Regolamento (UE) 2019/228
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/228 della Commissione, del 7 febbraio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2018 fino al 30 marzo 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce, per un periodo di segnalazione determinato, i parametri tecnici da usare nel quadro di Solvibilità II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. In particolare, fissa le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato nazionale interessato. La misura è adottata con urgenza per garantire uniformità prudenziale e certezza giuridica nella valutazione delle passività assicurative.
Definisce le informazioni tecniche da utilizzare dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni tra il 31 dicembre 2018 e il 30 marzo 2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), limitatamente al calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità ai fini delle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2018 al 30 marzo 2019. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE. Le informazioni tecniche valgono per ciascuna valuta e per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati; non sono previste esclusioni specifiche nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/228 della Commissione: informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base
Il regolamento attua l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) e mira a garantire condizioni uniformi di calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione. La Commissione evidenzia nei considerando che le informazioni tecniche devono essere rese disponibili con urgenza, che devono basarsi sui dati di mercato di fine dicembre 2018 e che, per ragioni prudenziali, le imprese devono utilizzare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE, per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità. L’ambito temporale è circoscritto alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2018 al 30 marzo 2019. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oltre a essere rilevante ai fini del SEE.
Base giuridica e contesto regolatorio
La base giuridica è l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva Solvibilità II. Nei considerando si richiama la necessità di uniformità del calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base e si precisa che l’EIOPA ha trasmesso alla Commissione, il 9 gennaio 2019, le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine dicembre 2018, già pubblicate lo stesso giorno ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva. Il regolamento è adottato secondo la procedura di urgenza prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.
Periodo di riferimento e regola di utilizzo uniforme
L’articolo 1, paragrafo 1, impone l’uso delle informazioni tecniche per tutte le segnalazioni con date di riferimento comprese tra il 31 dicembre 2018 e il 30 marzo 2019. Il considerando 4 chiarisce il motivo prudenziale della disciplina: le imprese devono utilizzare le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, senza differenziazioni in funzione della data di segnalazione all’autorità competente.
Contenuto delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di dati tecnici.
- Le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sono riportate nell’allegato I.
- Gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità sono riportati nell’allegato II.
- Gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato sono riportati nell’allegato III.
Tali dati sono utilizzati per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Allegato I: curve dei tassi privi di rischio
L’allegato I fornisce le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o per la volatilità. Le tabelle sono organizzate per durata residua, da 1 a 150 anni, e per numerose valute, tra cui euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna croata, lev, sterlina, leu romeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, distinguendo tra:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso enti finanziari.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute; per le durate da 11 a 30 anni essi sono pari agli spread previsti per una durata di 10 anni. La tabella è articolata per Stati e per durate da 1 a 10 anni, con valori differenziati per ciascuno Stato elencato.
Per le esposizioni verso enti finanziari, l’allegato II distingue ulteriormente per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6. Le tabelle riportano valori per durate da 1 a 30 anni. È espressamente precisato che gli spread fondamentali non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III stabilisce l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base, per ciascuna valuta e mercato assicurativo nazionale. Per l’euro, il valore è pari a 24 punti base per i mercati nazionali elencati, tra cui Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Sono poi indicati valori specifici per altre valute e mercati, ad esempio:
- corona ceca: 17;
- corona danese: 45;
- fiorino ungherese: 5;
- corona svedese: 12;
- kuna croata: 12;
- lev: -2;
- sterlina: 27;
- leu romeno: 5;
- zloty: 9;
- corona islandese: 28;
- corona norvegese: 42;
- franco svizzero: 4;
- dollaro australiano: 13;
- dollaro canadese: 27;
- dollaro USA: 56;
- yen: 3.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nonostante ciò, l’applicazione decorre dal 31 dicembre 2018. Questa scelta assicura coerenza con i dati di mercato di fine dicembre 2018 e con le segnalazioni di riferimento del periodo regolato.
Implicazioni operative per gli intermediari e i consulenti
Per gli operatori del settore assicurativo, il regolamento impone l’uso di parametri tecnici armonizzati nella predisposizione delle segnalazioni Solvibilità II del periodo interessato. In pratica, gli uffici attuariali e i consulenti che assistono imprese assicurative e riassicurative devono applicare le curve e i coefficienti degli allegati per evitare difformità nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. Il documento ha natura eminentemente tecnica e di breve durata applicativa, ma è rilevante ai fini della compliance prudenziale e della corretta reportistica regolamentare.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2018 al 30 marzo 2019.
Contenuto delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia agli allegati per: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2018.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
Fornisce, per molte valute, le curve dei tassi privi di rischio fino a 150 anni di durata residua. Tali dati servono per la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamento di congruità o per la volatilità.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
Stabilisce, in punti base, gli spread fondamentali per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni verso enti finanziari, differenziati per valuta, durata e classe di merito di credito. È precisato che gli spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
Indica, per ciascuna valuta e per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, l’aggiustamento per la volatilità espresso in punti base. Per l’euro, gli aggiustamenti sono differenziati per gli Stati membri elencati; sono inoltre previsti valori specifici per altre valute, tra cui sterlina, dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, zloty, franco svizzero, yen e altre.
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