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Circolare

Circolare numero 32 del 06-03-2012

1. Premessa 2. Prolungamento del congedo parentale 3. Congedo straordinario 3.1. Soggetti aventi diritto 3.2.Referente unico 3.3. Durata del congedo straordinario 3.4.Misura della prestazione 4. Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità 5. Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 km 6. Requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del congedo straordinario 7. Modulistica 8. Ambito di applicazione 9. Accertamento delle condizioni 10. Istruzioni procedurali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dal d.lgs. n. 119/2011 in materia di congedo parentale prolungato, congedo straordinario e permessi ex legge n. 104/1992 per l’assistenza a persone con disabilità grave. Vengono chiariti i soggetti legittimati, il principio del referente unico, la durata massima dei benefici, le misure economiche, le esclusioni collegate al ricovero a tempo pieno e gli obblighi documentali, inclusa la prova del raggiungimento della residenza dell’assistito oltre i 150 km. La circolare disciplina anche l’ambito temporale di applicazione, il riesame delle domande pendenti e i controlli sulle dichiarazioni rese.

Congedi, permessi e assistenza a persone con disabilità grave: istruzioni operative sul d.lgs. n. 119/2011

Congedi e permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave: d.lgs. n. 119/2011

La circolare fornisce istruzioni operative sulle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, entrato in vigore l’11 agosto 2011, in materia di congedi, aspettative e permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992 e del d.lgs. n. 151/2001. L’intervento normativo incide soprattutto sul prolungamento del congedo parentale, sul congedo straordinario e sui permessi per assistere più persone disabili, oltre a introdurre nuovi obblighi documentali e criteri di controllo.

Prolungamento del congedo parentale

L’art. 3 del d.lgs. n. 119/2011 modifica l’art. 33 del d.lgs. n. 151/2001, chiarendo che il prolungamento del congedo parentale spetta alternativamente alla madre lavoratrice o al padre lavoratore di un minore in situazione di disabilità grave. Il beneficio è fruibile entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo.

La circolare precisa che il prolungamento decorre dalla conclusione del periodo di congedo parentale ordinario teoricamente spettante al genitore richiedente. Rimane ferma, in alternativa, la possibilità di fruire dei riposi orari retribuiti fino al terzo anno di vita del bambino.

In concreto, la circolare riepiloga che:

  • fino a 3 anni di età: i genitori, anche adottivi, possono scegliere tra tre giorni di permesso, ore di riposo giornaliere o prolungamento del congedo parentale;
  • tra 3 e 8 anni: possono scegliere tra tre giorni di permesso e prolungamento del congedo parentale;
  • oltre 8 anni: resta fruibile il solo diritto ai tre giorni di permesso mensile.

Resta fermo che, entro gli 8 anni di età del bambino, la somma tra congedo parentale ordinario e prolungato non può superare complessivamente i tre anni.

Congedo straordinario: soggetti aventi diritto

L’art. 4 del decreto riscrive il comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, ridisegnando la platea dei beneficiari del congedo straordinario sulla base degli orientamenti della Corte costituzionale. Viene introdotto un ordine di priorità che opera solo in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del soggetto che precede nella scala dei beneficiari.

L’ordine indicato è il seguente:

  • coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, se il coniuge convivente manca, è deceduto o è affetto da patologie invalidanti;
  • uno dei figli conviventi, quando coniuge e genitori risultano tutti mancanti, deceduti o invalidi;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi, quando anche figli e ascendenti risultano mancanti, deceduti o invalidi.

La circolare chiarisce il significato di “mancanza”, che non coincide soltanto con l’assenza naturale o giuridica, ma comprende anche situazioni come divorzio, separazione legale o abbandono, purché debitamente certificate. In tali casi il richiedente deve indicare gli estremi dei provvedimenti oppure produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

Quanto alle “patologie invalidanti”, in assenza di definizione legislativa, si fa riferimento alle ipotesi permanenti indicate dal d.m. n. 278 del 21 luglio 2000; la documentazione sanitaria va presentata in busta chiusa alla struttura territoriale competente per la valutazione medico-legale.

Principio del referente unico

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 42 estende al congedo straordinario il principio del referente unico già applicato ai permessi della legge n. 104/1992. Per la stessa persona con disabilità grave, congedo straordinario e permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore.

Se un soggetto è già titolare dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992, l’eventuale congedo straordinario può essere concesso solo allo stesso lavoratore. La circolare però evidenzia una deroga per i genitori, anche adottivi, di figli disabili gravi: essi possono alternarsi nell’uso dei due benefici per lo stesso figlio, ma non nello stesso giorno.

Durata massima, indennità e effetti dei periodi fruiti

Il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona disabile grave nell’arco della vita lavorativa. La circolare collega questo limite a quello previsto per i congedi per gravi e documentati motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, chiarendo che l’utilizzo del tetto massimo incide anche sul residuo eventualmente fruibile per altri familiari o per altri assistiti.

L’indennità spettante durante il congedo è commisurata all’ultima retribuzione, limitatamente alle voci fisse e continuative, cioè all’ultimo mese di lavoro precedente il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili. Il tetto massimo complessivo dell’indennità e dell’accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

I periodi di congedo straordinario:

  • non si computano ai fini di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
  • sono coperti da contribuzione figurativa e valgono ai fini dell’anzianità assicurativa;
  • se fruiti in modo continuativo per un periodo non superiore a sei mesi, attribuiscono anche il diritto a permessi non retribuiti pari ai giorni di ferie che sarebbero maturati nello stesso arco temporale, senza contribuzione figurativa.

Permessi per assistere più persone disabili

L’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011 modifica l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, restringendo la possibilità per il lavoratore di prestare assistenza a più persone con disabilità grave. Il cumulo dei permessi è ammesso soltanto se l’assistito è il coniuge oppure un parente o affine entro il primo grado; il secondo grado è ammesso solo quando i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni, oppure siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.

La circolare chiarisce che si tratta della disciplina del cumulo di permessi in capo allo stesso lavoratore per assistere più soggetti disabili gravi.

Obbligo di prova per assistiti residenti oltre 150 km

Con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 33 della legge n. 104/1992, il dipendente che fruisce dei permessi per assistere una persona disabile grave residente in un comune distante oltre 150 km dalla propria residenza deve attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, di essersi recato presso il luogo di residenza dell’assistito.

La circolare sottolinea che l’onere della prova grava sul lavoratore. Per questo viene preferito l’uso di mezzi pubblici, come aerei, treni e autobus, che consentono di produrre il titolo di viaggio. In caso di utilizzo del mezzo privato, deve comunque essere acquisita documentazione idonea a dimostrare l’effettiva presenza sul posto.

Se il lavoratore non riesce a produrre la documentazione richiesta, l’assenza non può essere giustificata come permesso ex lege 104/1992.

Ricovero a tempo pieno e eccezioni

La disciplina conferma che, in linea generale, il ricovero a tempo pieno della persona disabile grave esclude la fruizione dei permessi e del congedo straordinario. Tuttavia, sono previste eccezioni quando i sanitari richiedano la presenza del genitore o del familiare.

La circolare specifica che per ricovero a tempo pieno si intende quello per l’intera giornata, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che garantiscono assistenza sanitaria continuativa. Sono poi richiamate alcune ipotesi eccezionali, tra cui:

  • interruzione del ricovero per visite o terapie appositamente certificate;
  • ricovero di persona in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero di soggetto disabile grave per il quale i sanitari documentino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Per il congedo straordinario, la convivenza richiesta è accertata d’ufficio sulla base degli elementi forniti dall’interessato, anche mediante dichiarazione sostitutiva. In modo analogo, per i permessi concessi oltre i 150 km possono rilevare la residenza o la dimora temporanea, anch’esse accertabili d’ufficio o dichiarabili dall’interessato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Riesame delle domande e controlli

Le nuove regole si applicano dall’11 agosto 2011. La circolare dispone il riesame delle istanze presentate prima di tale data e ancora istruttorie, nonché dei provvedimenti già adottati per i benefici fruiti da quella data in avanti.

In particolare, per il congedo straordinario devono essere riesaminate:

  • le domande presentate da genitori, figli e fratelli di persone disabili gravi;
  • le domande presentate da familiari diversi da quello già titolare dei permessi ex lege 104/1992, salvo il caso dei genitori.

Per i permessi ex lege 104/1992 devono essere riesaminate:

  • le domande relative a parenti e affini di secondo o terzo grado per l’assistenza a più soggetti;
  • le domande presentate da un familiare diverso da quello già titolare del congedo straordinario, salvo i genitori.

L’INPS richiama inoltre il potere di verifica delle condizioni, anche a campione e su base annuale, e ricorda l’obbligo del lavoratore di comunicare entro 30 giorni ogni variazione delle informazioni dichiarate. Si richiama infine la rilevanza delle sanzioni per dichiarazioni mendaci e delle disposizioni antielusive in materia di invalidità e disabilità.

Aggiornamento della modulistica e delle procedure

La circolare segnala che sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda e le procedure informatiche, che recepiranno le novità normative. Le specifiche istruzioni operative per gli operatori territoriali saranno comunicate tramite i consueti canali interni dell’Istituto.

Punti principali

Novità normative del d.lgs. n. 119/2011

La circolare riassume le modifiche apportate agli artt. 33 e 42 del d.lgs. n. 151/2001 e all’art. 33 della legge n. 104/1992. Le innovazioni riguardano il prolungamento del congedo parentale, il congedo straordinario per assistenza al disabile grave, il principio del referente unico, la durata massima dei benefici, la misura dell’indennità, il regime dei periodi fruiti e i nuovi limiti per l’assistenza a più persone disabili.

Prolungamento del congedo parentale

Il prolungamento del congedo parentale spetta alternativamente alla madre o al padre del minore disabile in situazione di gravità, entro il compimento dell’ottavo anno di vita, per un periodo massimo complessivo di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario. Restano fruibili, in alternativa, i riposi orari retribuiti fino ai tre anni di età. La circolare riepiloga inoltre le opzioni per genitori di figli fino a tre anni, tra tre e otto anni e oltre gli otto anni, precisando che il totale tra congedo ordinario e prolungato non può superare i tre anni entro gli otto anni di età.

Congedo straordinario: beneficiari e ordine di priorità

Il nuovo art. 42, comma 5, individua una scala di priorità per il congedo straordinario: coniuge convivente; padre o madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge; uno dei figli conviventi se coniuge e genitori sono mancanti, deceduti o invalidi; uno dei fratelli o sorelle conviventi se anche figli e ascendenti non sono disponibili. La circolare chiarisce il concetto di "mancanza" e quello di "patologie invalidanti", richiedendo per queste ultime una documentazione medica idonea da trasmettere alla struttura competente.

Referente unico e alternativa tra permessi e congedo

Il comma 5-bis dell’art. 42 estende al congedo straordinario il principio del referente unico: per la stessa persona disabile grave congedo e permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore. Se esiste già un titolare dei permessi ex lege 104/1992, il congedo straordinario può essere autorizzato solo allo stesso soggetto, salvo la specifica deroga per i genitori, che possono alternarsi nell’uso dei benefici per lo stesso figlio, fermo restando che nello stesso giorno un genitore non può usare i permessi se l’altro fruisce del congedo straordinario.

Durata massima e disciplina economica del congedo straordinario

Il congedo straordinario non può superare complessivamente due anni nell’arco della vita lavorativa per ciascuna persona con handicap grave. La circolare evidenzia che tale limite si coordina con quello dei congedi per gravi e documentati motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000, incidendo sul residuo fruibile per altri familiari o per altri figli disabili. L’indennità è pari all’ultima retribuzione, limitatamente alle voci fisse e continuative, con rivalutazione annuale del tetto massimo secondo gli indici ISTAT.

Effetti dei periodi di congedo e permessi aggiuntivi

I periodi di congedo straordinario non si computano per ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, pur restando utili ai fini dell’anzianità assicurativa perché coperti da contribuzione figurativa. Inoltre, per congedi straordinari continuativi non superiori a sei mesi, è riconosciuto il diritto a permessi non retribuiti pari ai giorni di ferie maturabili nel medesimo periodo, senza contribuzione figurativa.

Permessi per assistere più persone disabili

L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 viene ristretto: il cumulo dei permessi per assistere più persone disabili gravi è ammesso solo se l’assistito è il coniuge o un parente/affine entro il primo grado, oppure entro il secondo grado quando genitori o coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni, siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.

Obbligo di documentazione per distanze superiori a 150 km

Quando la persona assistita risiede in un comune distante oltre 150 km da quello del lavoratore, il dipendente deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea di essersi recato presso il luogo di residenza dell’assistito. La circolare privilegia l’uso di mezzi pubblici per la tracciabilità e, in caso di mezzo privato, richiede documentazione alternativa che provi la presenza in loco. In mancanza, l’assenza non può essere giustificata come permesso ex lege 104/1992.

Ricovero a tempo pieno e relative eccezioni

Il requisito generale dell’assenza di ricovero a tempo pieno resta necessario per permessi e congedi, ma sono previste eccezioni: presenza richiesta dai sanitari durante il ricovero del minore per il prolungamento del congedo parentale; presenza richiesta dai sanitari per il congedo straordinario; interruzione del ricovero per visite e terapie; ricovero di soggetti in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine; ricovero con documentato bisogno di assistenza da parte di un genitore o familiare. La circolare definisce il ricovero a tempo pieno come assistenza continuativa per l’intera giornata presso strutture ospedaliere o simili.

Convivenza, accertamenti e dichiarazioni sostitutive

Per il congedo straordinario la convivenza è accertata d’ufficio sulla base degli elementi indicati dall’interessato o tramite dichiarazione sostitutiva. Analogamente, per i permessi con distanza superiore a 150 km, possono rilevare residenza o dimora temporanea accertate d’ufficio o dichiarate dall’interessato. La circolare richiama l’obbligo di comunicare entro 30 giorni ogni variazione delle circostanze dichiarate e le responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Ambito temporale, riesame delle domande e controlli

Le disposizioni si applicano dall’11 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto. Devono essere riesaminate le istanze pendenti e i provvedimenti relativi ai benefici fruiti da tale data, in particolare le domande di congedo straordinario presentate da genitori, figli, fratelli o da familiari diversi dal titolare dei permessi ex lege 104/1992. L’INPS prevede verifiche a campione e aggiornamento dei modelli di domanda e delle procedure informatiche.

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