Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 6741 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto il suo appello e confermato il parziale accoglimento del ricorso relativo all'accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA per l'anno 1997. La controversia riguardava anche la presunzione secondo cui i movimenti sui conti correnti nella disponibilità della società corrispondessero a ricavi non dichiarati. Tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo per impugnare.

La decisione

Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza della Commissione tributaria regionale è quindi rimasta ferma. Il termine lungo, considerata la pubblicazione della sentenza il 20 dicembre 2010, la sospensione feriale di 46 giorni allora applicabile e il differimento della scadenza cadente di sabato, scadeva il 6 febbraio 2012; il ricorso era invece stato spedito per la notifica il 7 febbraio 2012. Non sono state liquidate le spese, poiché la resistente non si era costituita.

Norme richiamate

  • Art. 327, comma 1, c.p.c.

    Prevede il termine lungo per proporre impugnazione quando la sentenza non è stata notificata. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 3, e 51, comma 1

    Rendono applicabile al processo tributario la disciplina del termine lungo di impugnazione prevista dal codice di procedura civile.

  • L. n. 742 del 1969, art. 1, nella versione applicabile ratione temporis

    Prevedeva, per il periodo considerato, la sospensione feriale dei termini processuali per 46 giorni. La Corte ha applicato la disciplina vigente prima della riduzione del periodo a 30 giorni.

  • D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito dalla L. n. 162 del 2014

    Ha ridotto la sospensione feriale dei termini processuali a 30 giorni, dall'1 al 31 agosto, ma non era applicabile al ricorso in esame.

  • Art. 155, commi 1, 2 e 5, c.p.c.

    Disciplina il computo dei termini processuali, distinguendo il calcolo a giorni del termine di decadenza da quello dei giorni di sospensione e prevedendo il differimento della scadenza che cade di sabato al primo giorno non festivo successivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il rispetto dei termini di impugnazione è essenziale: anche un solo giorno di ritardo può determinare l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle contestazioni di merito.
  • Per calcolare il termine lungo occorre verificare la data di pubblicazione della sentenza, la disciplina della sospensione feriale applicabile ratione temporis e l'eventuale differimento della scadenza se cade in un giorno non lavorativo.
  • La data rilevante per la tempestività deve essere verificata secondo le regole dell'impugnazione utilizzata; in questo caso è stata considerata la data di spedizione del ricorso per la notifica.
  • Prima di discutere il merito di un ricorso, il giudice può rilevare d'ufficio la sua tardività e dichiararlo inammissibile.
  • Quando il resistente non si costituisce, il giudice può non pronunciare sulle spese processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.