Circolare numero 28 del 28-02-2012
Premessa. 1) Congedo straordinario retribuito di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151: 1.1 Soggetti aventi diritto; 1.2 Presupposti per la fruizione; 1.3 Modalità di fruizione a) referente unico; b) casi particolari; c) modalità di computo e condizioni di fruibilità; d) condizioni per assistere un familiare disabile lavoratore; 1.4 Trattamento giuridico; 1.5 Trattamento economico; 1.6 Presentazione della domanda. 2) Congedo straordinario non retribuito di cui alla legge 8 marzo 2000, n.53: 2.1 Soggetti aventi diritto e presupposti per la fruizione; 2.2 Presentazione della domanda. 3) Disposizioni comuni e modulistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare uniforma i comportamenti delle strutture dell’Istituto in materia di congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e congedo non retribuito per gravi motivi familiari ex art. 4, comma 2, legge 53/2000, alla luce delle modifiche del d.lgs. 119/2011. Vengono precisati soggetti aventi diritto, presupposti sanitari, ordine di priorità, modalità di fruizione, limiti di durata, trattamento giuridico ed economico, nonché le procedure per la domanda, i controlli e gli obblighi di comunicazione. È inoltre confermato che entrambe le tipologie di congedo concorrono al limite complessivo di due anni nell’arco della vita lavorativa.
Chiarimenti su congedo straordinario retribuito e congedo straordinario non retribuito per gravi motivi familiari
Congedo straordinario retribuito e non retribuito per assistenza familiare
La circolare fornisce indicazioni operative e interpretative per uniformare la gestione dei congedi straordinari nel lavoro alle dipendenze dell’Istituto, con particolare riferimento al congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, e al congedo straordinario non retribuito per gravi e documentati motivi familiari previsto dall’art. 4, comma 2, legge 8 marzo 2000, n. 53.
Soggetti aventi diritto e ordine di priorità
Per il congedo straordinario retribuito viene ribadito un ordine di priorità tassativo ed esclusivo. Possono fruirne:
- il coniuge convivente;
- i genitori, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge convivente;
- i figli conviventi, qualora manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti il coniuge convivente e i genitori, anche adottivi;
- i fratelli o le sorelle conviventi, qualora manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti il coniuge, i genitori o i figli della persona da assistere.
La presenza nel nucleo familiare di un soggetto collocato in un grado di priorità superiore esclude i soggetti di grado inferiore. La circolare chiarisce anche il significato di "mancanti", che ricomprende non solo l’assenza naturale o giuridica, ma anche situazioni assimilabili come divorzio, separazione legale e abbandono, purché debitamente documentate o autocertificate.
Presupposti sanitari per il congedo retribuito
La fruizione del beneficio è subordinata al riconoscimento della disabilità grave da parte della Commissione medica ASL integrata dal medico INPS. Inoltre, il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, inteso come ricovero per l’intero arco delle 24 ore presso strutture ospedaliere o simili che garantiscano assistenza sanitaria continuativa.
Sono però ammesse deroghe nei seguenti casi:
- ricovero a tempo pieno di un minore per il quale i sanitari della struttura attestino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
- ricovero in stato vegetativo persistente e/o in situazione terminale;
- interruzione del ricovero a tempo pieno per visite o terapie certificate al di fuori della struttura.
È inoltre previsto che il congedo possa essere concesso quando la struttura sanitaria presso cui è ricoverata la persona disabile richieda espressamente la presenza del familiare assistente.
Fruizione, referente unico e durata massima
La circolare introduce e ribadisce il principio del referente unico: il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile. Il beneficio può essere fruito per un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, in modo continuativo oppure frazionato.
Tra le precisazioni applicative rilevano in particolare:
- se il dipendente è già autorizzato ai permessi mensili ex art. 33 legge 104/1992 per la stessa persona disabile, il congedo straordinario potrà essere riconosciuto solo al medesimo soggetto;
- non è possibile l’alternanza tra familiari diversi nell’utilizzo di benefici finalizzati all’assistenza dello stesso disabile, salvo l’eccezione dei genitori, anche adottivi o affidatari, che possono alternarsi nell’assistenza al figlio con disabilità grave;
- negli stessi giorni in cui un genitore fruisce del congedo, l’altro non può utilizzare né i permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/1992, né il prolungamento del congedo parentale;
- resta possibile, nello stesso mese, che i genitori utilizzino benefici diversi in giorni differenti;
- il congedo spetta anche se l’altro genitore non ha diritto al beneficio;
- in presenza di più figli con disabilità grave, il genitore che abbia già fruito del congedo per uno di essi non può utilizzare nuovamente il medesimo titolo per un secondo figlio, mentre l’altro genitore può farne richiesta se ne ricorrono i presupposti.
La circolare ammette anche la fruizione successiva da parte di un altro familiare quando venga meno il soggetto avente priorità per decesso, insorgenza di patologie invalidanti o altre cause previste, con computo dei periodi già fruiti per la stessa persona. È inoltre chiarito che lo stesso lavoratore può assistere più familiari disabili, ma sempre nel limite complessivo di due anni nell’arco della propria vita lavorativa.
Computo dei periodi e rapporto con il congedo non retribuito
Nel congedo continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche e i festivi compresi nel periodo. Nel caso di fruizione frazionata, rientrano nel computo anche sabati, domeniche e festivi, salvo che siano preceduti o seguiti da effettiva ripresa del servizio.
La circolare precisa inoltre che il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito per gravi motivi familiari al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nella vita lavorativa. Tale limite è riferito sia al singolo dipendente sia al periodo massimo complessivamente utilizzabile per assistere lo stesso soggetto disabile.
Vengono forniti esempi applicativi per evidenziare che i mesi già fruiti per altro familiare o con altro titolo si sottraggono al plafond residuo disponibile, fino al raggiungimento del tetto complessivo di due anni.
Assistito lavoratore: valutazione caso per caso
La fruizione del congedo da parte del familiare che assiste un disabile lavoratore coincide normalmente con l’assenza del disabile dal posto di lavoro. Tuttavia, la circolare richiama il chiarimento ministeriale secondo cui il beneficio non può essere escluso a priori solo perché l’assistito svolga attività lavorativa.
In tali casi il dirigente responsabile valuta, caso per caso, le esigenze rappresentate dal richiedente, considerando anche i bisogni della vita quotidiana del disabile che non richiedano necessariamente la sua presenza fisica. Deve altresì verificare che tali necessità non possano essere soddisfatte al di fuori dell’orario di lavoro ordinario del dipendente assistente. La sussistenza di tali esigenze deve essere attestata con dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/2000.
Se invece il disabile è assente dal posto di lavoro per altri titoli, quali permessi ex legge 104/1992, malattia, ferie o aspettativa, la valutazione non è richiesta e non occorrono ulteriori giustificazioni.
Trattamento giuridico ed economico del congedo retribuito
Il congedo straordinario retribuito non è utile ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. I periodi continuativi non sono computabili nell’anzianità giuridica utile alla progressione di carriera.
Per i periodi continuativi non superiori a sei mesi, i dipendenti hanno diritto a permessi non retribuiti in misura pari ai giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco temporale, senza contribuzione figurativa.
Sul piano economico, il d.lgs. 151/2001 prevede un’indennità e la relativa copertura previdenziale entro un limite massimo annuo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT. Per il 2012 il tetto di spesa è indicato in 45.472,00 euro, con valori massimi annui, mensili e giornalieri differenziati secondo l’iscrizione previdenziale. L’indennità si calcola sulle sole voci retributive fisse e continuative spettanti nel mese precedente la fruizione e viene comunque ricondotta entro il limite massimo previsto.
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda deve essere presentata prima della fruizione del congedo, utilizzando la modulistica allegata e documentando tramite certificazioni o dichiarazioni sostitutive:
- il riconoscimento della disabilità grave della persona assistita;
- il rapporto di coniugio e la convivenza, ove richiesti;
- il rapporto di parentela e la mancanza, nel nucleo familiare, di altri soggetti aventi priorità;
- l’unicità della richiesta da parte del dipendente;
- il periodo di congedo richiesto;
- i periodi già fruiti;
- la convivenza con il disabile;
- l’eventuale fruizione di congedi straordinari non retribuiti ex art. 4, comma 2, legge 53/2000.
Il richiedente deve inoltre dichiarare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno, oppure che ricorre una delle eccezioni previste, e che l’eventuale presenza richiesta dalla struttura sanitaria è stata espressamente domandata, allegando la relativa documentazione.
Non è ammessa la ratifica di periodi di assenza già fruiti. Se nella fase previgente il congedo è già stato utilizzato da altri componenti del nucleo familiare per la stessa persona disabile, il dipendente deve dichiararlo indicando la durata, poiché tali periodi concorrono al limite complessivo di due anni.
La circolare raccomanda ai team gestione risorse umane delle Direzioni regionali di riesaminare le domande e i provvedimenti in corso, verificando che chi richiede o fruisce del congedo coincida, ove esistente, con il beneficiario dei permessi ex art. 33 legge 104/1992 per la stessa persona disabile.
Gestione delle istanze nelle strutture dell’Istituto
Per i dipendenti della Direzione generale, l’istanza deve essere inoltrata tramite la segreteria della struttura di appartenenza alla Direzione centrale risorse umane - Area normativa e contenzioso del lavoro, che rilascia l’atto di assenso previa verifica dei requisiti. Se il congedo è richiesto in modalità frazionata, il provvedimento ha validità di sei mesi dalla data della richiesta e deve indicare i periodi di fruizione.
Quando il dipendente non sia in grado di programmare in dettaglio le assenze o debba modificare i periodi per sopravvenute esigenze di assistenza, deve comunicarli tramite procedura p@perless al dirigente responsabile.
Per i dipendenti delle sedi territoriali l’autorizzazione è rilasciata dal Direttore regionale; anche in questo caso, per richieste frazionate il provvedimento vale sei mesi e le assenze devono essere comunicate tramite p@perless. I team risorse umane e formazione delle Direzioni regionali devono inoltre trasmettere mensilmente alla Direzione centrale risorse umane l’elenco dei dipendenti autorizzati.
Controlli e conseguenze delle dichiarazioni non veritiere
L’Istituto effettua controlli periodici sulla veridicità delle situazioni dichiarate dai dipendenti. Se emerge un utilizzo illegittimo del congedo, l’autorizzazione viene revocata, l’indebito recuperato e vengono attivate le conseguenti iniziative disciplinari.
In tali casi il periodo illegittimamente fruito viene imputato al codice ANR0, con effetti su:
- abbattimento del trentesimo e dell’incentivo;
- riduzione del rateo di tredicesima mensilità;
- incidenza su TFR/TFS;
- interruzione dei periodi continuativi;
- riduzione proporzionale delle ferie.
Vengono richiamate anche le norme sulle dichiarazioni mendaci e sulle certificazioni mediche false.
Congedo straordinario non retribuito per gravi motivi familiari
La circolare conferma la disciplina già illustrata in precedenza per il congedo non retribuito. Il dipendente può richiederlo per gravi e documentati motivi relativi alla propria situazione personale, alla famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all’art. 433 c.c., anche non conviventi, per un periodo complessivo non superiore a due anni nell’intera vita lavorativa, in forma continuativa o frazionata.
Tra i gravi motivi rientra anche l’assistenza a un parente o affine entro il terzo grado con disabilità, anche non riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 104/1992. I gravi motivi sono quelli elencati dal d.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278, e comprendono:
- necessità familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti rilevanti;
- situazioni che richiedono un impegno particolare nella cura o assistenza;
- situazioni di grave disagio personale, esclusa la malattia;
- situazioni riferite ai soggetti assistiti derivanti da specifiche patologie documentate.
Procedura, termini e limiti del congedo non retribuito
La domanda va presentata con l’apposito modello e seguendo l’iter del congedo straordinario retribuito. Il dirigente responsabile deve esprimere il parere entro dieci giorni. Diniego, rinvio o concessione parziale devono essere motivati; su richiesta del dipendente, la domanda va riesaminata entro venti giorni dalla comunicazione del diniego.
La circolare ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 12 del CCNL 14 febbraio 2001, il dipendente non può fruire continuativamente di due periodi di congedo straordinario non retribuito se tra essi non intercorrono almeno quattro mesi di effettivo servizio.
Modulistica allegata
Per uniformare le richieste sono stati predisposti modelli specifici per:
- congedo straordinario retribuito per assistere il coniuge disabile;
- congedo straordinario retribuito per assistere il genitore disabile;
- congedo straordinario retribuito per assistere il figlio disabile;
- congedo straordinario retribuito per assistere il fratello o la sorella disabile;
- dichiarazione di responsabilità del disabile assistito, del tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- domanda di congedo straordinario non retribuito ex art. 4 legge 53/2000.
La circolare chiude con una tabella dei massimali economici 2012 per le diverse iscrizioni previdenziali.
Punti principali
Soggetti aventi diritto al congedo retribuito
Il diritto spetta secondo un ordine tassativo ed esclusivo: coniuge convivente; genitori, anche adottivi o affidatari, in mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge; figli conviventi, in mancanza, decesso o patologie invalidanti di coniuge e genitori; fratelli o sorelle conviventi, in mancanza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti precedenti. La presenza di un familiare di grado prioritario esclude i beneficiari di grado inferiore.
Presupposti sanitari e casi di deroga
È necessario il riconoscimento della disabilità grave da parte della Commissione medica ASL integrata dal medico INPS e il soggetto assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno, salvo tre eccezioni: ricovero di minore con bisogno di assistenza documentato, stato vegetativo persistente o situazione terminale, interruzione del ricovero per visite e terapie certificate. È inoltre prevista la concessione quando la struttura sanitaria richiede espressamente la presenza del familiare assistente.
Modalità di fruizione e referente unico
Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per la stessa persona disabile. Può essere fruito per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, in forma continuativa o frazionata. Fanno eccezione i genitori, che possono alternarsi nell’assistenza al figlio disabile, ma non negli stessi giorni in cui uno fruisce del congedo l’altro può usare i permessi ex art. 33 legge 104/1992 o il prolungamento del congedo parentale. Il congedo può essere fruito successivamente da un altro familiare se viene meno il titolare prioritario, computando comunque i periodi già fruiti.
Computo dei periodi e rapporti con altri istituti
Nel congedo continuativo si computano sabati, domeniche e festivi compresi nel periodo; nel frazionamento si computano i festivi, sabati e domeniche salvo ripresa effettiva del servizio. Il congedo retribuito e quello non retribuito concorrono al limite complessivo di due anni di assenza. Il limite è sia individuale sia riferito all’assistenza verso lo stesso disabile. Sono richiamati esempi applicativi sul cumulo dei periodi già fruiti per altri familiari.
Trattamento giuridico ed economico
Il congedo non è utile ai fini di ferie, tredicesima e TFR; i periodi continuativi non valgono per l’anzianità giuridica di carriera. Per periodi continuativi non superiori a sei mesi spettano inoltre permessi non retribuiti pari ai giorni di ferie che sarebbero maturati. Sul piano economico è previsto un tetto annuo complessivo, rivalutato ISTAT, che per il 2012 è fissato in 45.472,00 euro, con importi massimi annui, mensili e giornalieri differenziati per iscrizione previdenziale.
Domanda, documentazione e comunicazioni obbligatorie
La domanda va presentata prima della fruizione, con modelli specifici e documentazione o autocertificazione su disabilità grave, rapporto di parentela o coniugio, convivenza, unicità della richiesta, periodi già fruiti e assenza di ricovero a tempo pieno o ricorrenza delle eccezioni. Deve essere allegato il verbale della Commissione, se non già agli atti. Il dipendente deve comunicare subito ricovero a tempo pieno, mancato rinnovo della gravità, modifiche dei periodi e decesso del disabile. Per le sedi centrali e territoriali sono previste diverse competenze autorizzative e l’uso della procedura p@perless per le variazioni.
Controlli, responsabilità e conseguenze dell’uso illegittimo
L’Istituto effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di fruizione illegittima si procede a revoca, recupero dell’indebito e attivazione delle iniziative disciplinari. Il periodo illegittimamente fruito viene imputato al codice ANR0, con effetti su trentesimo, incentivo, tredicesima, TFR/TFS, continuità del periodo e ferie. Sono richiamate anche le sanzioni per dichiarazioni mendaci e per certificazioni mediche false.
Congedo straordinario non retribuito per gravi motivi familiari
Resta confermata la disciplina già illustrata in precedenza: può essere richiesto per gravi e documentati motivi relativi alla propria situazione personale, alla famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche non conviventi, per un massimo di due anni nella vita lavorativa, continuativi o frazionati. I gravi motivi comprendono decesso di familiari indicati, esigenze di assistenza rilevanti, grave disagio personale esclusa la malattia, e situazioni riferite ai soggetti assistiti dovute a specifiche patologie documentate.
Procedura per il congedo non retribuito
La domanda si presenta con l’apposito modello seguendo l’iter del congedo retribuito. Il dirigente responsabile deve esprimere il parere entro dieci giorni; diniego, rinvio o concessione parziale devono essere motivati e possono essere riesaminati entro venti giorni su richiesta del dipendente. Non possono essere fruiti consecutivamente due periodi di congedo non retribuito se non intercorrono almeno quattro mesi di effettivo servizio.
Modulistica unificata
Sono messi a disposizione modelli distinti per congedo retribuito per assistere coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella disabile, oltre al modello di dichiarazione di responsabilità del disabile o del tutore/curatore/amministratore di sostegno e al modello di domanda per il congedo non retribuito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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