Cassazione Penale, Sentenza n. 25409/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di estradizione processuale presentata dall'autorità giudiziaria svizzera nei confronti di una persona indicata come coinvolta in ripetute rapine aggravate, consumate e tentate, commesse mediante uso di armi in danno di distributori di carburante, nonché in una violazione in materia di armi. La Corte d'appello di Bologna aveva rigettato la richiesta ritenendo non sufficientemente dimostrati i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 705, comma 1, c.p.p., osservando che le informazioni integrate fornite dallo Stato richiedente si risolvevano in una mera elencazione di categorie di prove, senza indicazioni concrete idonee a collegare l'estradando ai fatti. Il Procuratore generale ha impugnato tale decisione deducendo un unico motivo: erronea valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che l'autorità svizzera aveva invece fornito una dettagliata ricostruzione dei fatti e una serie di riscontri investigativi (chiamate di correo, collegamenti telefonici, videosorveglianza, riscontri su veicoli e controlli AFV), e che la Corte d'appello avrebbe dovuto, semmai, richiedere ulteriori chiarimenti ex art. 13 della Convenzione europea di estradizione prima di respingere la domanda. La difesa dell'estradando ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la verifica del giudice italiano non può essere meramente formale ma deve comunque accertare l'esistenza di elementi concreti a carico, e che nel caso concreto le integrazioni erano ancora insufficienti a consentire una delibazione positiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha chiarito che, in tema di estradizione processuale, il giudice italiano non deve compiere una piena valutazione di merito dei gravi indizi, ma deve svolgere una sommaria delibazione sulla base degli atti trasmessi, verificando che la domanda e i documenti allegati evochino in modo sufficiente le ragioni della ritenuta probabilità di commissione del reato. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la richiesta svizzera, pur articolata in termini di categorie di prove e di ricostruzione dei fatti, fosse sufficiente a consentire tale delibazione, trattandosi di fatto non particolarmente complesso e con elementi riferibili alla posizione dell'estradando. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio, da compiersi conformandosi ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 705, comma 1, c.p.p.
gravi indizi di colpevolezza
in estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non impone una diversa verifica, la Corte d'appello deve compiere una sommaria delibazione degli atti per accertare l'esistenza di elementi a carico nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, senza trasformare il controllo in una piena valutazione di merito.
art. 12 Convenzione europea di estradizione del 1957
originale o copia autentica del mandato di arresto; esposto dei fatti; copia delle disposizioni legali applicabili o dichiarazione sul diritto applicabile
la domanda di estradizione deve essere sorretta dai documenti elencati dalla Convenzione e da una narrazione sufficientemente precisa dei fatti e delle ragioni della richiesta, non essendo imposto allo Stato richiedente di trasmettere già la prova completa del reato.
art. 13 Convenzione europea di estradizione del 1957
domandare il complemento d'informazioni
se le informazioni inizialmente trasmesse sono insufficienti, lo Stato richiesto può chiedere integrazioni; lo strumento ha funzione garantista e serve a colmare lacune della domanda prima della decisione sulla consegna.
artt. 697 ss. c.p.p.
costituiscono la disciplina interna della estradizione cui si coordina l'applicazione della Convenzione internazionale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
in sede di legittimità non è deducibile la mera divergenza rispetto a decisioni rese in altro procedimento, perché il vizio di motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In estradizione processuale, il giudice italiano non deve valutare il merito probatorio come nel processo di cognizione, ma deve verificare in modo sommario che la domanda e gli atti allegati rendano comprensibile e non apodittica la prospettazione accusatoria dello Stato richiedente.
- La sufficienza degli atti estradizionali va apprezzata in relazione alla complessità del fatto e al livello di specificità della ricostruzione: quando gli elementi storici sono dettagliati e la riferibilità all'estradando è desumibile con operazione interpretativa ragionevole, non è necessario che gli atti contengano la prova completa o la minuta descrizione di ogni fonte probatoria.
- Lo Stato richiesto può chiedere un complemento di informazioni se la documentazione è lacunosa, ma la richiesta di integrazione non trasforma il giudice italiano in un sostituto dell'autorità richiedente nella costruzione del compendio indiziario.
- Il controllo di legittimità sulla decisione estradizionale non consente di fondare il vizio di motivazione sul contrasto con decisioni adottate in altri procedimenti relativi ad altri coindagati, poiché la valutazione deve restare ancorata al contenuto della sentenza impugnata e alla specifica posizione processuale dell'estradando.
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