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Circolare

Circolare numero 30 del 02-03-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, quando i lavoratori passano da un’impresa appaltatrice a un’altra ma continuano a svolgere la stessa attività per il medesimo appaltante, l’anzianità aziendale va cumulata ai fini della concessione di CIGS e indennità di mobilità, anche in deroga e anche se non si configura un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. Il criterio viene richiamato a tutela del lavoratore in un contesto di crisi, valorizzando i periodi lavorati presso le diverse imprese appaltatrici. La soluzione si fonda su precedenti istruzioni dell’Istituto e su indicazioni del Ministero del lavoro, ed è riferita a tutte le ipotesi in cui la normativa richieda il computo dell’anzianità aziendale per prestazioni di sostegno al reddito.

Computo dell’anzianità aziendale nei casi di successione di appalti ai fini di CIGS e mobilità

Computo dell’anzianità aziendale nelle successioni di appalti ai fini di CIGS e mobilità

La circolare interviene per chiarire come debba essere calcolata l’anzianità aziendale e lavorativa ai fini dell’accesso alle prestazioni di sostegno al reddito quando, in caso di successione di appalti, i lavoratori transitano da un’impresa appaltatrice a un’altra continuando però a svolgere la medesima attività per lo stesso appaltante. L’indicazione è rilevante sia per gli istituti ordinari sia per quelli concessi in deroga alla normativa ordinaria.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina generale:

  • per il trattamento straordinario di integrazione salariale, l’art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, richiede un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della domanda;
  • per l’indennità di mobilità, l’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

Viene inoltre ricordato che, nell’ambito delle misure adottate per contrastare la crisi economica, sono state introdotte prestazioni di CIGS e di mobilità in deroga per lavoratori e imprese esclusi dalla disciplina ordinaria. L’art. 7-ter, comma 6, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 33/2009, ha esteso anche a tali prestazioni i requisiti soggettivi, e la circolare n. 75 del 26 maggio 2009 ha fornito le istruzioni applicative.

Il problema del computo dell’anzianità nelle successioni di appalto

L’Istituto segnala che, con l’ampliamento delle tutele di sostegno al reddito e l’estensione a nuovi ambiti aziendali, sono emersi dubbi sul modo di calcolare l’anzianità aziendale e lavorativa quando vi sia successione di appalti e il lavoratore, pur cambiando formalmente datore di lavoro, continui a operare per il medesimo committente.

La questione era già stata affrontata per la mobilità ordinaria dalla circolare n. 148 del 1998, che, recependo le indicazioni ministeriali, aveva affermato che l’anzianità aziendale può essere valutata con riferimento all’ente appaltante, cumulando i periodi lavorati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici. In tali casi, infatti, si realizza un’anzianità tutelata da disposizioni di legge o contrattuali e assimilabile a quella aziendale.

Criterio applicativo e tutela del lavoratore

Sulla base di tale orientamento, la circolare afferma che, quando il lavoratore svolge la stessa attività oggetto dell’appalto per lo stesso appaltante, l’anzianità aziendale deve essere calcolata, ai soli fini delle prestazioni di sostegno al reddito, anche con riferimento al rapporto di lavoro precedente con l’impresa appaltatrice uscente. Ciò vale pure quando non sia configurabile un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.

Il principio viene presentato come espressione della necessaria tutela del lavoratore, che non deve essere penalizzato nella verifica dei requisiti per l’accesso alle prestazioni in un contesto di crisi economica e di possibili crisi settoriali.

Ambito di applicazione

L’Istituto ritiene che il criterio possa essere richiamato in via estensiva anche nelle altre ipotesi di crisi aziendale temporanea o di lunga durata. Di conseguenza, esso trova applicazione in tutti i casi in cui, per la concessione di prestazioni di sostegno al reddito, di CIGS o di mobilità, ordinarie o in deroga, sia richiesto il computo dell’anzianità aziendale.

Conferme sistematiche e richiamo al quadro contrattuale e ministeriale

La circolare rafforza l’impostazione richiamando la diffusione, nei contratti collettivi nazionali di lavoro, di clausole di garanzia che impongono all’impresa subentrante di acquisire il personale dell’impresa uscente. Viene inoltre segnalata la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito una ricognizione del quadro giuridico dell’istituto dell’appalto.

Conclusione operativa

La conclusione operativa è netta: nei casi in cui i lavoratori, continuando a svolgere la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da una impresa all’altra per successione di appalti, l’anzianità aziendale ai soli fini della concessione dell’integrazione salariale e dell’indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria, deve essere determinata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche se non sussiste un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.

Punti principali

Requisiti soggettivi per CIGS e mobilità

La circolare richiama i requisiti previsti dalla normativa ordinaria: per il trattamento straordinario di integrazione salariale l’art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 richiede almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso l’impresa alla data della domanda; per l’indennità di mobilità l’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 richiede almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

Estensione dei requisiti alle prestazioni in deroga

Le disposizioni introdotte per contrastare gli effetti sociali della crisi economica hanno previsto trattamenti di CIGS e mobilità in deroga per categorie di lavoratori e imprese escluse dalla disciplina ordinaria. L’art. 7-ter, comma 6, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 ha esteso anche a tali prestazioni i requisiti soggettivi sopra richiamati, e la circolare n. 75 del 26 maggio 2009 ha fornito le relative istruzioni applicative.

Questione interpretativa sulla successione di appalti

A fronte di richieste di chiarimento, l’Istituto affronta il problema del computo dell’anzianità aziendale e lavorativa nelle ipotesi di successione di appalti, quando i lavoratori passano da un’impresa appaltatrice a un’altra ma continuano a svolgere la medesima attività per lo stesso ente appaltante.

Criterio già adottato per la mobilità ordinaria

La circolare richiama la circolare n. 148 del 1998, con cui, sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro, era stato chiarito che per i lavoratori transitati tra diverse imprese appaltatrici l’anzianità aziendale può essere valutata con riferimento all’ente appaltante, cumulando i periodi svolti alle dipendenze delle diverse imprese. In tali casi l’anzianità è considerata assimilabile a quella aziendale perché garantita da disposizioni di legge o contrattuali.

Principio applicato ai fini delle prestazioni di sostegno al reddito

Quando il lavoratore svolge la stessa attività oggetto dell’appalto per il medesimo appaltante, l’anzianità aziendale, ai soli fini della concessione di prestazioni di sostegno al reddito, deve essere calcolata sommando il rapporto precedente con l’impresa appaltatrice uscente anche se non ricorre un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.

Estensione del criterio a CIGS e mobilità, ordinarie e in deroga

Il criterio viene ritenuto applicabile, in via estensiva e a tutela del lavoratore, anche nelle ipotesi di crisi aziendale temporanea o di lunga durata e quindi in tutti i casi in cui, per CIGS o mobilità, ordinaria o in deroga, la legge richieda il computo dell’anzianità aziendale.

Conferme nei contratti collettivi e richiami ministeriali

La circolare osserva che il principio è coerente con la diffusione nei contratti collettivi nazionali di lavoro di clausole che impongono all’impresa subentrante di acquisire il personale dell’impresa uscente. Richiama inoltre la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro, che ha ricostruito il quadro giuridico dell’appalto.

Conclusione operativa

In caso di successione di appalti con continuità della medesima attività per lo stesso appaltante, l’anzianità aziendale, ai soli fini dell’integrazione salariale e dell’indennità di mobilità, deve essere determinata cumulando i periodi prestati presso le diverse imprese appaltatrici, anche in assenza di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.

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