precisato, inoltre, che tra gli atti interruttivi idonei rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva svolta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa. Non sono invece considerati idonei gli atti di iniziativa di soggetti diversi, compresi i verbali di altri enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva.
Indicazioni operative per gli uffici
Gli operatori della funzione accertamento e gestione del credito devono:
- gestire tempestivamente le denunce ricevute;
- svolgere le verifiche documentali poste a fondamento della richiesta del lavoratore;
- quantificare il credito dell’Istituto in presenza di tutti gli elementi richiesti;
- notificare al contribuente l’atto di diffida al pagamento.
La funzione vigilanza deve essere attivata solo quando la documentazione agli atti non consenta la definizione amministrativa della richiesta.
Nei casi in cui l’omissione contributiva sia accertata sulla base di denuncia o di attività istruttoria, l’atto di diffida deve richiamare l’atto di accertamento posto a fondamento della pretesa.
Riferimenti giurisprudenziali e note applicative
La circolare si fonda sui richiamati orientamenti della Corte di Cassazione, ritenuti ormai costanti e consolidati, secondo cui la denuncia del lavoratore deve intervenire prima della maturazione della prescrizione quinquennale per poter far operare il raddoppio del termine a dieci anni.
Le note riportate nel testo forniscono esempi applicativi dei diversi scenari:
- contribuzione già prescritta al 17 agosto 1995 ma denunciata entro il 31 dicembre 1995, con decorrenza del termine decennale dalla denuncia;
- contribuzione non ancora prescritta al 17 agosto 1995, con necessità che la denuncia intervenga comunque entro la maturazione del quinquennio;
- contribuzione dovuta dal 1° gennaio 1996, con applicazione del termine decennale solo se la denuncia è presentata entro cinque anni dalla scadenza.
Il documento chiarisce così in modo operativo il rapporto tra prescrizione, atti interruttivi e denuncia del lavoratore, fornendo agli uffici criteri uniformi per l’azione di recupero e per la gestione delle eventuali somme versate tardivamente.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza della prescrizione
La legge n. 335/1995 ha ridisegnato la prescrizione dei contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni pensionistiche obbligatorie e delle altre contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria. Per i contributi relativi a periodi anteriori al 17 agosto 1995 si applica, in linea generale, la prescrizione quinquennale dal 1° gennaio 1996, salvo gli effetti di atti interruttivi o procedure di recupero già avviati. Per i contributi scaduti dopo il 17 agosto 1995, il termine decennale resta operativo fino al 31 dicembre 1995, mentre dal 1° gennaio 1996 la prescrizione diventa quinquennale, ferma la possibilità di conservare il termine decennale in presenza di una valida denuncia del lavoratore o dei suoi aventi causa presentata entro cinque anni dalla scadenza della contribuzione non versata.
Denuncia del lavoratore o dei superstiti
La denuncia è lo strumento attraverso il quale il lavoratore o i superstiti possono chiedere il riconoscimento della contribuzione non denunciata dal soggetto obbligato. Sono legittimati a presentarla, secondo la circolare, i lavoratori subordinati o a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione, i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante, nonché i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli. La giurisprudenza richiamata conferma che la denuncia produce effetti conservativi del termine decennale solo se presentata prima dello spirare del quinquennio e che, in tal caso, il nuovo termine decorre dalla data della denuncia stessa.
Effetti della denuncia sui termini prescrizionali
Se, al 17 agosto 1995, erano già trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, la denuncia presentata entro il 31 dicembre 1995 produce lo stesso effetto conservativo degli atti interruttivi compiuti dall’Istituto nello stesso periodo. Se invece al 17 agosto 1995 il quinquennio non era ancora maturato, il termine decennale permane solo a condizione che la denuncia intervenga prima della scadenza del quinquennio. Per i contributi dovuti dal 1° gennaio 1996, la denuncia presentata entro cinque anni dalla scadenza della contribuzione omessa consente di mantenere il termine decennale; se la denuncia è tardiva, il credito si considera prescritto e l’eventuale versamento spontaneo del datore di lavoro deve essere rimborsato d’ufficio.
Idoneità degli atti conservativi e attività degli uffici
La circolare precisa che, ai fini del mantenimento della prescrizione decennale, rileva solo la denuncia di omissione contributiva presentata all’Istituto dall’interessato o dai superstiti per il recupero dei contributi non denunciati. L’allungamento del termine opera indipendentemente dal fatto che l’Istituto avvii o meno azioni di recupero verso il datore di lavoro inadempiente. Gli operatori della funzione accertamento e gestione del credito devono verificare tempestivamente la documentazione, quantificare il credito e notificare l’atto di diffida al pagamento; la funzione vigilanza interviene solo se la documentazione non consente la definizione amministrativa. Tra gli atti interruttivi idonei rientra anche qualsiasi concreta attività di indagine o ispettiva svolta dall’Istituto; non sono invece idonei atti di iniziativa di soggetti diversi, come verbali di altri enti.
Conseguenze operative e rimborso dei versamenti tardivi
Quando la denuncia o gli atti idonei sono presentati oltre il termine utile, la contribuzione è considerata prescritta. In tale evenienza, se il datore di lavoro procede comunque al pagamento spontaneo, l’Istituto deve disporne il rimborso d’ufficio. In tutti i casi di omissione contributiva accertata sulla base di denuncia o di attività istruttoria, la diffida al contribuente deve richiamare l’atto di accertamento posto a fondamento della richiesta, così da rendere chiaro il titolo del recupero.
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