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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27338/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La procedura di amministrazione straordinaria di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ha impugnato il decreto del Tribunale che, accogliendo l’opposizione dell’agente della riscossione, aveva ammesso al passivo i crediti per sanzioni, aggio e spese maturati su un credito d’imposta principale, già ammesso. La ricorrente sosteneva di essere un ente ecclesiastico non commerciale, con attività statutarie di solidarietà sociale, assistenza sanitaria e socio-sanitaria oltre al culto; deduceva che la disciplina tributaria riconoscerebbe una speciale considerazione alle attività civili e religiose degli enti ecclesiastici, escludendo la perdita della qualifica di ente non commerciale salvo prova di prevalenza dell’attività commerciale, prova che sarebbe mancata e che comunque non poteva gravare su di essa. Contestava inoltre che la sola ammissione all’amministrazione straordinaria fosse indice dirimente della prevalenza dell’attività commerciale sanitaria. Ha denunciato violazione della disciplina sulle sospensioni di pagamento per enti ecclesiastici e delle norme TUIR sullo status di ente non commerciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché il giudicato formatosi sulla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e di accesso all’amministrazione straordinaria, resa ai sensi del d.lgs. n. 270/1999, copre anche l’accertamento dello status di impresa commerciale dell’ente; in ogni caso, nel giudizio inserito nella procedura concorsuale non può essere nuovamente affermata la natura di ente non commerciale, incompatibile con il presupposto stesso dell’amministrazione straordinaria. La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini dell’imprenditorialità commerciale, rileva l’effettivo svolgimento, esclusivo o prevalente, di attività commerciale, restando irrilevante il fine altruistico o istituzionale perseguito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 225, L. 311/2004

    richiamato come base della sospensione del pagamento dei crediti per determinati enti ecclesiastici; la Corte ne nega l’applicabilità in presenza dell’accertato status di impresa commerciale

  • art. 1, comma 188, L. 289/2002

    richiamato come norma di proroga della disciplina invocata dalla ricorrente

  • art. 4 d.l. n. 245/2002

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma connessa alla disciplina invocata

  • art. 73 TUIR

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria qualità di ente non commerciale e la speciale disciplina fiscale degli enti ecclesiastici

  • art. 149 TUIR

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla perdita della qualifica di ente non commerciale

  • art. 8 d.lgs. n. 270/1999

    la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza resa ai sensi di questa norma è ritenuta idonea a coprire anche l’accertamento dello status di impresa commerciale

  • art. 2 d.lgs. n. 270/1999

    indica i presupposti di accesso all’amministrazione straordinaria da parte di imprese soggette alle disposizioni sul fallimento

  • art. 1, comma 1, l. fall.

    richiamato per affermare che le imprese soggette al fallimento sono necessariamente esercenti attività commerciale

Massime di principio

  • La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza e apre l’amministrazione straordinaria produce giudicato anche sul presupposto dello svolgimento di attività d’impresa commerciale da parte del soggetto ammesso alla procedura.
  • Nel giudizio che si innesta nella procedura concorsuale non può essere nuovamente contestata, in senso opposto, la natura di ente non commerciale quando la procedura presuppone l’esistenza di un’impresa commerciale.
  • Ai fini della qualifica di imprenditore commerciale rileva l’effettivo svolgimento, in concreto, di attività commerciale in via esclusiva o prevalente; è irrilevante che l’attività sia svolta per il perseguimento di scopi istituzionali o altruistici.
  • L’accertamento della qualità di impresa commerciale compiuto in un diverso contesto e per fini diversi non viene meno nel giudizio concorsuale, salvo revoca della sentenza dichiarativa non più impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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