Cassazione Penale, Sentenza n. 05418/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile, in qualità di concorrente esterno, del reato di cui all'art. 416-bis c.p., confermando la condanna e disponendo la confisca di terreni e quote societarie ritenuti strumentali alla commissione del reato. L'accusa faceva riferimento al ruolo dell'imprenditore nel settore rifiuti e al coinvolgimento nella vicenda della discarica di Chiaiano fino al 2008. Il ricorrente ha articolato cinque motivi di ricorso (travìsamento della prova e motivazione apparente sulle dichiarazioni dei collaboratori, carenza di prova della prosecuzione del concorso esterno fino al 2008 e quindi vizio nella valutazione della vicenda Chiaiano, eccezione di prescrizione e applicazione della legge Cirielli, errori nella dosimetria e nel bilanciamento delle circostanze, e illegittimità della confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma), sostenendo tra l'altro di essere stato vittima di estorsioni e che la sua condotta si era interrotta prima delle modifiche normative che hanno inciso sui termini di prescrizione.
La decisione
La Corte (Sezione penale) ha ritenuto fondate e assorbenti le censure relative alla cessazione della disponibilità del ricorrente verso il clan e, conseguentemente, all'eccezione di prescrizione. Ha stabilito che la condotta di concorso esterno risultava provata solo fino al 1° novembre 2005 (ultima data probatoria indicata anche dallo stesso ricorrente) e che non vi erano elementi sufficienti a provare la prosecuzione del contributo fino al 2008; pertanto, applicando la disciplina ratione temporis (legge n.251/2005), il tempo di prescrizione è di quindici anni e, con la sospensione computata, il reato si è prescritto al più tardi il 1° febbraio 2021. Sulla base di tale accertamento la censura viene accolta nella parte decisiva (estinzione per prescrizione del reato), rendendo non necessari ulteriori esami sui restanti motivi.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Considerato come fattispecie tendenzialmente permanente; il giudice ha richiamato il settimo comma in tema di ablazione dei beni, ma ha ritenuto che la prova della strumentalità dei beni al reato non potesse supplire alla mancanza di prova della prosecuzione della condotta oltre il 1° novembre 2005
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso morale e materiale: la decisione distingue la figura dell'associato a pieno titolo dal concorrente esterno e valuta la persistenza del contributo esterno nel tempo
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Norma invocata in tema di motivazione; la Corte ha rilevato difetti motivazionali della decisione di merito relativi alla prova della prosecuzione della condotta, accogliendo le censure difensive su tale punto
art. 512 cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme processuali invocate per censurare la motivazione; il giudice ha comunque deciso sul punto centrale della prescrizione
legge n. 251/2005 (cd. legge Cirielli)
Norma cruciale ratione temporis per il calcolo della prescrizione: la Corte ha applicato la disciplina vigente in relazione alla data di cessazione della condotta (1° novembre 2005), determinando il termine di prescrizione quinquennale decennale aggregato a 15 anni complessivi per il reato contestato
legge n. 125/2008
Richiamata nella discussione sulla dosimetria e sull'entrata in vigore di norme penalistiche successive; la Corte non ha risolto il tema della riduzione o del punto di partenza della pena perché ha ritenuto decisivo l'accertamento della prescrizione
art. 69 cod. pen.
Norma richiamata dalle difese in ordine al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la questione è stata prospettata ma non è stata decisiva a causa dell'accoglimento della censura sulla prescrizione
Massime di principio
- Il concorso esterno in associazione mafiosa è, di regola, un reato tendenzialmente permanente: tuttavia la permanenza della disponibilità dell'esterno al sodalizio deve essere provata in rapporto al tempo e alla concretezza degli interventi — non basta l'interesse economico o comunicazioni che esprimono aspettativa sull'aggiudicazione di un appalto.
- Per calcolare la prescrizione è cruciale individuare con precisione la data dell'ultima condotta provata: se la prova documenta solo atti anteriori a una riforma legislativa che modifica i termini, va applicata la disciplina ratione temporis e ciò può determinare l'estinzione del reato per prescrizione.
- Le intercettazioni che mostrano interesse o trattative su un appalto non provano automaticamente la persistenza di un rapporto di collaborazione con un clan mafioso; è necessario un nesso probatorio che colleghi specificamente tali condotte alla disponibilità verso l'organizzazione.
- La confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, richiede un vincolo di strumentalità tra i beni e la commissione del reato: l'accertamento della strumentalità va riferito al periodo di effettivo apporto criminoso.
- Nel giudizio di impugnazione è efficace proporre censure sulla cessazione della condotta e sulla prescrizione: se fondate, esse possono assorbire e rendere superflue questioni successive relative a dosimetria e misure patrimoniali.
- Quando si basa una condanna su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è essenziale che la loro testimonianza sia adeguatamente temporalmente circoscritta e corroborata da riscontri specifici; altrimenti la difesa può efficacemente contestarne la portata temporale.
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