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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 1189 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Frode carosello - Natura fittizia della società cartiera - Idoneità probatoria - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata ritenuta insufficientemente provata nella parte in cui pretendeva di desumere, dalla sola natura fittizia della società cartiera, l'inesistenza soggettiva delle operazioni successive e la consapevolezza del soggetto utilizzatore. Occorrevano ulteriori elementi probatori, specificamente riferiti ai rapporti tra la società filtro e l'utilizzatore finale e alla sua eventuale conoscenza dell'interposizione fraudolenta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una contestazione IVA basata su una presunta frode carosello. L'Amministrazione aveva valorizzato la natura fittizia della società cartiera per sostenere l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza della società filtro o dell'utilizzatore finale circa l'interposizione fraudolenta. La sentenza ha ritenuto che la sola natura fittizia della cartiera non dimostri automaticamente né la fittizietà delle operazioni commerciali intercorse tra la società filtro e il reale utilizzatore delle fatture, né la conoscenza o partecipazione di quest'ultimo alla frode.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla detrazione dell'IVA

    La contestazione dell'indetraibilità dell'IVA richiede una prova concreta dell'inesistenza soggettiva dell'operazione e, quando rilevante, della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del soggetto che esercita la detrazione.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello, la prova della natura fittizia di una società cartiera non è, da sola, sufficiente a dimostrare che tutte le operazioni successive siano inesistenti o fraudolente.
  • La prova deve essere distinta per ciascun rapporto commerciale: occorre dimostrare specificamente l'inesistenza soggettiva dell'operazione tra la società filtro e il soggetto utilizzatore.
  • L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e concordanti idonei a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA; la mera presenza di una cartiera nella catena commerciale non basta.
  • La regolarità apparente e l'effettività del rapporto tra società filtro e utilizzatore possono impedire l'automatica negazione della detrazione, se non sono provati ulteriori indici di frode o consapevole partecipazione.

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