Circolare numero 33 del 08-03-2012
Premessa. 1. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. 1.1. Definizione di “inidoneità psicofisica”. 1.2. Organi di accertamento sanitario. 2. Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio. 2.1. Avvio della procedura di verifica ad istanza del dipendente. 2.2. Avvio della procedura di verifica d’ufficio. 3. Sospensione cautelare dal servizio. 3.1. Fattispecie e procedura. 3.2. Effetti economici e giuridici. 4. Inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza. 5. Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente. 6. Trattamento dei dati ai fini del procedimento. 7. Disposizioni finali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina applicativa del D.P.R. n. 171/2011 in materia di accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche interessate, inclusi i dirigenti. Vengono definiti ambito di applicazione, nozione di inidoneità assoluta e relativa, organi sanitari competenti e modalità di avvio della procedura sia su istanza del dipendente sia d’ufficio. Sono inoltre descritti i presupposti e gli effetti della sospensione cautelare dal servizio, le conseguenze dell’esito dell’accertamento medico, le ipotesi di ricollocazione o risoluzione del rapporto di lavoro e le regole sul trattamento dei dati personali.
Procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica e la sospensione cautelare dei dipendenti pubblici
Procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica e la sospensione cautelare dei dipendenti pubblici
La circolare illustra l’applicazione del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, che dà attuazione all’art. 55-octies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti pubblici. Il documento disciplina in modo organico l’ambito soggettivo, le modalità di avvio della procedura, la sospensione cautelare, gli effetti economici e le conseguenze dell’esito sanitario, con particolare attenzione alla tutela dei dati sensibili e ai casi di ricollocazione o risoluzione del rapporto.
Ambito di applicazione e nozione di inidoneità
Il regolamento si applica ai dipendenti, compresi i dirigenti, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999.
La circolare richiama la definizione regolamentare di inidoneità psicofisica, distinguendo tra:
- inidoneità psicofisica permanente assoluta, quando il dipendente, per infermità o difetto fisico o mentale, si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- inidoneità psicofisica permanente relativa, quando il dipendente risulta permanentemente impossibilitato a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
Organi medici competenti e accertamento sanitario
L’accertamento è demandato agli organi medici competenti ai sensi degli artt. 6, 9 e 15 del D.P.R. n. 461/2001. La circolare richiama inoltre il decreto MEF 12 febbraio 2004, che ha fissato i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario e ha approvato i modelli di verbale, anche per la trasmissione telematica.
Per gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente; per i pensionati, opera la Commissione competente per il luogo di residenza.
Avvio della procedura su iniziativa del dipendente
La procedura può essere attivata su istanza del dipendente interessato, che deve presentare domanda:
- al Direttore regionale, tramite il responsabile della struttura di assegnazione;
- al Direttore centrale risorse umane, per il personale della Direzione generale, tramite il responsabile della struttura di appartenenza.
L’istanza deve essere corredata da documentazione sanitaria idonea, proveniente da strutture sanitarie pubbliche, presidi privati convenzionati con il SSN o strutture sanitarie private, inserita in plico chiuso con la dicitura "contiene documentazione sanitaria riservata".
La richiesta va trasmessa senza indugio alla Commissione medica ASL territorialmente competente in relazione alla sede di servizio dell’interessato, unitamente alla documentazione sanitaria prodotta.
La circolare precisa che:
- l’istanza non può essere presentata prima del superamento del periodo di prova;
- se il dipendente presta temporaneamente servizio presso altra amministrazione, ad esempio in comando, la procedura è attivata dall’Istituto su segnalazione dell’amministrazione ospitante;
- in tal caso il dipendente presenta l’istanza all’amministrazione presso cui presta servizio, che la inoltra all’Istituto.
Avvio d’ufficio della procedura
La verifica può essere avviata d’ufficio, dopo il superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
- superamento del primo periodo di conservazione del posto per malattia ai sensi dell’art. 21 del CCNL comparto Enti pubblici non economici 1994-1997 e 1994-1995;
- disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, tali da far presumere un’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa;
- condizioni fisiche che facciano presumere un’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa.
Nel caso di superamento del primo periodo di conservazione del posto, il dipendente può chiedere il secondo periodo di conservazione ai sensi dell’art. 21, comma 2, del medesimo CCNL. Tuttavia, l’eventuale accoglimento della richiesta da parte del Direttore regionale o del Direttore centrale risorse umane è preceduto dall’avvio dell’accertamento sanitario. La circolare sottolinea che la procedura di accertamento deve precedere il provvedimento di concessione del secondo periodo di conservazione del posto.
L’avvio d’ufficio richiede una relazione dettagliata del responsabile della struttura, eventualmente corredata da documentazione sanitaria in busta chiusa. Il Direttore regionale, o il Direttore centrale per il personale della Direzione generale, valuta se avviare la procedura e può avvalersi della consulenza del coordinatore medico-legale competente. In ogni caso non è possibile sottoporre il dipendente a visita da parte dei medici dell’Istituto.
Anche in queste ipotesi deve essere data preventiva comunicazione all’interessato.
Sospensione cautelare dal servizio
L’Istituto può disporre la sospensione cautelare dal servizio in tre ipotesi:
- comportamenti evidenti che facciano ragionevolmente presumere l’inidoneità psichica, quando vi sia pericolo per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, degli altri dipendenti o dell’utenza;
- condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa, quando vi sia pericolo per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, degli altri dipendenti o dell’utenza;
- mancata presentazione alla visita per l’accertamento dell’idoneità al servizio senza giustificato motivo.
Il responsabile della struttura trasmette al Direttore regionale, o al Direttore centrale risorse umane per la sede centrale, il nominativo del dipendente e una relazione riservata e motivata. Prima dell’adozione del provvedimento deve essere inviata comunicazione scritta all’interessato, che entro cinque giorni può presentare memorie e documenti; tali elementi devono essere valutati e la valutazione deve risultare nella motivazione del provvedimento.
La preventiva comunicazione può essere omessa soltanto in situazioni di emergenza, da motivare espressamente.
La sospensione:
- è disposta con atto motivato;
- è immediatamente notificata all’interessato;
- comporta l’avvio senza indugio della procedura di accertamento;
- non può superare 180 giorni, salvo rinnovo o proroga per giustificati motivi.
In caso di rifiuto ingiustificato a sottoporsi alla visita, reiterato per due volte, l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro con preavviso, al termine del procedimento di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Effetti economici e giuridici della sospensione
Per la sospensione cautelare disposta nelle ipotesi di presunta inidoneità psichica o fisica spetta un’indennità pari al trattamento retributivo previsto in caso di assenza per malattia.
Se la sospensione deriva dalla mancata presentazione a visita, spetta invece l’indennità prevista per la sospensione cautelare nel corso di un procedimento penale.
Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio. Se il dipendente, già sospeso per le ipotesi di presunta inidoneità psichica o fisica, viene poi giudicato pienamente idoneo, ha diritto alla corresponsione delle somme decurtate.
Esito dell’accertamento e gestione dell’inidoneità relativa
Quando la Commissione medica accerta l’inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza, l’Istituto deve attivare ogni possibile tentativo di recupero del dipendente, anche presso strutture organizzative di settore, con assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni di altro profilo riferito alla posizione di inquadramento. La circolare prevede che venga valutata l’adeguatezza dell’assegnazione in relazione all’esito medico e ai titoli posseduti, con possibile percorso di riqualificazione.
Se il dipendente è giudicato non idoneo alle mansioni del profilo o a mansioni equivalenti, l’Amministrazione può adibirlo:
- a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale;
- a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti.
In tali casi l’inquadramento avviene nell’area contrattuale di riferimento, con eventuale riqualificazione.
Se non vi sono posti disponibili nella dotazione organica coerenti con la professionalità del dipendente, questi viene collocato in soprannumero. Il posto occupato resta indisponibile, sotto il profilo finanziario, fino al successivo riassorbimento.
Quando non sia possibile il collocamento in soprannumero per carenza di disponibilità in organico, l’Istituto avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni presenti nell’ambito territoriale della provincia, al fine di ricollocare il dipendente. Se la consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall’avvio, non dà esito positivo, si applica l’art. 33, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
Il dipendente adibito a mansioni inferiori conserva il trattamento economico fisso e continuativo dell’area e fascia di provenienza mediante assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
Personale con incarico dirigenziale
Per i dirigenti, l’inidoneità permanente relativa comporta regole specifiche. L’Istituto, previo contraddittorio con l’interessato, revoca l’incarico e, in base all’esito della visita medica:
- conferisce un incarico dirigenziale diverso e compatibile, se disponibile, assicurando se necessario un adeguato percorso di formazione;
- in mancanza di posti nella dotazione organica dirigenziale, colloca il dirigente a disposizione nei ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165/2001, senza incarico.
Se il nuovo incarico ha valore economico inferiore, al dirigente è garantito il trattamento economico fisso e continuativo dell’incarico precedente fino alla scadenza prevista, tramite assegno ad personam riassorbibile.
Per i dirigenti assunti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, se l’inidoneità relativa è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico, l’Istituto, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento oppure il rientro presso l’amministrazione di appartenenza nella precedente posizione lavorativa.
Risoluzione del rapporto per inidoneità assoluta
Nel caso di inidoneità psicofisica permanente assoluta, l’Istituto, previa comunicazione all’interessato, risolve il rapporto di lavoro entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico. Il provvedimento è adottato dal Direttore generale e comporta il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.
Trattamento dei dati personali e documentazione sanitaria
La circolare richiama l’obbligo di trattare i dati personali e sensibili nel rispetto degli artt. 11 e 22 del d.lgs. n. 196/2003. La documentazione sanitaria relativa ai procedimenti deve essere sempre trasmessa in plico chiuso con la dicitura "contiene documentazione sanitaria riservata" alla Commissione medica ASL territorialmente competente in base alla struttura di servizio del dipendente.
Disposizioni finali e norme richiamate
La circolare conclude ribadendo che l’art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001, come attuato dal D.P.R. n. 171/2011, ha carattere imperativo e si applica automaticamente ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.
Restano ferme le discipline vigenti in materia di:
- trattamenti pensionistici di inabilità, inclusa la legge n. 335/1995 e il D.P.R. n. 1092/1973;
- accertamenti e prestazioni di cui al D.P.R. n. 461/2001;
- infortuni sul lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 e del d.lgs. n. 38/2000;
- tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;
- disabilità acquisite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi della legge n. 68/1999.
È inoltre fatta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e gravi patologie in stato terminale.
Punti principali
Ambito di applicazione e definizioni
La circolare si applica ai dipendenti, compresi i dirigenti, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999. Vengono distinte l’inidoneità psicofisica permanente assoluta, quando il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa, e l’inidoneità psicofisica permanente relativa, quando non può svolgere alcune o tutte le mansioni della propria area, categoria o qualifica.
Accertamento sanitario e organi competenti
L’accertamento dell’inidoneità avviene tramite visita degli organi medici competenti ai sensi del D.P.R. n. 461/2001. Sono richiamati i criteri organizzativi del decreto MEF 12 febbraio 2004 e la competenza della Commissione medica ASL territorialmente competente in relazione alla sede di servizio o, per i pensionati, al luogo di residenza.
Avvio della procedura su istanza del dipendente
Il dipendente può chiedere l’accertamento presentando istanza al Direttore regionale o, per il personale della Direzione generale, al Direttore centrale risorse umane, tramite il responsabile della struttura. L’istanza deve essere corredata da documentazione sanitaria e trasmessa senza indugio alla Commissione medica ASL competente in busta chiusa. Non può essere presentata prima del superamento del periodo di prova e, se il dipendente è in comando o in servizio presso altra amministrazione, la procedura è attivata tramite l’amministrazione di effettivo servizio.
Avvio d’ufficio della procedura
La verifica può essere avviata d’ufficio dopo il periodo di prova, in caso di superamento del primo periodo di conservazione del posto per malattia, oppure in presenza di gravi e ripetuti disturbi del comportamento o di condizioni fisiche che facciano presumere un’inidoneità psicofisica. In tali casi il responsabile della struttura trasmette una relazione dettagliata; il Direttore regionale o il Direttore centrale risorse umane valuta l’avvio dell’accertamento, può avvalersi di consulenza medico-legale e deve sempre dare preventiva comunicazione all’interessato.
Sospensione cautelare dal servizio
La sospensione cautelare può essere disposta quando comportamenti o condizioni fisiche facciano presumere l’inidoneità e vi sia un pericolo per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, degli altri dipendenti o dell’utenza, oppure in caso di mancata presentazione alla visita senza giustificato motivo. Prima dell’adozione va comunicato il provvedimento all’interessato, che ha cinque giorni per presentare memorie e documenti; solo in emergenza si può prescindere dalla preventiva comunicazione. La sospensione è immediatamente notificata, dura al massimo 180 giorni salvo rinnovo o proroga, e cessa con il verbale di idoneità o di inidoneità relativa.
Effetti economici della sospensione
Nelle ipotesi di sospensione per presunta inidoneità psichica o fisica, spetta un’indennità pari al trattamento economico previsto in caso di assenza per malattia. Se la sospensione deriva dalla mancata presentazione a visita, spetta l’indennità prevista per la sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio e, se il dipendente viene poi giudicato pienamente idoneo, ha diritto alle somme decurtate.
Gestione dell’inidoneità permanente relativa
Se la Commissione medica accerta l’inidoneità relativa, l’Istituto deve tentare il recupero del dipendente, anche tramite mansioni equivalenti o di altro profilo, con eventuale riqualificazione. Se necessario, possono essere attribuite mansioni di diversa area o inferiori, con inquadramento nell’area di riferimento e assegno ad personam riassorbibile a tutela del trattamento fisso e continuativo. In mancanza di posti disponibili, il dipendente può essere collocato in soprannumero; se ciò non è possibile, si attiva una consultazione di mobilità presso le amministrazioni della provincia e, se entro 90 giorni non vi sono disponibilità, si applica l’art. 33, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.
Regime dei dirigenti
Per il personale con incarico dirigenziale, l’inidoneità relativa comporta la revoca dell’incarico previo contraddittorio. L’amministrazione può conferire un diverso incarico compatibile, con eventuale formazione, oppure collocare il dirigente a disposizione senza incarico nei ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165/2001. Se l’incarico attribuito ha valore economico inferiore, è garantito il trattamento economico dell’incarico precedente sino alla scadenza, con assegno ad personam riassorbibile. Per i dirigenti ex art. 19, comma 6, l’incompatibilità con l’incarico comporta la restituzione al profilo di inquadramento o il rientro presso l’amministrazione di appartenenza.
Risoluzione del rapporto per inidoneità assoluta
Quando la Commissione medica accerta l’inidoneità psicofisica permanente assoluta, l’Istituto, previa comunicazione all’interessato, risolve il rapporto di lavoro entro trenta giorni dal ricevimento del verbale medico, con provvedimento del Direttore generale, corrispondendo l’indennità di mancato preavviso.
Trattamento dei dati e disposizioni finali
I dati personali e sensibili devono essere trattati secondo gli artt. 11 e 22 del d.lgs. n. 196/2003. La documentazione sanitaria va sempre trasmessa in plico chiuso con la dicitura "contiene documentazione sanitaria riservata". La circolare richiama infine il carattere imperativo e automatico dell’art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001 e fa salve le discipline speciali in materia pensionistica, di infortuni sul lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di disabilità da infortunio o malattia professionale, nonché le tutele di maggior favore per tossicodipendenza, alcolismo cronico e gravi patologie terminali.
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