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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03436/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per il delitto di coltivazione di sostanza stupefacente, escludendo la recidiva e confermando nel resto la condanna. Deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la motivazione sarebbe mancante o manifestamente illogica perché non spiegherebbe adeguatamente le ragioni della responsabilità. Secondo la difesa, gli elementi di fatto sarebbero compatibili con una coltivazione destinata all'uso personale: uso terapeutico della marijuana, assenza di strumenti per il taglio e il confezionamento, assenza di denaro e di appunti contabili, carattere rudimentale della coltivazione e presenza di una sola pianta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché ripetitive di deduzioni già valutate e disattese dal giudice di merito, prive di specifica critica alla motivazione impugnata e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove. La Corte ha inoltre richiamato la motivazione di merito secondo cui la giustificazione terapeutica era stata addotta solo dopo l'arresto, mentre nell'immediatezza non erano emerse ragioni terapeutiche della detenzione di marijuana. Quanto al profilo della coltivazione, ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di legittimità, escludendosi l'esclusiva destinazione all'uso personale anche per le significative dimensioni della pianta e per il quantitativo ricavabile pari a 2380 dosi. Conseguentemente ha condannato l'imputato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata per la coltivazione di sostanza stupefacente di lieve entità; la Corte conferma la rilevanza penale della condotta in assenza di esclusiva destinazione all'uso personale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio di motivazione dedotto non è stato ritenuto ammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e non una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    richiamato quale base per aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. 309/1990

    la disciplina sugli stupefacenti è il quadro normativo di riferimento della contestazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze di merito.
  • Il ricorso per cassazione contro una condanna deve confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già esaminate e disattese non integra un motivo idoneo.
  • La coltivazione di stupefacenti è penalmente rilevante quando non risulti dimostrato che la sostanza sia destinata in via esclusiva all'uso personale del coltivatore; elementi come le dimensioni della pianta e il quantitativo di principio attivo o dosi ricavabili possono escludere tale destinazione esclusiva.
  • La giustificazione terapeutica della detenzione o coltivazione di cannabis deve emergere con riscontri tempestivi e coerenti; la sua allegazione solo successiva al fatto può essere valutata come non credibile o comunque non decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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